CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia grave e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto il Distaso dall'imputazione di porto di oggetto idoneo ad offendere, ha applicato le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante dell'uso dell'arma e ha ridotto la pena; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione della attenuante della provocazione è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita a reiterare in questa sede un profilo di censura già rigettato dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis