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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12678/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Anc.c.,n` di he ha confermato la condanna del predetto imputato per reati di furto; Considerato che i due motivi proposti sono intrinsecamente generici, poiché si esauriscono in meri assunti apodittici (estraneità dell'imputato, qualificazione del fatto come tentativo) senza l'indicazione di ragioni a sostegno delle istanze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ M rosini [OSCURATO:PERSONA], LIMA 4.1 oggi 9 5 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Anc.c.,n` di he ha confermato la condanna del predetto imputato per reati di furto; Considerato che i due motivi proposti sono intrinsecamente generici, poiché si esauriscono in meri assunti apodittici (estraneità dell'imputato, qualificazione del fatto come tentativo) senza l'indicazione di ragioni a sostegno delle istanze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ M rosini [OSCURATO:PERSONA], LIMA 4.1 oggi 9 5 A
Sentenza Cassazione n. 12678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris