CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 34261/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli attialla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso;letta la memoria in data 29/08/2026 del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza dellaCorte di appello di Catania del 31 marzo 2026, che aveva confermato la sentenzadi primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapinaaggravata, lesioni e rapina aggravata.Il difensore rileva che era stata richiesta la trattazione orale delprocedimento di appello, ma la Corte di appello aveva rigettato la richiesta edefinito il processo in modalità cartolare, senza tenere conto della richiesta ditrattazione orale tempestivamente presentata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamentegli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice delfatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01)che alla prima udienza, fissata per il 3 febbraio 2026, la Corte di appello, rilevatal’assenza della notifica all’imputato, aveva rinviato al 31 marzo 2026; il 6 febbraio2026 il difensore aveva chiesto la trattazione orale del processo, ma il Presidentedel collegio aveva rigettato la richiesta ritenendola tardiva; tale statuizione eraperò errata, posto che, stante la mancata notifica all’imputato del decreto dicitazione per il 3 febbraio, la prima udienza si doveva ancora tenere, e quindi larichiesta era tempestiva; né la nullità verificatasi può essere esclusa in quanto ildifensore aveva presentato conclusioni scritte, essendo state tali conclusionipresentate in vista dell’udienza del 3 febbraio e non potevano quindi certointendersi come una rinuncia ad una trattazione orale non ancora richiesta.2. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, che provvederà al giudizioda tenersi presso diversa sezione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Catania per il giudizio.Così deciso il 15/09/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]