CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il 13/11./1964 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per il tramite dei rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 maggio 2020, che ne ha confermato la condanna per distinti delitti previsti e puniti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Marsala il 20 marzo 2018. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. 2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nei vizi di motivazione in punto di esistenza dei presupposti per l'esecuzione di intercettazioni telefoniche, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni. Tanto varrebbe, in particolare, con riferimento ai requisiti d'urgenza, necessari al fine sia della disposizione da parte del Pubblico ministero che dell'utilizzo di impianti non installati presso i relativi uffici. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti, con il secondo motivo, riguardo all'identificazione del ricorrente per il fornitore di stupefacenti di tale Cangemi. Questa, infatti, sarebbe avvenuta sulla base di un'empirica e malcerta individuazione della voce da parte degli investigatori, nonché in ragione della presenza di un'autovettura intestata alla moglie dell'[OSCURATO:PERSONA] nello stesso luogo di quella condotta dal Cangemi, pochi minuti prima che questa venisse fermata dai carabinieri con oltre un chilo di marijuana a bordo. Ma - obietta la difesa - il primo dato non è suffragato da alcuna evidenza scientifica, non essendo stata eseguita un'indagine fonica; e, quanto all'autovettura intestata alla propria moglie, non è stato accertato chi la guidasse nell'occasione considerata, per cui l'assunto che si trattasse dell'imputato è puramente congetturale. 2.3. Il terzo motivo censura la configurabilità del reato in assenza, comunque, di un effettivo accertamento sulla quantità e la qualità della sostanza in ipotesi detenuta dal ricorrente. 2.4. L'ultima doglianza riguarda la sopravvenuta prescrizione del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta anch'egli violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, sostenendo che le conversazioni intercettate e valorizzate in sentenza potrebbero dimostrare ch'egli fosse un abituale acquirente di sostanze stupefacenti da tale Ferro, ma non anche che egli la cedesse poi a terzi. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, in ragione della manifesta infondatezza dei relativi motivi. 5. Ha depositato conclusioni scritte il difensore del [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] può essere ammesso.1.1. Il primo è affetto dallo stesso vizio di genericità già evidenziato in sentenza (pag. 10) con riferimento al medesimo motivo d'appello, che la difesa si limita qui a riproporre, senza indicare - ora come allora - nemmeno uno dei decreti autorizzativi delle intercettazioni che assume essere stati adottati in difetto dei presupposti di legge. 1.2. Il secondo è manifestamente infondato. I giudici di merito sono pervenuti all'identificazione dell'imputato per il fornitore di Cangemi, ponendo in correlazione logica i seguenti dati probatori (pagg. 6-10, sent.): a) in una conversazione intercettata, l'interlocutore di Cangemi afferma di essere sottoposto a misure che non gli consentono di uscire da casa il sabato, proprio come [OSCURATO:PERSONA]; b) tale Mezzapelle, dopo aver parlato con l'usuario della medesima utenza telefonica del predetto interlocutore di Cangemi, comunica al proprio padre di aver poco prima parlato con [OSCURATO:PERSONA]; c) secondo la polizia giudiziaria, l'ignoto interlocutore di costoro, in entrambe le conversazioni, aveva la stessa voce; d) nell'occasione che poi ha condotto all'arresto di Cangemi nel possesso di oltre un chilo di droga, questi si era messo d'accordo con il solito interlocutore ed i carabinieri, previamente appostati nel luogo da costoro convenuto, hanno visto uscire dalla stessa stradina prima una minicar intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] ma da lui spesso usata, e poi l'auto di Cangemi con la droga a bordo. Si tratta di una pluralità di indizi eterogenei, che, se letti insieme, rendono non manifestamente irragionevole l'identificazione dell'imputato per il fornitore di Cangemi, tanto più in assenza di qualsiasi allegazione specifica di segno contrario e capace di prospettare, in concreto, una ricostruzione alternativa. 1.3. Il terzo motivo, prinn'ancora che generico (risolvendosi nella mera allegazione di un'ipotesi di detenzione di un'indeterminata quantità di stupefacente), è manifestamente infondato: esso muove, infatti, dal presupposto che non sia stato [OSCURATO:PERSONA] a cedere la sostanza rinvenuta nel possesso di Cangemi, ipotesi, questa, tuttavia smentita dalla logica lettura delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito. 1.4. E' manifestamente infondato, infine, anche il quarto motivo, in tema di prescrizione. Già solo contando la sospensione legale minima di 64 giorni prevista dalla normativa emergenziale (vds. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432), il relativo termine ultimo prorogato sarebbe andato a scadere il 13 luglio 2020, e quindi successivamente alla sentenza impugnata, risultando perciò irrilevante. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le relative allegazioni sono, infatti, del tutto aspecifiche, completamente eludendo un confronto critico con i passaggi qualificanti della motivazione (si legga, in particolare, pag. 5, in fine), che danno adeguata spiegazione di acquisti di droga da lui compiuti non per farne uso personale, bensì a scopo di rivenderla a terzi. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando l'inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f