CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 17009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36079/2018 R.G. proposto da: M.F. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e per essa [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1347/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. La M.F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione chiese al Tribunale di Torino dichiararsi la nullità del contratto di compravendita del 5/6/2000, concluso dalla medesima con la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), assumendo la natura illecita del negozio, avente lo scopo di non fare conseguire il prezzo della vendita, stante che il corrispettivo pattuito non era stato versato con il rogito, chiedendo, di conseguenza, la condanna della convenuta alla restituzione dei fondi alienati. In via di subordine chiese dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita, stante la finalità che era quella di non fare conseguire il prezzo, sempre con la condanna alla restituzione. 1. 1. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che il mancato pagamento del prezzo non costituisce motivo di nullità del contratto, prezzo che, comunque, era stato regolarmente determinato. 2. Proposto appello principale dall’attrice soccombente e incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di Torino, respinto il primo, in accoglimento del secondo dispose la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di nullità eseguita presso la Conservatoria di Pinerolo. La Corte locale riporta la censura d’appello con la quale l’impugnante aveva prospettato che lo scopo non era quello di farle incamerare il prezzo della vendita (lire 300.000.000), ma quello di non corrispondere nulla, attraverso la delegazione di pagamento a carico di un soggetto terzo ([OSCURATO:SOCIETA]), che mai ebbe a fornire all’alienante le garanzie per l’assolvimento dell’obbligazione di pagamento. Dopo aver precisato che l’appellante in primo grado aveva discorso di nullità per il mancato perfezionamento del pagamento del prezzo, in appello ravvisava la nullità per la mancanza di causa. Disattendeva le istanze istruttorie (prova per testi), motivando la ragione della specifica inammissibilità e disattendeva la richiesta di querela di falso perché ininfluente, stante che l’appellante non nega che le parti abbiano effettivamente dichiarato al P.U. quanto risulta dall’atto pubblico di vendita e quanto risultante dal contratto di locazione finanziaria, autenticato dal P.U., ma la parte appellante deduce una falsità ideologica non del contenuto del rogito, unica assoggettabile alla querela, ma il contenuto delle dichiarazioni riferite dal rogito, esula dall’ambito della querela . La istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. era inammissibile, non avendo rilievo che il capitale non sia stato corrisposto dalla parte acquirente, dal momento che lo stesso capitale bene può essere stato versato legittimamente da un soggetto terzo in forza della dedotta, da parte appellante stessa, delegazione di pagamento, imputabile comunque a M.F., visto il contratto di locazione finanziaria prodotto all’articolo 9 (…) ove si legge: “quanto a lire 300.000.000 sono già state versate direttamente dall’utilizzatore alla M.F., giusta delegazione di pagamento del concedente a parte conferita” . Non emergeva, conclude la sentenza d’appello, mancanza di causa in concreto, essendo rimasto accertato che: - La società di leasing aveva acquistato al solo scopo di concedere il fondo in locazione finanziaria; - Il prezzo, come constava dalla dichiarazione in seno al rogito, era stato corrisposto per intero, tanto che si era provveduto al versamento di 60.000.000 di lire per IVA; - La circostanza che la società di leasing avesse stipulato contestuale scrittura privata con [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la locazione finanziaria collegata alla vendita. La domanda di simulazione assoluta doveva intendersi abbandonata perché non più riproposta. 3. Avverso la sentenza d’appello M.F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2700 cod. civ., dolendosi della mancata ammissione della prova per testi e della querela di falso. 4. 1. La doglianza è infondata. La Corte di merito ha correttamente esposto le ragioni che rendevano la querela di falso inammissibile: nell’atto notarile non era riscontrabile alcuna falsità, poiché le parti avevano dichiarato quanto effettivamente risultante dallo strumento. Quanto alle prove orali, in primo luogo deve rilevarsi il difetto di specificità sul punto del motivo, il quale non riporta con puntualità il contenuto delle predette (vulnus non certamente emendabile tardivamente con la memoria). In ogni caso, la sentenza impugnata ha, con specifica motivazione afferente a ciascuna prova, spiegato le ragioni impedienti (pag. 15). Ragioni che la ricorrente non prende in rassegna e in precipua motivata contestazione. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1470 cod. civ. Secondo l’assunto la esponente aveva sin dall’inizio chiesto dichiararsi la nullità del contratto di compravendita poiché l’intenzione delle parti non era quella di far conseguire il prezzo all’alienante, bensì di non corrisponderlo affatto attraverso la delegazione di pagamento a carico della Ironweld. In ogni caso una tale nullitàera sempre rilevabile d’ufficio. La motivazione resa dal Giudice d’appello era da reputarsi insufficiente e in violazione degli artt. 1325, 1418 e 1470 cod. civ., avendo la sentenza dato per dimostrato quel che non constava e cioè che il prezzo della compravendita sarebbe stato corrisposto prima del rogito, in base alle dichiarazioni rese al notaio , dichiarazione che non corrispondeva alla realtà. In definitiva avrebbe dovuto prendersi atto della mancanza in concreto della causa giuridica del contratto. 5. 1. Il motivo è infondato. A dispetto di quel che asserisce la ricorrente qui la causa giuridica sussiste e consiste nel fondamento stesso del leasing finanziario. Il fatto che collegato alla vendita fosse prevista la concessione del bene a un terzo utilizzatore, con delegazione di pagamento, non significa affatto che il prezzo fosse stato programmaticamente destinato a non essere corrisposto. Invero, in materia vale il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo - noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- d ei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto (Sez. 3, n. 17145, 27/7/2006, Rv. 593959). Alla luce di quanto esposto resta non scrutinabile la pretesa violazione degli artt. 1325, 1418 e 1470 cod. civ., che, a tutto concedere, presupporrebbe un’alternativa ricostruzione della vicenda. Infine, appare utile, a scopo di chiarezza soggiungere che, siccome riporta il controricorrente, non contrastato puntualmente in memoria dalla ricorrente, il terreno edificabile venduto era destinato a leasing immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA] seguito dell’inadempienza di quest’ultima, Unicredit leasing aveva risolto il contratto di locazione finanziaria e ottenuto giudizialmente la condanna al rilascio del bene. 6. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dellaricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente,