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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49209/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per i reati di lesioni personali e minaccia; - che, avverso la suddetta sentenza, ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso; - che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, siccome unicamente diretti a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che i motivi, peraltro, sono meramente reiterativi di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. la terza, la quarta, la quinta e la sesta pagina della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per i reati di lesioni personali e minaccia; - che, avverso la suddetta sentenza, ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso; - che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, siccome unicamente diretti a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che i motivi, peraltro, sono meramente reiterativi di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. la terza, la quarta, la quinta e la sesta pagina della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 49209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris