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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 41105/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26651/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA], n.1/A; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 17/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26651/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA], n.1/A; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/1
Decreto Cassazione n. 41105/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris