CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18452/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 520/2018depositata il 19/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 355/18, respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. T3N041403564/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento in solido di imposte, oltre sanzioni. Il giudice di prime cure riteneva infatti che l’accettazione delle deleghe ad effettuare pagamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari dell’associazione facesse ricadere una responsabilità personale e solidale in capo alle predette persone fisiche. In data 23 giugno 2015 la Direzione provinciale di Perugia dell’Agenzia delle Entrate effettuava un accesso presso la sede legale dell’associazione sportiva “Veloclub” S.M Angeli, in relazione all’anno d’imposta 2012; il relativo processo verbale di constatazione veniva notificato il 21 ottobre 2015, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente e legale rappresentante dell’associazione, anche ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili in solido per le obbligazioni dell’associazione, avendo gli stessi effettuato numerosi prelevamenti di contanti presso gli sportelli bancari delle filiali Unicredit presso le quali l’associazione era titolare di conti correnti. Gli odierni ricorrenti presentavano osservazioni al processo verbale di constatazione, contestando la loro qualità di responsabili in solido e negando di avere effettuato operazioni bancarie o apposto le proprie sottoscrizioni sulle ricevute di prelievo dal conto corrente dell’associazione. Successivamente, in data 14 gennaio 2016, presentavano denuncia- querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile delle sottoscrizioni apocrife. Il 20 dicembre 2017 l’Agenzia emetteva l’avviso di accertamento sopra indicato, con cui veniva accertata la decadenza dell’associazione sportiva dai benefici ex legge n. 398 del 1991 e conseguentemente determinato un reddito di impresa pari a euro 113.219, nonché un valore della produzione netta ai fini IRAP di pari importo, oltre ad un debito IVA di euro 14.210,55 e ritenute non effettuate, non dichiarate e non versate per euro 1.959,54. L’avviso veniva notificato a Mengoni e Scappini in qualità di coobbligati in solido per i debiti dell’associazione ai sensi dell’art. 38 c.c. L’associazione presentava istanza di adesione; Mengoni e Scappini, invece, presentavano richiesta di riesame in autotutela per asserita estraneità alla vicenda, ma l’Ufficio comunicava rituale diniego. In data 19 febbraio 2018 Mengoni e Scappini proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che con sentenza n. 18/6/2018 lo respingeva. Avverso tale decisione, Scappini e Mengoni proponevano appello alla Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale parimenti respingeva il gravame. Mengoni e Scappini propongono ora ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Mengoni e Scappini hanno depositato successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., degli artt. 214, 215, 216, 217, 218 e 219 c.p.c., nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], al pari della Commissione tributaria provinciale di Perugia, trascurato di procedere alla verificazione e all’accertamento della paternità delle firme apposte sulle ricevute di prelievo in capo ai ricorrenti. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] omesso di ammettere la consulenza tecnica d’ufficio grafologica, richiesta sin dal primo grado di giudizio dai ricorrenti, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, del decreto di archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia- querela proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] impedisse una decisione favorevole ai ricorrenti in sede tributaria. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] fondato la decisione su documenti disconosciuti ma non verificati, privi di efficacia probatoria e, pertanto, inutilizzabili ai fini della decisione. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] considerato la circostanza pacifica secondo cui la denuncia-querela era stata presentata dai ricorrenti nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’associazione e dipendente Unicredit, tanto che la sentenza impugnata conclude erroneamente affermando testualmente «non proposta alcuna azione contro l’istituto di credito, né contro i dipendenti addetti agli sportelli». Osserva la Corte che nel presente giudizio i ricorrenti contestano la loro responsabilità solidale ai sensi dell’art. 38 c.c. per i debiti dell’associazione sportiva “[OSCURATO:PERSONA] S. Maria degli Angeli”, in relazione all’avviso di accertamento n. T3N041403564/2017. Nel corso del processo è emersa la circostanza dell’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi della c.d. rottamazione-quater(L. n. 197 del 2022), con avvio del relativo piano di pagamento rateale. Tale circostanza è richiamata anche nella memoria autorizzata depositata dai ricorrenti, nelle quali si dà conto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Perugia del 27 ottobre 2025, prodotta in atti. Da tale comunicazione risulta che l’Associazione aveva corrisposto soltanto una parte delle rate del piano di definizione in adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 e che, per il residuo, «è stata concessa la rottamazione, con pagamenti che termineranno il 30.09.2027». La memoria soggiunge che, non essendo intervenuto l’integrale pagamento del debito, esso non può ritenersi estinto, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 19989/2025, secondo cui «laddove all’adesione non sia seguito l’integrale pagamento, il debito non risulta estinto e resta ferma la responsabilità solidale». È tuttavia intervenuto, in materia, l’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, inserito dalla legge di conversione n. 108 del 2025 e qualificato come norma di interpretazione autentica della disciplina della definizione agevolata. Tale disposizione ha chiarito che l’effetto estintivo dei giudizi pendenti si produce a seguito del pagamento della prima o unica rata dovuta ai fini della rottamazione - quater . Il nuovo quadro normativo attribuisce, pertanto, rilievo decisivo all’avvenuto pagamento della prima rata, quale fatto estintivo da accertare anche d’ufficio. Poiché agli atti non risulta prodotta la quietanza attestante l’avvenuto versamento della prima rata della rottamazione-quater relativa al carico iscritto a ruolo sul quale insiste la presente controversia, si rende necessario acquisire detta documentazione, al fine di verificare se l’effetto estintivo previsto dalla norma interpretativa si sia già prodotto. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; invita le parti a depositare, entro sessanta giorni, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prima rata della definizione agevolata (rottamazione-quater), nonché ogni ulteriore elemento utile alla verifica dell’effetto estintivo ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. co n l. 1