CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo accogliersi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo gli imputati per il fatto contestato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., riducendo le pene inflitte per il reato di riciclaggio e revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Agli odierni ricorrenti era contestato di aver realizzato operazioni (mediante la creazione di una fattura commerciale falsa, sia quanto all'emittente che alla materiale creazione del documento) per giustificare la provenienza e, quindi, il trasferimento di merce, per un valore di oltre 45.000 euro, derivante dal delitto di bancarotta fraudolenta, merce recante ancora gli imballaggi originari ove risultava quale destinataria delle merci la società fallita. 2. Ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 191, 526 e 598 cod. proc. pen., e vizio della motivazione (apparente o, comunque, mancante) atteso l'omesso esame del motivo di appello che censurava la dichiarata irrilevanza del provvedimento di dissequestro di beni ritenuti oggetto delle condotta di riciclaggio. La Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse dimostrata l'identità tra i beni oggetto del provvedimento di restituzione ed i beni contestati, quali oggetto delle condotta di riciclaggio; inoltre, l'esistenza di quel provvedimento (emesso per ragioni puramente formali) non poteva indurre alcuna convinzione circa la legittima provenienza dei beni rinvenuti nella disponibilità degli imputati; al contrario, l'asserzione della diversità dei beni in considerazione derivava da un accertamento eseguito direttamente dal collegio senza che alcun contraddittorio si fosse svolto su quel tema; errata era la valutazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto escludere la buona fede degli imputati (l'utilizzo di una fattura per legittimare la ricezione dei beni, mediante l'apposizione di un timbro falso recante l'indicazione della società destinataria, soggetto diverso dagli imputati). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, comma 3, e 533, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per illogicità, con riferimento alla valutazione circa la provenienza delittuosa (e in specie, dal reato di bancarotta fraudolenta) dei beni rinvenuti nella disponibilità degli imputati, come attestato anche dalle condizioni dei beni (ancora custoditi negli imballaggi originari). Era indimostrato l'assunto secondo cui l'oggetto materiale delle condotte distrattive fosse rappresentato dai beni consegnati alla società fallita e poi rinvenuti nella disponibilità degli imputati, e non anche dalle somme di denaro ottenute da quella società mediante l'alienazione dei beni ricevuti dal fornitore. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 648 bis, comma 3, cod. pen., e vizio della motivazione, quanto all'individuazione del reato presupposto in quello di bancarotta fraudolenta, anziché in quello di insolvenza fraudolenta; la carenza di adeguate prove documentali a sostegno della provenienza dei beni oggetto dell'ipotizzata condotta di riciclaggio (confermata dallo stesso curatore fallimentare) dal delitto di bancarotta fraudolenta, doveva condurre a ritenere che la società fallita avesse operato l'acquisto di quei beni con la finalità di non adempiere alle relative obbligazioni; ciò comportava il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 648 bis, comma 3, cod. pen., con le conseguenze in punto di trattamento sanzionatorio e rilievo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], altresì l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 648 bis cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva considerato sussistente l'elemento oggettivo del contestato reato di riciclaggio in modo errato, come risultava dalla circostanza storica dell'esistenza sugli imballaggi dei beni, contestati come oggetto della condotta di riciclaggio, delle etichette dello spedizioniere che li aveva consegnati alla società poi fallita, traccia che impediva di ritenere idonea la condotta del trasferimento dei beni agli imputati nel realizzare un effettivo ostacolo all'identificazione della provenienza dei beni stessi. 3.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per travisamento della prova, difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispetto all'affermata responsabilità per il delitto di riciclaggio; l'argomento cardine dell'impugnata sentenza (ossia, che la vicenda traslativa dei beni era avvenuta tra soggetti che non operavano in alcun settore commerciale e non avevano documentato fiscalmente quei trasferimenti) era meramente assertivo, ignorando invece i dati fattuali che attestavano la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'acquisto dei beni, oltre che la totale assenza di dati per ipotizzare la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza (illecita) di quei beni. 3.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per travisamento della prova, difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispetto all'affermata esistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio; la tesi secondo cui l'assenza di fatture a supporto dei trasferimenti di proprietà dei beni e la mancanza di elementi per identificare il soggetto cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto quei beni è indimostrata, in quanto dalle risultanze processuali erano emersi i dati utili per individuare il titolare della società rumena cui erano destinati beni, così come era stato provato il patto verbale concluso per il trasferimento dei beni. Egualmente indimostrata alcuna condotta di contraffazione o alterazione dei dati relativi alla provenienza dei beni nella disponibilità dell'imputato, potendo semmai rilevare la differente qualificazione del fatto in quello di ricettazione, con le necessarie conseguenze in punto di intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis, comma 3, cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo all'individuazione del reato presupposto in quello di bancarotta fraudolenta, senza alcun utile argomento per dimostrare la provenienza delle merci dalla condotta distrattiva, circostanza storica smentita dalle stesse dichiarazioni del curatore fallimentare che aveva specificato l'assenza di documentazione contabile idonea a dimostrare l'acquisto da parte della società fallita dei beni poi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione, ritenuta mancante, in ordine all'espresso giudizio di responsabilità; non erano stati indicati elementi di fatto e logici per affermare che il ricorrente fosse consapevole della provenienza illecita delle merci a lui affidate in conto vendita e che aveva poi ceduto, su indicazione del proprietario (tale risultante dall'avvenuta restituzione in suo favore delle merci dissequestrate), al [OSCURATO:PERSONA] emettendo una fattura che, solo per errore, risultava emessa da una società inattiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Va immediatamente rilevato che il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo al difetto della capacità dissimulatoria della contestata condotta di riciclaggio, così come il quarto motivo del medesimo ricorso e il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi diretti a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dall'art. 648 bis, comma 3, cod. pen. (dovendosi al più ipotizzare quale reato presupposto quello di insolvenza fraudolenta) sono tutto formulati in termini non consentiti, in quanto le censure prospettate in questa sede non avevano formato oggetto di motivo di impugnazione con l'atto di appello (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), come si rileva sia dal testo della sentenza impugnata, sia dal contenuto dell'impugnazione della sentenza di primo grado. 3. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del motivo di appello nella parte riguardante la portata della vicenda della restituzione delle merci in questione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per effetto di un provvedimento giudiziario, merci che sarebbero poi state alienate dal Marongiu al [OSCURATO:PERSONA]; ma la sentenza impugnata ha considerato la questione sollevata (pag. 10) ritenendo, con argomenti privi di vizi logici, sia che i beni restituiti al Marongiu erano solo una parte di quelli poi ceduti al [OSCURATO:PERSONA] (attesa l'evidente diversità merceologica tra di essi), sia che il contesto complessivo dell'operazione, caratterizzata dall'intervento di soggetti che non svolgevano attività commerciali in grado di legittimare il possesso e la cessione di quei beni, realizzata peraltro accompagnando i beni con un documento falso emesso da un terzo soggetto non avente titolo al trasferimento dei beni stessi, fosse dimostrativo - al di là ed oltre la circostanza della restituzione dei beni dissequestrati - della consapevolezza della provenienza delittuosa delle merci. Gli altri profili criticati attengono alla valutazione di merito riguardante il materiale probatorio (la documentazione identificativa dei beni), come tale evidentemente incensurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 0), in difetto - come nella specie - di vizi logici della motivazione. Va osservato, al riguardo, che la denunciata individuazione di alcuni dei beni sequestrati attraverso l'analisi dei codici riportati nei documenti (perché operata dalla Corte territoriale facendo ricorso alla consultazione di fonti sulla rete Internet, metodo non equiparabile al fatto notorio) risulta costituire nel tessuto della motivazione solo un elemento aggiuntivo, certamente non decisivo, essendo già stata accertata la diversità dei beni originariamente sequestrati (e poi restituiti) al Marongiu, rispetto a quelli da lui ceduti al ricorrente e che furono sequestrati nell'ottobre 2011, sin dal momento degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria confrontando la fattura esibita dal [OSCURATO:PERSONA] - oltre che la fisica consistenza dei beni trasportati - con l'elencazione contenuta nel provvedimento di dissequestro (v. la sentenza del Tribunale, pag. 7). 3.1. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è formulato in parte in termini non consentiti e, comunque, con prospettazione di una differente ricostruzione in fatto che non può formare oggetto di scrutinio in sede di legittimità. Con l'atto di appello non era stata censurata l'individuazione dei beni oggetto dell'addebito di riciclaggio, come derivanti dal delitto di bancarotta fraudolenta, ipotizzando che da quel reato potesse derivare al più la distrazione delle somme che la società fallita avrebbe conseguito alienando quei beni; sicché con il ricorso in sede di legittimità non può essere criticata l'omessa valutazione di tale alternativa ricostruzione; in ogni caso, essa appare inconferente, poiché in ragione del non contestato difetto di qualsivoglia traccia documentale nella contabilità della società fallita relativa a quei beni, certamente entrati a far parte del patrimonio aziendale per effetto della loro consegna attestata dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini, la condotta distrattiva si è realizzata logicamente già nel momento in cui a quei beni è stata impressa una destinazione diversa da quella inerente alla loro utilizzazione nell'esercizio dell'attività d'impresa (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499 - 0; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 0; Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Virgili, Rv. 269721 - 0), mentre l'ipotetica distrazione delle somme di denaro conseguite attraverso l'alienazione di quei beni richiederebbe, quale presupposto, l'ingresso nel patrimonio della società di quelle somme di denaro (circostanza fattuale del tutto indimostrata). 4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel denunciare il "travisamento della prova" in realtà sollecita una differente (e non consentita) lettura del materiale probatorio, peraltro reiterando gli argomenti già sollevati con l'atto di appello e omettendo di confrontarsi per intero con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Il motivo, infatti, insiste nell'individuare la base argomentativa del giudizio di responsabilità sul solo dato dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati e dal teste a discarico, giudizio valutativo che viene contestato (il che non può certo integrare la nozione di travisamento della prova, in difetto di specifiche allegazioni circa l'attribuzione al materiale dichiarativo di un significato del tutto contrastante con quello espresso dai dichiaranti: Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 0; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 0); ma allo stesso tempo omette di considerare le prove documentali e dichiarative poste a fondamento sia della ricostruzione riguardante le vicende della società poi fallita, sia dell'anomala operazione di trasferimento dei beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente; trascura le considerazioni logiche svolte dalla sentenza impugnata nell'esprimere il giudizio di inattendibile indicazione della provenienza di quei beni, specie con riguardo alle contradditorie e inverosimili indicazioni fornite dal Marongiu; tralascia del tutto gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per superare la capacità della vicenda del dissequestro in favore del Marongiu di parte dei beni, poi ceduti al [OSCURATO:PERSONA], nel sorreggere l'evocato difetto di consapevolezza circa la provenienza delittuosa di quei beni (v. supra, § 2.1.), tesi contrastata con argomenti logici individuati dalla sentenza (pag. 11) che il ricorrente omette di valutare (come per le puntuali osservazioni sulle anomale e inverosimili circostanze riguardanti la destinazione dei beni acquistati dal ricorrente, da cedere ad un soggetto rumeno non identificato e con singolari condizioni contrattuali).4.1. Anche il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] evoca il vizio del "travisamento della prova", in difetto di qualsivoglia indicazione della prova travisata e degli elementi a sostegno della censura, limitandosi ancora una volta a sollecitare una differente considerazione del dato - incontestato - dell'assenza in tutti i soggetti coinvolti nella vicenda (il cedente Marongiu; il depositario della merce, [OSCURATO:PERSONA]; l'acquirente [OSCURATO:PERSONA]) delle qualità di operatori del settore in grado di documentare, secondo le ordinarie regole fiscali e commerciali, il trasferimento di quei beni; allo stesso modo, la diversa valutazione del dato probatorio concernente la reale esistenza e le condizioni della vendita che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso relativamente alla merce che stava trasportando, al pari della sufficienza della prova di un patto orale per la vendita di quelle merci dal Marongiu al [OSCURATO:PERSONA], non può costituire - in difetto di vizi logici neppur enunciati - oggetto di censura in sede di legittimità. Infine, pur indicando quale oggetto del motivo il vizio della motivazione in ordine al profilo dell'elemento psicologico del contestato delitto di riciclaggio, la censura vira nuovamente sul difetto di prova circa l'attribuibilità al ricorrente della contestata operazione tesa ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, profilo non censurato con l'atto di appello (v. supra, § 1), così incorrendo nuovamente nel riscontrato profilo di inammissibilità. 5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il tenore del ricorso, infatti, è testualmente riproduttivo dell'impugnazione proposta con l'atto di appello, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che non può certo definirsi mancante come asserisce il ricorrente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione» (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), risultando così inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 , B., Rv. 281521 - 0, nonché Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, ove si è specificato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)»). Tale principio, assolutamente pacifico, trova applicazione anche ove mediante il ricorso si intenda censurare - come nella specie - il vizio di omessa motivazione rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello; ribadito che «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato», si è puntualmente osservato che neppure la denuncia del vizio di omessa motivazione, da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione, può esser sostenuta correttamente attraverso la riproduzione grafica dei motivi d'appello: «quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). La sentenza, lungi dall'omettere la valutazione dell'atto di appello, lo ha preso in esame compiutamente (pagg. 9-11) per individuare tutti gli elementi di prova, documentali e logici, oltre che emersi dai fatti accertati (in primo luogo, l'emissione da parte del ricorrente di una fattura falsa, realizzata usando un timbro contraffatto, per legittimare il trasporto della merce di provenienza delittuosa ad opera del correo [OSCURATO:PERSONA]), indicativi della consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza delittuosa della merce che custodiva.6. Al rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E