CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1: sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio 2010; 2: sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 aprile 2012). In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le specifiche modalità del fatto consentono serenamente di escludere un'unica deliberazione unitaria alla base dei due reati, in quanto, se il L, ricorrente avesse inteso sin dall'inizio bloccare il pagamento dell'assegno consegnato al Frison (oggetto della seconda sentenza), lo avrebbe certamente fatto includendo anche tale assegno tra quelli falsamente denunciati circa venti giorni prima. Al contrario, la circostanza che non lo abbia fatto in occasione della prima denuncia costituisce prova positiva del fatto che egli ebbe a deliberare tale nuovo reato soltanto dopo la commissione dei primi due. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, evidenziando la vicinanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza e l'identità di tipologia di condotta. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza del condannato con una motivazione in cui ha evidenziato le specifiche modalità del fatto e da esse ha tratto la sua conclusione dell'inesistenza di un'unica deliberazione unitaria alla base dei due reati. Il ricorso non riesce a scalfire il percorso logico esposto dal giudice dell'esecuzione e non evidenzia eventuali falle logiche che in astratto lo stesso potrebbe avere. Anzi, il ricorso, che in effetti si limita a riepilogare noti orientamenti giurisprudenziali in punto di continuazione, non prova neanche ad aggredire il cuore della motivazione del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha ritenuto che, se l'agente - già nel momento in cui commette il primo reato - dispone della possibilità di commettere il secondo e non vi procede, ciò è un indizio evidente della circostanza che il secondo reato è frutto di una volizione successiva ed ulteriore alla prima. Si tratta di una conclusione che sul piano strettamente logico è corretta e che in effetti ben si attaglia al caso in esame, caratterizzato da due false denunce di smarrimento assegni. Se il ricorrente avesse, infatti, programmato sin dall'inizio di bloccare il pagamento dell'assegno consegnato al Frison, sarebbe stato, in effetti, più logico, e più conveniente per lo stesso autore del reato - anche ai fini di eventuale responsabilità -, includere tale assegno tra quelli di cui aveva denunciato lo smarrimento circa venti giorni prima. Il ricorso, pertanto, è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R