Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25883/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 23 settembre 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 19 marzo 2024, ha dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di lesioni stradali colpose (capo 3), rideterminando la pena per le restanti ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada (capi 1 e 2); rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3, è inammissibile in quanto difetta di ogni confronto con la motivazione della sentenza impugnata (pp. 10 - 12); considerato, infatti, che la Corte territoriale (p. 11) ha escluso l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., valorizzando le dichiarazioni della persona offesa (in ordine alla dinamica del sinistro) e le convergenti risultanze rilevate sui luoghi del sinistro nell'immediatezza (posizione di quiete dei veicoli coinvolti; localizzazione dei danni); ritenuto che l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non può certo tramutarsi, come invece afferma il ricorrente per fondarvi vizi della motivazione cumulativamente denunciati (pp. 4 e 5 ricorso), in un indice della insufficienza degli elementi di prova per il reato di cui al capo 3; ritenuto, infatti, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'elemento soggettivo dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, in ragione, rispettivamente, della «incertezza probatoria sulla dinamica del sinistro» evidenziata con il primo motivo (p. 7), e degli elementi di fatto che hanno caratterizzato la vicenda (bassa velocità dei veicoli, scarsa visibilità, condotta della persona offesa), tali da escludere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse rappresentarsi la possibilità che la persona offesa avesse bisogno di essere soccorsa; 2rilevato, quanto al reato di cui al comma 6, che per quanto detto in relazione al primo motivo di ricorso, la dinamica del sinistro appare tutt'altro che incerta nelle conformi decisioni di merito, e che pertanto il motivo difetta nel necessario confronto con la sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato principio giurisprudenziale (con cui il ricorrente non si confronta) per cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada «consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento, così da impedire o anche solo da ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente» (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, dep. 2022, Pasciuto, non mass.); ritenuto, quanto al reato di cui al comma 7, che la Corte territoriale ha fatto buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); considerato, infatti, che i giudici di merito, apprezzando le evidenze disponibili, hanno ritenuto che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale,. nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate (entità dell'impatto; tipo di danni riportati da entrambe i veicoli) - l'elevata probabilità che la persona offesa avesse riportato delle lesioni (pp. 14 e 15 sentenza impugnata), mentre invece il ricorrente sollecita, con argomentazioni versate in fatto, una non consentita rivalutazione degli elementi di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.Mrnk• r".1 p r4 C ¦»1-,.'ì 5P7ir'In i i O LUG 2026 L'ASSISTENTE Ujì IZIARIO Duu...;stt Aulia f 'ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 23 settembre 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino in data 19 marzo 2024, ha dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di lesioni stradali colpose (capo 3), rideterminando la pena per le restanti ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada (capi 1 e 2); rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica), con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3, è inammissibile in quanto difetta di ogni confronto con la motivazione della sentenza impugnata (pp. 10 - 12); considerato, infatti, che la Corte territoriale (p. 11) ha escluso l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., valorizzando le dichiarazioni della persona offesa (in ordine alla dinamica del sinistro) e le convergenti risultanze rilevate sui luoghi del sinistro nell'immediatezza (posizione di quiete dei veicoli coinvolti; localizzazione dei danni); ritenuto che l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non può certo tramutarsi, come invece afferma il ricorrente per fondarvi vizi della motivazione cumulativamente denunciati (pp. 4 e 5 ricorso), in un indice della insufficienza degli elementi di prova per il reato di cui al capo 3; ritenuto, infatti, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'elemento soggettivo dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, in ragione, rispettivamente, della «incertezza probatoria sulla dinamica del sinistro» evidenziata con il primo motivo (p. 7), e degli elementi di fatto che hanno caratterizzato la vicenda (bassa velocità dei veicoli, scarsa visibilità, condotta della persona offesa), tali da escludere che il [OSCURATO:PERSONA] potesse rappresentarsi la possibilità che la persona offesa avesse bisogno di essere soccorsa; 2rilevato, quanto al reato di cui al comma 6, che per quanto detto in relazione al primo motivo di ricorso, la dinamica del sinistro appare tutt'altro che incerta nelle conformi decisioni di merito, e che pertanto il motivo difetta nel necessario confronto con la sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato principio giurisprudenziale (con cui il ricorrente non si confronta) per cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada «consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento, così da impedire o anche solo da ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente» (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, dep. 2022, Pasciuto, non mass.); ritenuto, quanto al reato di cui al comma 7, che la Corte territoriale ha fatto buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); considerato, infatti, che i giudici di merito, apprezzando le evidenze disponibili, hanno ritenuto che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale,. nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate (entità dell'impatto; tipo di danni riportati da entrambe i veicoli) - l'elevata probabilità che la persona offesa avesse riportato delle lesioni (pp. 14 e 15 sentenza impugnata), mentre invece il ricorrente sollecita, con argomentazioni versate in fatto, una non consentita rivalutazione degli elementi di prova; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.Mrnk• r".1 p r4 C ¦»1-,.'ì 5P7ir'In i i O LUG 2026 L'ASSISTENTE Ujì IZIARIO Duu...;stt Aulia f 'ente
Sentenza Cassazione n. 25883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris