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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1976

Cassazione n. 40626/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1980 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt.610 cod. pen. (capo A), 612, 582 e 635 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. — nella parte in cui, a fronte di un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, concede alle parti il termine di appena 45 giorni per l'impugnazione— è privo di rilevanza, dato che i ricorsi sono tempestivi; Considerato che il motivo di ricorso attinente alla valutazione della prova devolve questioni estranee al perimetro del giudizio di legittimità; Ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio è generico e comunque attiene a un profilo discrezionale che non è suscettibile di censura quando come nella specie, risulti assistito da congrua motivazione (pag. 4); Considerato che il motivo, afferente alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. invocata a favore di Renna, è inedito e che, seppure le circostanze attenuanti possano essere riconosciute di ufficio dal giudice di appello ex art. 597 comma 5, cod. proc. pen., l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione, qualora, come nella specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (arg. da Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1980 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt.610 cod. pen. (capo A), 612, 582 e 635 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. — nella parte in cui, a fronte di un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, concede alle parti il termine di appena 45 giorni per l'impugnazione— è privo di rilevanza, dato che i ricorsi sono tempestivi; Considerato che il motivo di ricorso attinente alla valutazione della prova devolve questioni estranee al perimetro del giudizio di legittimità; Ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio è generico e comunque attiene a un profilo discrezionale che non è suscettibile di censura quando come nella specie, risulti assistito da congrua motivazione (pag. 4); Considerato che il motivo, afferente alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. invocata a favore di Renna, è inedito e che, seppure le circostanze attenuanti possano essere riconosciute di ufficio dal giudice di appello ex art. 597 comma 5, cod. proc. pen., l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione, qualora, come nella specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec