CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". L'Avv, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso(stuq)k Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. DE7 4,1 o [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Terni, in sede di riesame, con ordinanza del 23 novembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni del 4 novembre 2021, relativamente al reato di cui agli art. 256, primo comma, lettera A), d. Igs. 152 del 2006 perché in mancanza della prevista autorizzazione, trasportava a bordo del furgone tg PG 588467, di proprietà dello stesso, rifiuti non pericolosi consistenti in numerosi imballaggi in legno per il peso complessivo di circa 150 kg [...] verosimilmente provenienti dalla propria attività produttiva di imprenditore agricolo. Accertato il 28 ottobre 2021. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen.) relativamente alla sussistenza del fumus del reato contestato. Per il Tribunale del riesame risulterebbe una dichiarazione del ricorrente relativa alle cassette di legno, trasportate sul furgone sequestrato, derivanti dallo sgombero del capannone dell'indagato e destinate allo smaltimento in un sito specifico, dove venivano appunto trasportate. Sulla considerazione di tale dichiarazione unita all'elevata quantità delle cassette di legno, al luogo e all'ora del sequestro il Tribunale del riesame non ritiene plausibile la tesi difensiva del ricorrente, sulla natura di beni riutilizzabili, delle cassette di legno, nell'attività imprenditoriale agricola esercitata dal ricorrente. Nessun verbale allegato al fascicolo contiene le dichiarazioni del ricorrente, neanche quello di sequestro o quello di identificazione personale del ricorrente. La P.G., infatti, riteneva di non verbalizzare le dichiarazioni del ricorrente. Le dichiarazioni sarebbero, comunque, inutilizzabili ex art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ricostruisce i fatti dalla comunicazione della notizia di reato n. 14/2021. Invece, risulta ciccumentalmente provata la natura di venditore ambulante del ricorrente e quindi è certo che Rosati dopo aver venduto la sua merce (prodotti agricoli) facesse ritorno nella sua azienda sita a Marsciano (PG) con le cassette vuote; cassette di legno che avrebbe poi riusato per successive vendite di prodotti agricoli. Non avrebbe senso il recarsi a Tei-ni in quanto a Marsciano esistono centri di smaltimento. Inoltre, il ricorrente è titolare di un posto al mercato comunale di Perugia nel quale avrebbe potuto regolarmente smaltire le cassette di legno (inutilizzabili per deterioramento). 2. 2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 266, quinto comma d. Igs 152 del 2006). Gli imballaggi di legno possono essere riutilizzati nella vendita di prodotti agricoli (se ancora integri, puliti ed asciutti, art. 1, legge 10 aprile 1991 n. 128 e 218, comma 1, d. Igs 152 del 2006). Conseguentemente, per non essere considerato rifiuto, la cassetta di legno, è necessario solo che l'utilizzatore non intenda disfarsene. Il ricorrente è un piccolo imprenditore agric:olo abilitato al commercio itinerante e le cassette erano state da lui utilizzate per la vendita dei suoi prodotti agricoli a Terni; le stesse sarebbero state riutilizzate nella sua attività agricola per successivi trasporti e vendite. Nessuna indagine, del resto, è stata compiuta dai verbalizzanti sulle condizioni di uso delle cassette. Viene a mancare, quindi, lo stesso fumus del reato contestato. Inoltre, l'art. 266, quinto comma, d. Igs. 152 del 2006 esclude espressamente l'applicazione degli art. 189, 190, 193 e 212 d. Igs. 152 del 2006 a chi esercita il commercio ambulante, per le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Per il periculum si rappresenta che il furgone in sequestro è necessario all'attività di impresa del ricorrente, per il trasporto per la vendita dei suoi prodotti agricoli. E' posta a rischio la stessa sopravvivenza aziendale. Manca qualsiasi rischio di reiterazione dei reati o di aggravamento delle conseguenze del reato in accertamento, insussistente, comunque, sotto il profilo del fumus come sopra visto. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. Con successive note illustrative il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto. Il motivo sull'interpretazione dell'art. 266, quinto comma, d. Igs. 152 del 2006, inoltre, non risulta proposto nel riesame. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. 5. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come con la comunicazione della notizia di reato del 29 ottobre 2021 la P.G. ha rappresentato che il ricorrente dichiarava, al momento del controllo, di aver pulito il capannone e cli essere diretto presso un punto di smaltimento di rifiuti, di cui non ricordava il nome. Lo stesso ricorrente, quindi, considerava rifiuti da smaltire le cassette di legno. Inoltre, le dichiarazioni spontanee risultano utilizzabili nella fase incidentale del sequestro: "Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione" (Sez. 2, Sentenza n. 26246 del 03/04/2017 Cc. (dep. 25/05/2017) Rv. 271148 - 01). Il ricorrente, nel ricorso in cassazione, non contesta la spontaneità delle dichiarazioni, ma solo la mancata verbalizzazione. Omessa verbalizzazione che non risulta decisiva nel presente giudizio cautelare, in quanto le dichiarazioni dell'indagato risultano dalla notizia di reato. Del resto, «Nella valutazione del "'fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 2'6167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).• Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti„ e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimità. 6. Manifestamente infondata anche la questione dell'interpretazione dell'art. 266, quinto comma, d. Igs. 152 del 2006 in quanto non proposta con i motivi di riesame e, Conseguentemente, risulta inammissibile in questa sede: «II disposto dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. che prevede l'inammissibilità del ricorso se proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è applicabile anche nel caso di mancata deduzione in sede di riesame poiché il relativo procedimento, avendo carattere sostanziale di impugnazione del merito, si presenta equiparabile all'appello. (Nella specie il ricorrente lamentava che il Tribunale del riesame aveva omesso di deliberare in merito alla invalidità del verbale di sequestro; la Cassazione ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che la relativa questione non risultava dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, ed ha enunciato il principio di cui in massima)» (Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993 - dep. 21/10/1993, Foti, Rv. 19532401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan