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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 settembre 2025

Cassazione n. 24471/2025

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ge;-ricorrente-avversoScuola di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025per la cassazione della sentenza n. 2150/2023 della CORTE d’APPELLOdi MILANO, pubblicata il 28 giugno 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7luglio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Con sentenza 28 giugno 2023 n. 2150, la Corte d’appello di Milano harespinto il gravame proposto da W.Y. avverso lasentenza del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato la domanda neiconfronti della Scuola di [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni asseritamente subiti per un incidente sulla nevedel 19 febbraio 2019.

In particolare la W.Y. , sciatrice principiante,durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che laprecedeva nella discesa lungo una pista “blu”, sarebbe stata investitada un’altra sciatrice (la domanda risarcitoria extracontrattuale nei cuiconfronti, originariamente promossa unitamente a quella contrattualecontro la [OSCURATO:PERSONA], era stata separata e riassunta presso altro ufficiogiudiziario in seguito a declaratoria di incompetenza territorialedell’adito tribunale), la quale, provenendo da monte, non le avrebbedato la prescritta precedenza, colpendola all’altezza dell’anca destra, ecosì causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femoremediale destro.La corte territoriale, esclusa l’ammissione dei mezzi di prova richiesti –reputando pacifica tra le parti la dinamica dell’infortunio -, ha rilevatoche, sulla base della stessa prospettazione della W.Y. , il maestro disci, al momento dell’incidente, si era posizionato a valle dell’allieva,deducendone che aveva tenuto una condotta corretta, dal momentoche costituirebbe «un dato di comune esperienza che il maestro di sciPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo», per adempiereadeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa - affinché«l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando eseguendo i movimenti del maestro» -, sia la funzione protettivadell’allievo - controllando e scegliendo «la traiettoria migliore perl’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacitàdell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori» -.Dunque, l’irreprensibilità della condotta tenuta dal maestro escludevala responsabilità della Scuola, in quanto, essendosi egli correttamenteposizionato a valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impattocon la sciatrice che proveniva da monte.Ricorre la W.Y. , sulla base di due motivi; si difende concontroricorso la Scuola di [OSCURATO:PERSONA]; entrambe leparti hanno depositato memoria.Considerato che:1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, primocomma, n. 3 c.p.c.

«violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 1176, comma 2, 1218, 1223, 1227, 1228 e 2697 c.c.»;Si asserisce che la sentenza d’appello «estrapola atomisticamente dallafattispecie ed esamina unicamente la condotta del maestro di sci inrelazione alla sola posizione da questi tenuta durante la lezioneimpartita, anziché prendere in considerazione l’intero fascio degliobblighi di vigilanza, di garanzia e di protezione gravanti ex contractusul maestro e sulla Scuola di Sci, in modo da proteggere l’incolumitàdell’allieva, per di più principiante e agée, nell’intero corso della lezioneindividuale di sci, dal suo inizio alla sua conclusione, anche conPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025riferimento alle condizioni esogene di svolgimento della lezione(difficoltà dell’allieva, cambi e particolare pendenza del trattoimpegnato, condizioni dell’innevamento e affollamento della pista daparte di numerosi sciatori principianti senza padronanza degli sci, cheincrociavano le loro traiettorie con quella dell’allieva, affidata alle curedel maestro)».

L’accertamento della corte territoriale verterebbe solosul rilievo di correttezza della posizione assunta dal maestro di sci, pertrarne il giudizio dell’esatto adempimento da parte della Scuola che sene era avvalsa per l’esecuzione del contratto stipulato con l’allieva,senza valutare se fossero stati violati i complessivi obblighi diprotezione gravanti sulla debitrice, la quale avrebbe avuto l’onere didimostrare non soltanto «di aver tenuto una condotta conforme agli usied esente da colpa», bensì, più specificamente, che «il fatto lesivo,integrante di per sé inadempimento alla principale delle obbligazioni diuna Scuola di Sci (garantire l’incolumità degli allievi durante le lezioniimpartite, specialmente quando siano lezioni individuali per allieviprincipianti), [era stato] dovuto a una causa non imputabile al debitore,ai sensi dell’art. 1218 c.c.».2.

Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c.,anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. a proposito del “diritto allaprova” quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa,nonché rispetto ai fatti provati/non contestati, incidenti per la naturacontrattuale della responsabilità e degli obblighi di protezione evigilanza gravanti sul maestro e sulla Scuola di sci ex artt. 1218 e 1176,comma 2, c.c.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025Si contesta il giudizio di irrilevanza delle prove testimoniali espressodalla Corte d’appello sul presupposto del carattere incontroverso dellecircostanze di fatto in cui si era verificato l’incidente, osservando che,piuttosto, i capitoli di prova - diretti a dimostrare il particolareaffollamento della pista, la sua frequentazione da parte di sciatoriprincipianti (dunque, incapaci di controllare le traiettorie nel momentoin cui incrociavano altri sciatori) e l’allontanamento del maestrodall’allieva di circa 15 metri proprio nel punto più ripido della pista almomento in cui si era verificato l’incidente - concernevano circostanzerilevanti ai fini della esclusione della prova liberatoria spettante acontroparte.3.

Risulta fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento,resta assorbito il secondo.3.1 Invero, il consolidato orientamento di questa Suprema Corteinsegna che dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale ocollettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuoladell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per iltempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche perevitare che egli procuri danno a sé stesso.

Pertanto, qualora l’allievosubisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidentesciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegarel’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non afornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onereinvece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni,che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa nonPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025imputabile (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata).3.2.

Nel caso in esame, essendo incontroversi il titolo del diritto dicredito contrattuale spettante alla W.Y. per essersi iscritta al finedelle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subìte aseguito dell’incidente, ella aveva altresì allegato l’inadempimento dellascuola di sci.

Essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo (poiché, inragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfattol’interesse creditorio dell’allieva – arg. ex art. 1174 c.c. - ad usufruirenella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguitadalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, inapplicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non sela scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma sel’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilità diprestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile.In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo delcredito e del danno subito dal creditore, nonché dell’emersione del fattostesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica,la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsial giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamenteil carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensidell’art. 1218 c.c.: l’error iuris in iudicando nel quale è incorsa la corteterritoriale risiede, dunque, nell’essersi posta indebitamente ilproblema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esattoadempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo dicorrettezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diversoPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabiledell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.3.3.

Poiché, allora, la causa che aveva determinato l’oggettivoinadempimento (cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolasticain funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’allieva/creditrice adusufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non eraignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che,provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, lascuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non eraprevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzionedella propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro,nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sullaincolumità dell’allieva, avesse scelto per la lezione la pista menoaffollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardoall’inesperienza e all’età dell’allieva, avesse individuato il luogo dellalezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della suaeventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti nonsoggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo alcarattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanatodall’allieva in modo da precludersi la possibilità di interveniretempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e inquelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe statoben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità dicontrollo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.La Corte d’appello, in sostanza, alla luce delle prove fornite dalla scuoladi sci, cui incombeva appunto l’onere probatorio liberatorio, avrebbePaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025dovuto accertare non se la condotta del maestro di sci fosse stataquella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento delloscopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta,l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esattaesecuzione della prestazione - id est l’investimento dell’allieva da partedella sciatrice proveniente da monte – fosse non prevedibile néevitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci,escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria laresponsabilità della scuola di sci per il danno patito dalla W.Y. .4.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaimpugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altra sezione dellaCorte d’appello di Milano, comunque in diversa composizione, la qualerinnoverà l’esame della domanda risarcitoria proposta da W.Y.[...] nei confronti della Scuola di [OSCURATO:PERSONA],conformandosi agli enunciati principi.Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presentegiudizio di cassazione, ex art. 385, terzo comma, c.p.c.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte d’appello di Milano; dispone che, in caso di utilizzazione delpresente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazionedelle generalità e degli altri dati identificativi di W.Y. ,in esso riportati.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2025.Il PresidenteChiara GraziosiPaolo Spaziani est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge;-ricorrente-avversoScuola di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025per la cassazione della sentenza n. 2150/2023 della CORTE d’APPELLOdi MILANO, pubblicata il 28 giugno 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7luglio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Con sentenza 28 giugno 2023 n. 2150, la Corte d’appello di Milano harespinto il gravame proposto da W.Y. avverso lasentenza del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato la domanda neiconfronti della Scuola di [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni asseritamente subiti per un incidente sulla nevedel 19 febbraio 2019. In particolare la W.Y. , sciatrice principiante,durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che laprecedeva nella discesa lungo una pista “blu”, sarebbe stata investitada un’altra sciatrice (la domanda risarcitoria extracontrattuale nei cuiconfronti, originariamente promossa unitamente a quella contrattualecontro la [OSCURATO:PERSONA], era stata separata e riassunta presso altro ufficiogiudiziario in seguito a declaratoria di incompetenza territorialedell’adito tribunale), la quale, provenendo da monte, non le avrebbedato la prescritta precedenza, colpendola all’altezza dell’anca destra, ecosì causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femoremediale destro.La corte territoriale, esclusa l’ammissione dei mezzi di prova richiesti –reputando pacifica tra le parti la dinamica dell’infortunio -, ha rilevatoche, sulla base della stessa prospettazione della W.Y. , il maestro disci, al momento dell’incidente, si era posizionato a valle dell’allieva,deducendone che aveva tenuto una condotta corretta, dal momentoche costituirebbe «un dato di comune esperienza che il maestro di sciPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo», per adempiereadeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa - affinché«l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando eseguendo i movimenti del maestro» -, sia la funzione protettivadell’allievo - controllando e scegliendo «la traiettoria migliore perl’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacitàdell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori» -.Dunque, l’irreprensibilità della condotta tenuta dal maestro escludevala responsabilità della Scuola, in quanto, essendosi egli correttamenteposizionato a valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impattocon la sciatrice che proveniva da monte.Ricorre la W.Y. , sulla base di due motivi; si difende concontroricorso la Scuola di [OSCURATO:PERSONA]; entrambe leparti hanno depositato memoria.Considerato che:1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360, primocomma, n. 3 c.p.c. «violazione e falsa od omessa applicazione degliartt. 1176, comma 2, 1218, 1223, 1227, 1228 e 2697 c.c.»;Si asserisce che la sentenza d’appello «estrapola atomisticamente dallafattispecie ed esamina unicamente la condotta del maestro di sci inrelazione alla sola posizione da questi tenuta durante la lezioneimpartita, anziché prendere in considerazione l’intero fascio degliobblighi di vigilanza, di garanzia e di protezione gravanti ex contractusul maestro e sulla Scuola di Sci, in modo da proteggere l’incolumitàdell’allieva, per di più principiante e agée, nell’intero corso della lezioneindividuale di sci, dal suo inizio alla sua conclusione, anche conPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025riferimento alle condizioni esogene di svolgimento della lezione(difficoltà dell’allieva, cambi e particolare pendenza del trattoimpegnato, condizioni dell’innevamento e affollamento della pista daparte di numerosi sciatori principianti senza padronanza degli sci, cheincrociavano le loro traiettorie con quella dell’allieva, affidata alle curedel maestro)». L’accertamento della corte territoriale verterebbe solosul rilievo di correttezza della posizione assunta dal maestro di sci, pertrarne il giudizio dell’esatto adempimento da parte della Scuola che sene era avvalsa per l’esecuzione del contratto stipulato con l’allieva,senza valutare se fossero stati violati i complessivi obblighi diprotezione gravanti sulla debitrice, la quale avrebbe avuto l’onere didimostrare non soltanto «di aver tenuto una condotta conforme agli usied esente da colpa», bensì, più specificamente, che «il fatto lesivo,integrante di per sé inadempimento alla principale delle obbligazioni diuna Scuola di Sci (garantire l’incolumità degli allievi durante le lezioniimpartite, specialmente quando siano lezioni individuali per allieviprincipianti), [era stato] dovuto a una causa non imputabile al debitore,ai sensi dell’art. 1218 c.c.».2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c.,anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. a proposito del “diritto allaprova” quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa,nonché rispetto ai fatti provati/non contestati, incidenti per la naturacontrattuale della responsabilità e degli obblighi di protezione evigilanza gravanti sul maestro e sulla Scuola di sci ex artt. 1218 e 1176,comma 2, c.c.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025Si contesta il giudizio di irrilevanza delle prove testimoniali espressodalla Corte d’appello sul presupposto del carattere incontroverso dellecircostanze di fatto in cui si era verificato l’incidente, osservando che,piuttosto, i capitoli di prova - diretti a dimostrare il particolareaffollamento della pista, la sua frequentazione da parte di sciatoriprincipianti (dunque, incapaci di controllare le traiettorie nel momentoin cui incrociavano altri sciatori) e l’allontanamento del maestrodall’allieva di circa 15 metri proprio nel punto più ripido della pista almomento in cui si era verificato l’incidente - concernevano circostanzerilevanti ai fini della esclusione della prova liberatoria spettante acontroparte.3. Risulta fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento,resta assorbito il secondo.3.1 Invero, il consolidato orientamento di questa Suprema Corteinsegna che dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale ocollettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuoladell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per iltempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche perevitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievosubisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidentesciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegarel’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non afornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onereinvece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni,che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa nonPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025imputabile (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata).3.2. Nel caso in esame, essendo incontroversi il titolo del diritto dicredito contrattuale spettante alla W.Y. per essersi iscritta al finedelle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subìte aseguito dell’incidente, ella aveva altresì allegato l’inadempimento dellascuola di sci. Essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo (poiché, inragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfattol’interesse creditorio dell’allieva – arg. ex art. 1174 c.c. - ad usufruirenella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguitadalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, inapplicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non sela scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma sel’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilità diprestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile.In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo delcredito e del danno subito dal creditore, nonché dell’emersione del fattostesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica,la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsial giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamenteil carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensidell’art. 1218 c.c.: l’error iuris in iudicando nel quale è incorsa la corteterritoriale risiede, dunque, nell’essersi posta indebitamente ilproblema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esattoadempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo dicorrettezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diversoPaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabiledell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.3.3. Poiché, allora, la causa che aveva determinato l’oggettivoinadempimento (cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolasticain funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’allieva/creditrice adusufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non eraignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che,provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, lascuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non eraprevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzionedella propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro,nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sullaincolumità dell’allieva, avesse scelto per la lezione la pista menoaffollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardoall’inesperienza e all’età dell’allieva, avesse individuato il luogo dellalezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della suaeventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti nonsoggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo alcarattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanatodall’allieva in modo da precludersi la possibilità di interveniretempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e inquelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe statoben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità dicontrollo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.La Corte d’appello, in sostanza, alla luce delle prove fornite dalla scuoladi sci, cui incombeva appunto l’onere probatorio liberatorio, avrebbePaolo Spaziani est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025dovuto accertare non se la condotta del maestro di sci fosse stataquella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento delloscopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta,l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esattaesecuzione della prestazione - id est l’investimento dell’allieva da partedella sciatrice proveniente da monte – fosse non prevedibile néevitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci,escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria laresponsabilità della scuola di sci per il danno patito dalla W.Y. .4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzaimpugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altra sezione dellaCorte d’appello di Milano, comunque in diversa composizione, la qualerinnoverà l’esame della domanda risarcitoria proposta da W.Y.[...] nei confronti della Scuola di [OSCURATO:PERSONA],conformandosi agli enunciati principi.Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presentegiudizio di cassazione, ex art. 385, terzo comma, c.p.c. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte d’appello di Milano; dispone che, in caso di utilizzazione delpresente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazionedelle generalità e degli altri dati identificativi di W.Y. ,in esso riportati.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 20164/2023Numero sezionale 3454/2025Numero di raccolta generale 24471/2025Data pubblicazione 03/09/2025Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2025.Il PresidenteChiara GraziosiPaolo Spaziani est.