CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 novembre 1972
Cassazione n. 34253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1972; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tv) il 4/12/1975; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia 1'01/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i rigetti dei ricorsi; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo poliziotto in servizio presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati per il reato di calunnia (capo a) e la prima anche per quello di favoreggiamento personale (capo b). Gli imputati, quanto al capo a), in concorso tra loro - Vicenzin quale autrice materiale e Balbinot come istigatore- avrebbero accusato falsamente, sapendola innocente, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del negozio Diesel dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], dei reati di appropriazione indebita nei confronti della Diesel s.p.a. e di calunnia nei riguardi di Balbinot. In particolare, Vicenzin, escussa, su richiesta di Balbinot, dalla Polizia giudiziaria quale persona informata dei fatti nel procedimento penale a carico dello stesso Balbinot in cui questi era indagato per concorso in furto, avrebbe fornito una falsa versione dei fatti volta a giustificare il possesso da parte dello stesso Balbinot di tre paia di jeans (di cui uno modello Safado) - che, secondo la prospettazione accusatoria, questi aveva sottratto nel gennaio del 2011 dal magazzino aeroportuale Diesel Italia e che erano stati riconosciuti dalla Barbini - sostenendo falsamente di avere acquistato da quest'ultima un paio di jeans - modello Safado- con un forte sconto e senza ottenere nessuna ricevuta e di averli poi donati al Balbinot, così lasciando intendere che fosse stata la Barbini, nella sua qualità di dipendente del magazzino, ad appropriarsi della merce e a simulare il furto, e, attraverso il riconoscimento della refurtiva, ad accusare lo stesso Balbinot della sottrazione dei tre capi di abbigliamento. Vicenzin è stata condannata, come detto, anche per favoreggiamento per lo stesso fatto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di calunnia, per la cui sussistenza è necessaria una valutazione prognostica ex ante in ordine alla possibilità che venga aperto un procedimento penale; si evidenzia che nella specie Barbini non sarebbe mai stata iscritta nel registro degli indagati, e che, a fronte di dichiarazioni rese tra il maggio e il novembre del 2013, l'iscrizione della notizia criminis sarebbe avvenuta solo nel 2015. La stessa sentenza impugnata, si argomenta, avrebbe dedicato solo un minimo spazio all'esame del contenuto delle dichiarazioni di Vicenzin e invece avrebbe valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, altri elementi. Un tale modo di procedere, si aggiunge, confliggerebbe con la natura istantanea del reato di calunnia, che si perfezionerebbe nel momento in cui l'Autorità giudiziaria recepisce la "propalazione accusatoria" e rispetto alla quale deve essere valutato ex ante il rischio di avviamento di un procedimento penale nei riguardi della persona ingiustamente incolpata Proprio ciò imporrebbe, secondo il ricorrente, l'autosufficienza della propalazione criminosa, che non potrebbe essere eterointegrata: la dichiarazione calunniosa sarebbe intervenuta in un procedimento penale in cui era già stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini e il Pubblico Ministero aveva già recepito la tesi in denuncia (si richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la falsa incolpazione deve contenere in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto). Nel caso di specie la dichiarazione ritenuta calunniosa di Vicenzin non sarebbe stata autosufficiente, atteso che per assumere rilievo essa dovrebbe essere letta in connessione con la memoria difensiva presentata da Balbinot, con le dichiarazioni della stessa Barbini e con alcune nnail successive intercorse tra i due imputati. Sul tema la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al travisamento della memoria difensiva depositata il 24.5.2013 da Balbinot in sede di interrogatorio reso dopo la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e delle dichiarazioni delle stessa Vicenzin rese il 2.10.2013 e poi confermate, durante il confronto con [OSCURATO:PERSONA], il 25.11.2013. Il ricorrente, riportato il contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state travisate, assume che nelle dichiarazioni in questione non sarebbe mai stato affermato che i capi di abbigliamento sarebbero stati oggetto di appropriazione indebita da parte della Barbini, né si sarebbe fatto riferimento ad una vendita extracontabile; si sarebbe solo richiamata una prassi autorizzata, in cui la dipendente acquistava beni a proprio nome a prezzi scontati e riscuoteva da un terzo il prezzo ridotto. Balbinot nella memoria aveva solo riferito che fosse "probabile" che la Barbini avesse venduto prodotti non ancora commercializzati e dunque non sarebbe chiaro in che modo da tale riferimento sarebbe fatta discendere la volontà di incolpare ingiustamente la stessa Barbini. Un discorso analogo viene compiuto per le dichiarazioni della Vicenzin. Si aggiunge che in nessuna parte delle dichiarazioni si sarebbe peraltro fatto riferimento ai capi di abbigliamento oggetto della denuncia della Barbini. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., il comportamento dell'imputato con riguardo al diritto di difesa, esercitato nell'ambito di un procedimento penale pendente nei propri confronti e non attraverso denunce strumentali, poi fatte confluire nel procedimento. Nel caso di specie, la ipotizzata falsa incolpazione sarebbe in rapporto di stretta connessione con l'esercizio del diritto di difesa - che, si aggiunge, non può essere limitato alla mera negazione della tesi accusatoria - e la prospettazione difensiva sarebbe stata fornita rispetto alla imputazione provvisoria formulata dal Pubblico Ministero, che aveva connotazioni strutturali specifiche.L'intento, si argomenta, non sarebbe stato quello di contraddire la denunciante, ma di fornire una giustificazione per la merce trovata presso l'abitazione. Balbinot aveva indicato anche altri nomi, oltre a quello della Vicenzin e tutti i soggetti in questione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mai accusati di calunnia, avevano almeno implicitamente accusato di appropriazione indebita e calunnia la Barbini. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente il delitto nonostante la denuncia della Barbini fosse contro ignoti e non contenesse nessun elemento di identificazione del reo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di calunnia. Il tema è quello della calunnia di calunnia: Balbinot e Vicenzin avrebbero accusato falsamente la Barbini e questa, a sua volta, avrebbe accusato falsamente Balbinot. Quanto alla calunnia attribuita all'imputata, la Vicenzin avrebbe in realtà dichiarato solo di aver regalato a Balbinot un paio di jeans acquistati presso il punto vendita Diesel interno all'aeroporto con un particolare sconto, senza tuttavia indicare quale jeans essa avrebbe acquistato, quando l'avrebbe acquistato, senza addurre circostanze che potessero incolpare la Barbini. Dunque il fatto descritto dalla imputata non sarebbe corrispondente ad una fattispecie di reato. Quanto alla calunnia attribuita alla Barbini, cioè quella di aver accusato Balbinot del furto dei jeans, l'assunto è che la Barbini non avrebbe riferito l'accusa ad un soggetto particolare e non vi sarebbe stato nessun elemento per attribuire il furto a Balbinot. La Corte sarebbe stata costretta a fare riferimento ad altri atti per attribuire l'accusa all'imputato; il riconoscimento da parte della Barbini dei jeans presso l'abitazione dell'imputato sarebbe avvenuto dopo oltre dieci mesi dalle dichiarazioni. Il tema è lo stesso già trattato in precedenza, cioè della autosufficienza delle dichiarazioni ritenute calunniose. La Corte non avrebbe spiegato perché le dichiarazioni della Vicenzin, rese contro ignoti, contenessero elementi necessari e sufficienti per "l'inizio dell'azione penale nei confronti di Barbini" (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, fatto derivare solo dalla relazione clandestina tra i due imputati e quindi dalla volontà di salvare "Balbinot" dall'accusa di furto. In realtà, si argomenta, l'imputata non avrebbe voluto calunniare la Barbini ma solo aiutare Balbinot nel giustificare il possesso dei jeans; né sarebbe stato spiegato perché dai numerosissimi contatti tra gli imputati sarebbe evincibile la prova del dolo di calunnia e non piuttosto quello del favoreggiamento. L'imputata si sarebbe limitata a descrivere la prassi vigente presso i negozi dell'aeroporto e anche il contrasto emerso dopo il confronto con la Barbini riguarderebbe solo la mancata emissione dello scontrino e il pagamento senza mezzi tracciabili; si tratterebbe di un contrasto non decisivo, tenuto conto delle dichiarazioni degli altri testi, di cui pure si è detto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] era vice responsabile del negozio e, non essendo legale rappresentante della persona giuridica, avrebbe dovuto indicare la fonte del suo potere di rappresentanza per presentare querela; né la sua potrebbe essere qualificata come denuncia, attesa l'assenza di indicazione di qualsiasi circostanza aggravante idonea a rendere procedibile d'ufficio il reato. Il processo avente ad oggetto il furto si sarebbe concluso con una sentenza di non luogo a procedere per carenza di querela delle persone offese. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità anche per il reato di favoreggiamento; la Corte non avrebbe indicato quale sarebbe stata la portata sviatrice delle dichiarazioni della imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati. 2. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Balbinot e il primo e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vicenzin. 3. I Giudici di merito hanno ricostruito con precisione i fatti di causa e hanno spiegato che: - Balbinot, poliziotto in servizio presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], indagato, insieme ad un collega, per una serie di furti di capi di abbigliamento commessi all'interno di vari negozi aeroportuali, dopo aver letto gli atti depositati ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., aveva chiesto di essere interrogato e in quella sede aveva depositato una memoria in cui aveva introdotto il tema dell'acquisto da parte sua di capi di abbigliamento a prezzi scontati, trattandosi di acquisti formalmente eseguiti dai dipendenti degli esercizi commerciali, tra cui [OSCURATO:PERSONA], vice responsabile del negozio Diesel di Tessera, che aveva denunciato il furto contro ignoti di un paio di jeans, modello Safado, non ancora commercializzato;- nell'occasione Balbinot - che non era in possesso di documenti attestanti l'acquisto ed era a conoscenza degli atti di indagini e quindi anche del filmato che lo ritraeva insieme al collega durante giri di controllo "anomali" (così la Corte di appello) con uno zaino vuoto che, dopo l'ingresso nei magazzini dei negozi, appariva invece pieno - aveva riferito che proprio la Barbini era solita vendere a terzi, ed anche a lui, merce che comprava con sconti per dipendenti e aveva aggiunto che la donna poteva non aver riferito questa circostanza nella denuncia di furto per salvaguardare il suo rapporto lavorativo con la Diesel, che poteva essere compromesso proprio per avere la donna rivenduto la merce a terzi inosservando le regole e senza rilascio di uno scontrino; - in tal modo Balbinot aveva accusato la Barbini di aver simulato il delitto di furto, accusando falsamente il soggetto trovato in possesso del capo di abbigliamento, di cui in realtà la stessa Barbini si sarebbe indebitamente appropriata; - la Vicenzin, indicata da Balbinot come persona informata dei fatti, sentita nel procedimento, aveva confermato la ricostruzione di questi, aggiungendo di avere lei stessa acquistato un paio di jeans dalla Barbini per regalarlo al suo amico Balbinot in occasione del compleanno di questi del 4.12.2010, cioè in un momento prossimo alla perquisizione domiciliare allo stesso Balbinot, e fornendo particolari relativi al capo di abbigliamento acquistato che portavano ad identificarlo proprio con il jeans "safado" di cui si è detto; - Balbinot e Vicenzin erano legati da una relazione sentimentale, in realtà sempre negata dagli stessi, ed esisteva un previo concerto fra essi volto ad accusare la Barbini; - la Barbini, che aveva riconosciuto i capi rubati, tra cui anche il jeans trovato a casa dell'imputato, non aveva in realtà nessun interesse a denunciare falsamente il furto, atteso che l'uso della scontistica per i dipendenti non era condizionata ad alcunchè e tantomeno alla prova che il bene fosse destinato all'uso proprio da parte del dipendente. 4. In tale contesto i motivi rivelano la loro infondatezza ove si consideri che, ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è un reato di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 18/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 27/01/2014, Romeo, Rv. 259 268; Sez. 6, n.32325 del 04/05/2010, Rv. 248079).Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è cioè necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. In tale quadro di riferimento, la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ha evidenziato con precisione i motivi per i quali è giuridicamente irrilevante che la Barbini non sia mai stata iscritta nel registro di reato, ha spiegato in modo coerente perchè nella specie le dichiarazioni dei due imputati fossero oggettivamente e soggettivamente calunniose. In particolare, sono stati indicati: a) i motivi per i quali le dichiarazioni rese dagli imputati, legati da una relazione sentimentale clandestina, non fossero affatto generiche, quanto, piuttosto, previamente concertate dagli stessi in danno della stessa Barbini; b) le ragioni per cui quelle dichiarazioni avevano una oggettiva idoneità ad accusare la Barbini, cioè il soggetto che aveva denunziato i fatti e riconosciuto i jeans trovati a casa di Balbinot. Si è correttamente chiarito, proprio in ragione del concerto tra gli imputati, come le dichiarazioni non debbano essere valutate atomisticamente, cioè in modo sganciato tra loro, perché, invece, tutte collegate funzionalmente in ragione dell'obiettivo, previamente concertato, di accusare la Barbini di aver denunciato falsamente il furto dei capo di abbigliamento. 5. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della Lii logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 6. È infondato anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Balbinot e relativo alla configurabilità della scrinninante prevista dall'art. 51 cod. pen.; si è già detto di come, secondo l'imputato, la falsa incolpazione, commessa all'interno del procedimento penale, sarebbe connessa all'attività difensiva volta a fornire una giustificazione alla detenzione della merce rinvenuta presso la sua abitazione. Secondo un pacifico insegnamento della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 1333 del 16/01/1998, Barbato, Rv. 210648; Sez. 2, n. 2740 del 14/10/2009, dep. 2010, Zolli, Rv. 246042) l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni accusatorie mosse nei suo riguardi, ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. La questione attiene tuttavia alla individuazione del limite entro il quale l'imputato, nel negare la verità delle dichiarazioni accusatorie, travalichi il nesso funzionale tra tale negazione e l'attività difensiva. In alcune pronunce della Corte si afferma che il nesso indicato è superato quando l'imputato non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure si conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò deriva la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità. (cfr., Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755; Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2015, Scagnelli, Rv. 263550). Si è fatto già notare in giurisprudenza come tuttavia non assuma decisiva valenza, al fine di ritenere slegata la dichiarazione accusatoria dall'esercizio del diritto di difesa, che la falsa dichiarazione accusatoria, per essere scriminata, sia "generica" (Sez. 6, n. 1767 del 11/12/2012, dep. 2013, Grasso, Rv. 254041), "non accompagnata, cioè, da elementi fattuali circostanziali tali da farla apparire come vera" (Sez. 6, n. 26019 del 13/06/2008, Cogliani, Rv. 240930), ovvero che dalle dichiarazioni discenda la "possibilità di inizio di un procedimento penale", atteso che ove il fatto oggetto della falsa incolpazione fosse strutturalmente inidoneo ad originare un procedimento penale, il reato di calunnia di per sé, oggettivamente, non sussisterebbe e, quindi, il tema della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa non avrebbe ragione di porsi.Pare invece condivisibile l'indirizzo secondo cui il criterio di stretta correlazione funzionale esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non eccedano l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972). La correlazione funzionale, di cui si è detto, deve essere valutata con riferimento al caso concreto: essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative; l'attività decettiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, la scelta di contestazione dell'accusa: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit.). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, spiegando come nella specie, l'imputato, travalicando chiaramente il proprio diritto di difendersi anche mentendo, abbia concertato e ordito, coinvolgendo addirittura un terzo soggetto, un intero piano criminoso con la Vicenzin finalizzato ad accusare ingiustamente la Barbini che entrambi sapevano innocente. Una incolpazione concertata, attuata attraverso a condotta illecita di un terzo soggetto, inquinante del processo e volta ad accusare ingiustamente chi si sapeva essere innocente di un grave reato. 6. È infondato anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Vicenzin, relativo alla insussistenza della condizione di procedibilità del reato presupposto della calunnia. Il delitto di calunnia non è configurabile se il reato oggetto della falsa incolpazione sia punibile a querela, richiesta o istanza e questa manchi, nonché in ogni altro caso in cui la falsa incolpazione sfocerebbe in una declaratoria di improcedibilità, come nel caso di mancanza di autorizzazione a procedere o là dove operi l'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti (Sez. 2, n. 15559 del 24/11/2005 (dep. 04/05/2006), Spadaro, Rv. 234340). Quanto al difetto della querela, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità opera una fondamentale distinzione, a secondo che lo stesso sia idoneo o meno a precludere in astratto la possibilità di inizio di un procedimento penale. Non è, infatti, configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata (Sez. 6, n. 18116 del 05/05/2011, D'Angelo; Sez. 6, n. 35800 del 29/03/2007, Acefalo, Rv. 237421) ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, Pagnoni, Rv. 272156, fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione). In tali ipotesi, infatti, l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità e tale difetto, essendo evidente, esclude immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato (Sez. 6, n. 18359 del 17/02/2003, Parise, Rv. 225222). A conclusioni diverse in ordine alla configurabilità del delitto di calunnia deve, tuttavia, addivenirsi quando, come nel caso di specie ha spiegato la Corte di appello, la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini (Sez. 6, n. 2715 del 10/01/1997, Marchetti, Rv. 207167); in tali casi, infatti, un procedimento penale è pur sempre iniziato, ancorché non possa essere proseguito (così testualmente, Sez. 6, n. 22309 del 04/05/2018, Arnaboldi, Rv. 273100; nello stesso senso, Sez. 6, n. 13702 del 27/02/2020, Sinatra, Rv. 278841). 7. Inammissibile è infine Mine, anche il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di Vicenzin, relativo al delitto di favoreggiamento che, a dire dell'imputata, non sarebbe configurabile per non avere la Corte descritto la idoneità della condotta ad eludere le indagini Si tratta di un motivo aspecifico non essendosi confrontata la ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata. 8. L'illustrata infondatezza dei motivi di ricorso non preclude alla constatazione che i reati ascritti agli imputati, commessi al più tardi il 25 novembre 2013 sono estinti per il decorso del corrispondente termine prescrizionale nella sua massima estensione di sette anni e sei mesi. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione; devono essere invece confermate le statuizioni civili e gli imputati devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione