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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1990

Cassazione n. 06327/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1990 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e ne rideterminava la pena per il delitto di furto pluriaggravato ascrittogli al capo A della rubrica alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le dichiarazioni del testimone sulle quali si fondava l'accusa dovessero ritenersi pienamente attendibili. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1990 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e ne rideterminava la pena per il delitto di furto pluriaggravato ascrittogli al capo A della rubrica alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le dichiarazioni del testimone sulle quali si fondava l'accusa dovessero ritenersi pienamente attendibili. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 06327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris