CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21117 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], NOE’ MARINA , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la SENTENZA n. 1676/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L a Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1676/2021 ha giudicato dell’impugnazione avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale etneo e riferita alla domanda di ripetizione dell’indebito (per interessi ultralegalie anatocistici) proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], titolari di due rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito.Per quanto ancora rileva, la Corte di appello ha rilevato che : a) i contratti erano validi, nonostante la mancanza della sottoscrizione dei documenti negoziali da parte della banca, posto che la stessa aveva dato corso alle intercorse pattuizioni; b) la querela di falso per preteso abuso di foglio in bianco, respinta dal Tribunale, erainfondata, essendo rimasto indimostrato che il riempimento fosseavvenuto absque pactis, ossia in assenza di accordi, con la conseguenza che la clausola relativa agli interessi doveva considerarsi assistita da forma scritta; c) ove il correntista operi intra-fido, l’annotazione in conto della posta a titolo di interessi comporta solo un incremento del saldo a debito, il quale non è esigibile dalla banca sino alla chiusura del rapporto, mentre va applicata l’imputazione ex art. 1194 c.c. ai soli versamenti ultra-fido, aventi natura solutoria; d) il c.t.u. aveva operato l’imputazione de i versamenti prima agli interessi e poi al capitale con esclusivo riguardo ai versamentidiretti ad eliminare il passivo eccedente il fido concesso . 2. ─ Ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere a tal fine delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ La proposta ha il tenore che segue: «[I]lprimo motivo ─ che deduce la violazione degli artt. 115 e Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 3 116 c.p.c., per avere fondato l’accertamento di inesistenza di un’apertura di credito sopra fatti contrari da quelli documentati o non contestati ─ è inammissibile, sotto plurimi profili: 1) ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., non considera il principio consolidato, cui la Corte del merito si è adeguata, secondo cui il concetto di fido «di fatto» è estraneo all’ordinamento, poiché l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che solo può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata per facta concludentiadalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. n. 7935/2023; v. già Cass. n. 8160/1999; Cass. n. 9018/1998), con impossibilità di qualificare l'inerzia della banca di fronte a indebiti sconfinamenti come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite di un’apertura di credito, proprio perché l’inerzia costituisce piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (Cass. n. 10776/2022; Cass. n. 29317/2020); 2) la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e, analogamente, la violazione dell’art.116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. solo quando ilgiudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma della norma rubricata appunto «della valutazione delle prove» (Cass. n. 5009/2017; Cass. n. 6231/2018); «il secondo e il terzo motivo ─ che deducono l’uno omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta ex art. 1284, 1421 c.c., 4 l. n. 154/1992, 117 t.u.b., l’altro la violazione di tali disposizioni, anche per essere il contratto privo della firma della banca e non consegnato al cliente ─sono inammissibili, sotto più profili: 1) in quanto non viene colta la ratio decidendidella sentenza impugnata, secondo cui vi è la prova scritta del tasso degli interessi dalla banca applicato ai rapporti tra le parti; 2) di conseguenza, non trattandosi affatto di omessa pronuncia né di violazione di legge, i motivi sono inammissibili, perché la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); 3) la S.C. ha già precisato che, anche in tema di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (e multis, Cass. 15 ottobre 2020, n. 22333; Cass. 11 marzo 2020, n. 6975; Cass.18 giugno 2018, n. 16070; Cass. 6 giugno 2018, n. 14646); 4) qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, sia stata del tutto ignorata dal giudicedi merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr., e multis, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass. 10febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass.2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440): i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989); «il quarto motivo ─che deduce violazione degli artt. 1194, 1241, 1284, 2697 c.c., 4 l. n. 154/1992, 117 t.u.b., per avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito della banca, solo per il rigetto delle querele di falso ─ è inammissibile: esso, invero, si scontra con la predetta ratio decidendi, mai validamente confutata, e palesemente intende ripetere un inammissibile giudizio di fatto». 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili detti rilievi. Merita aggiungere che il primo motivo non si confronta con la decisione impugnata, la quale ha valorizzato il dato della nullità del contratto di apertura di credito collegato alconto corrente 8889875/01 concluso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]: ciò emerge, in particolare dal passaggio della motivazionein cui si evidenzia come il detto contratto avrebbe dovuto essere redatto per iscritto; nérileva che nella fattispecie venga in questione una nullità di protezioneex art. 127, comma 1, t.u.b., dal momento che la ricorrente ha inteso avvalersi di tale nullità , come emerge dalle stesse conclusioni riprodotte a pag. 2 della sentenza impugnata. In tal senso, è del tutto irrilevante che la banca controricorrente abbia riconosciuto che un contratto di apertura di credito fosse stato concluso. Quanto esposto dà pure ragione della non concludenza del rilievo, svolto col secondo motivo, in base al quale il rigetto della querela di falso non avrebbe potuto implicare la validitàdel contatto di apertura di credito: in realtà, diquest’ultimo è stata accertata la nullità, con la conseguenza che dovevano reputarsisolutorie, ai fini della prescrizione, le rimesse operatesul conto in passivo della società (sempre pag. 17 della sentenza). L’assunto, poi, per cui il contratto di conto corrente concluso da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe nullo per indeterminatezza dei tassi─ assunto formulato all’interno del terzo motivo di ricorso─ si scontra con l’accertamento di Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 fatto della Corte distrettuale, la quale , escluso alcun abusivo riempimento, ha ritenuto « numericamente indicato nel foglio integrativo delle condizioni economiche » il tasso di interesse da applicare al detto conto corrente (pagg. 11 s. della sentenza impugnata). Privo di consistenza si mostra, da ultimo, il rilievo per cui il detto foglio integrativo riguarderebbe il solo scoperto del conto, e non le condizioni dell’apertura di credito. Il rilievo è frutto di una mera asserzione, nemmeno argomentata sulla scorta del reale contenuto degli scritti contrattuali; poiché, peraltro, il contratto di apertura di credito era nullo, il rapporto di conto corrente non poteva che essere regolato daun unico tasso debitore: e tale è, appunto, il tasso riferito agli scopertiche fossero maturati nel corso del rapporto . 3. ─ Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. 4. ─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, Sez. I–RG 21117/2022 camera di consiglio21.2.2024 lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 8 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della