CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla contestata resistenza a pubblico ufficiale è riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha dato effettiva risposta rilevando come il ricorrente si fosse perfettamente reso conto di avere al cospetto pubblici ufficiali tenuto conto che la condotta di resistenza e le conseguenti lesioni sono state poste in essere dopo che, alla richiesta dei documenti, aveva preso il portafogli per esibire gli stessi; rilevato che il secondo motivo attraverso cui si assume che le lesioni sarebbero assorbite nell'ipotesi della resistenza contestata è manifestamente infondato (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734, secondo cui «Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali), non essendo pertinente il richiamo della decisione di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01) che si è pronunciata in merito alla possibilità che integri il concorso formale la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio; ritenuto che il terzo motivo riproduce censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello con riferimento alla funzione che, nel caso di specie, avrebbe dovuto assolvere la pena irrogata, ragione della decisione che, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così