CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 13100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il decreto del 10/07/2025 della Corte d'appello di Torinovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto reso in data 10 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino ha in parteriformato – in tema di prevenzione personale – la decisione di primo grado emessa in data16 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il giudice di secondo grado ha rielaborato l’inquadramento tipico dipericolosità, con esclusione della ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159del 2011. Vi è stata conferma per la ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), per criminalitàlucrogenetica e riduzione del periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblicasicurezza (fissato in anni due e mesi sei).2. In motivazione, dunque, il punto essenziale è rappresentato dall’inquadramentosoggettivo del [OSCURATO:PERSONA] in una delle categorie tipizzate di pericolosità.Va premesso che le decisioni irrevocabili – di interesse – emesse nei confronti delproposto sono rappresentate da:una decisione applicativa di pena per tre furti in abitazione del 4 febbraio 2015, di cuiuno tentato, e una ricettazione;una decisione di condanna per furto in abitazione del 14 febbraio 2019;una decisione applicativa di pena per tentato furto del 31 marzo 2024.3. Ciò posto, la Corte di Appello ritiene, in sintesi, che:a) possano concorrere a delineare la condizione soggettiva di pericolosità anche itentativi di furto, alcuni dei quali operati in concorso, così come non rileva che il singoloepisodio storico non abbia prodotto redditività illecita;b) concorre a delineare la condizione soggettiva di pericolosità anche la esiguità deiredditi ufficiali conseguiti nel corso degli anni;c) è rispettato il parametro della abitualità, posto che vi sono stati periodi disottoposizione a custodia cautelare o a espiazione di pena.Si conferma, pertanto, la decisione di primo grado sotto il profilo della condizionesoggettiva di pericolosità, integrata anche dal rinvenimento, in due occasioni, di arnesi attiallo scasso e ritenuta attuale.4. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].4.1. Al primo motivo si deducono erronea applicazione di legge e mera apparenza dimotivazione.La difesa evidenzia che la ricognizione della categoria soggettiva di pericolosità nonrispetta i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla Corte Costituzionalesul tema della tassatività.Si richiama, in particolare, il contenuto della decisione Corte cost. n. 24 del 2019 ed iparametri che riguardano il modus interpretativo della previsione di legge di cui all’art. 1,comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, rappresentati dalla abituale dedizione allacommissione di delitti produttivi di reddito, destinato al soddisfacimento dei bisogni di vita inmodo consistente.Non si ritiene effettiva, dunque, una motivazione che ingloba al suo interno episodidelittuosi non produttivi di reddito (due furti tentati), da ritenersi non idonei alla costruzionedella categoria soggettiva.Si evidenzia, peraltro, che anche i due furti consumati del 4 febbraio 2015 furonoimproduttivi di reddito, posto che vi fu l’immediato recupero della refurtiva e la riconsegna deibeni sottratti alle persone offese. Anche la ricettazione riguardava il mezzo utilizzato percommettere il furto e non poteva essere ritenuta delitto produttivo di reddito.Analoga situazione ebbe a verificarsi in occasione del furto del 2019 (recuperoimmediato della refurtiva e riconsegna alla persona offesa).Da ciò deriva che, in sostanza, nessuno degli episodi fu realmente ‘produttivo direddito’. Vi è, dunque, una illegittima presunzione circa la possibile commissione di ‘altri’episodi da cui il proposto avrebbe tratto risorse destinate al mantenimento del tenore di vita.Si precisa, inoltre, che il reddito medio calcolato dalla autorità proponente non tieneconto dei periodi detentivi sofferti, durante i quali – in tutta evidenza – non poteva esseresvolta l’attività di raccolta di materiali ferrosi che rappresenta la fonte primaria disostentamento del proposto.4.2 Al secondo motivo si deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazionein riferimento alla durata della misura applicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare – in più occasioni – chel’evoluzione interpretativa delle disposizioni regolative in tema di misure di prevenzione haportato alla affermazione di un modus ricognitivo della pericolosità tipica, che ha trovatoampia «validazione» nei contenuti di Corte cost. n. 24 del 2019.Occorre, dunque, ribadire alcuni concetti di fondo che non hanno trovato concreta3. In particolare, questa Corte (v. Sez. 1, n. 20595 del 10/01/2023, Bresciani ed altri,non mass.) è, in più occasioni, intervenuta a ribadire il particolare nesso venutosi a crearetra «diritto vivente» e base legale costituzionalmente valida del sistema giuridico dellaprevenzione (specie in tema di pericolosità semplice), in forza dell’avvenuto recepimento dialcuni concetti innovativi da parte di Corte cost. n. 24 del 2019.Come è noto, si tratta di sentenza interpretativa di rigetto (quanto alla previsione di cuiall’art. 1, comma 1, lett. b), i cui contenuti argomentativi pongono talune precise condizioni di«validità costituzionale» della operazione ricognitiva della pericolosità in chiave tassativa diaderenza al testo della disposizione di legge (si vedano, sul tema, tra le molte, Sez. 1 n.27696 del 01/04/2019, Rv. 275888 - 02; Sez. 2, n. 11445 del 08/03/2019, Rv. 276061; Sez.6, n. 21513 del 09/04/2019, Rv. 275737).In particolare, giova ricordare che, a seguito dell’intervento della Consulta in tale parte‘constatativa’ del giudizio di prevenzione, l’applicazione della disposizione di cui alla letterab) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali diriferimento «se ed in quanto» il giudice del merito abbia rispettato, dandone conto inmotivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte diCassazione negli arresti posteriori alla nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia ecosì riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n. 24 del 2019: « [..] le "categorie di delitto"che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovareconcretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - daprovarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare contopuntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a)delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b)che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui c) i quali a loro voltacostituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, oquanto meno una componente significativa di tale reddito [...]».4. Resta, pertanto, ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di unaoperazione preliminare di inquadramento del soggetto – di cui si discute – in una dellecategorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi avalorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quantoconcerne l’area della pericolosità semplice.In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento disimile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimitàcostituzionale – la presa d’atto, da parte della Consulta, di una conformità del «dirittovivente» – in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 1 – ai canoniimposti dalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato daiprincipi costituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale –nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà – purnella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento«preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti.4.1. Occorre, pertanto, rievocare in maniera più ampia alcuni contenuti della decisionein parola e lo stretto «collegamento funzionale» che la Corte Costituzionale ha ritenutosussistente, in tale contesto, tra il compito integrativo affidato alla interpretazionegiurisprudenziale e il mantenimento di un livello accettabile di «qualità della legge» anche inchiave di rispetto dei principi contenuti nella [OSCURATO:PERSONA]: « [...] occorre ancorarammentare che, già in epoca immediatamente precedente alla sentenza de [OSCURATO:PERSONA], lagiurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in viaermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di “pericolosità generica” quiall’esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente allapronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quellasede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come“tassativizzante”, muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognosticarelativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta dauna fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo)gli elementi costitutivi delle cosiddette “fattispecie di pericolosità generica”, attraverso unapprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere ilsoggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte dicassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezioneseconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno2014, n. 23641). Con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità generica”disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e – oggi – dall’art. 1,lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest’ultima, alla quale per comoditàsi farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dallaCorte di cassazione precisati nei termini seguenti. L’aggettivo «delittuoso», che compare sianella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l’attività delproposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte dicassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezioneseconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio,che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendol’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione,sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta,sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L’avverbio «abitualmente», chepure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel sensodi richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almenocaratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condottepassate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n.349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita delsoggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmentescelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi»(Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n.11846) [...] in sostanza, le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presuppostodella misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specieesaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi«elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art.13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (edunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamentegenerato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito inuna determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componentesignificativa di tale reddito [...]».4.2. Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed ilsignificato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimitàcostituzionale della stessa «base legale» dell’art.1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del2011 in tema di prevenzione : « [...] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame –al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza dipredeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi undiritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sullabase dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizionilegislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formuleconnotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionalecosì come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale siain grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto incondizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa [...] Lalocuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base dielementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessitàdi predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” direato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sullaquale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva giàrichiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei«tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura […] ».5. Proprio dai contenuti della decisione n. 24 del 2019 Corte Cost. deriva – pertanto –una particolare esigenza di uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presentesede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazioneermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioniancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti nonrispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assettodi conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione.Va, quindi, ribadita l'affermazione (v. Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv.271996) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all’art. 1,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 il termine 'delittuoso' non è connotazione didisvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica;dunque il giudicedella misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto unapluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che – v oi facendosiriferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonomaricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori – siano rispondenti altipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo direddito.Ragionare diversamente ed elevare a presupposto applicativo della misura diprevenzione (modellata sulla previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del2011) una condotta diversa – pur se illecita e pur se indicativa della adesione a modellidevianti – significa porsi al di fuori di quel «recinto della tassatività» che rappresenta larinnovata «base legale» della misura di prevenzione in un sistema costituzionalmente econvenzionalmente orientato.6. Vi è, dunque, una netta distinzione tra le «manifestazioni atipiche» di pericolositàsociale (che non rientrano nel perimetro applicativo di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) deld.lgs. n. 159 del 2011) e le manifestazioni di pericolosità «conformi» ai contenuti delladisposizione di legge.Ciò posto, va ancora una volta ribadito quanto affermato, tra le molte, in Sez. 1, n.27366 del 28/01/2021, Rv. 281620, nel senso che l’episodio delittuoso valutabile al fine dicostruire l’inquadramento soggettivo del proposto nella specifica tipologìa di pericolositàlucrogenetica, per essere «corrispondente al tipo», deve avere, dunque, non già una astrattaapprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento deltenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare. Non può, perciò, essere attratto in taleambito un delitto meramente tentato, in quanto tale improduttivo di reddito, o anche unepisodio storico da cui non sia derivata – oggettivamente – la sia pur minima redditività.Né la mancanza di episodi delittuosi produttivi di reddito, in concreto, può esseresurrogata dall’analisi patrimoniale (pretesa esiguità dei guadagni leciti rispetto al tenore divita), atteso che simile modus operandi renderebbe del tutto vano il tentativo di ancorarel’applicazione di misure di prevenzione (siano esse personali o patrimoniali) ad un profiloconstatativo della pericolosità sociale che almeno in parte sia ancorato ad una dimensionefattuale non aleatoria e non discrezionale ma, appunto, agganciata a dati obiettivi e tipici.Solo la constatazione di delitti ‘abitualmente commessi’ e ‘produttivi di reddito’ giustifica ilsuccessivo passaggio procedimentale della verifica patrimoniale. In mancanza del primo nonè possibile transitare nel secondo. 6.1. Quanto detto sinora priva di base legale la decisione impugnata, posto che nellastessa si è costruita la condizione soggettiva di pericolosità andando a censire episodidelittuosi che non hanno avuto in concreto alcuna ricaduta economica favorevole nella sferadel loro autore. Da ciò l’evidente vizio in diritto che determina l’annullamento senza rinviodella decisione impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato. Manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensidell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]