CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 11998/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati di ricettazione e di violazione della legge armi;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazionecon riferimento alla valutazione della prova con riferimento all’affermazione di responsabilità;Rilevatoche le censure riguardanti l’accertamento della disponibilità da parte suadell’autovettura nella quale erano state rinvenute e sequestrate le armi sono manifestamenteinfondate in quanto non si confrontano con il compiuto ragionamento svolto nella sentenzaimpugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile)valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corteterritoriale per confermare la decisione di primo grado;Ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Consideratoche alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]