CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 19556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul regolamento di competenza d’ufficio (n. 4014/2024 RG) richiesto dal Tribunale di Verona con ordinanza del 17/19.2.2024 nel procedimento n. 7176/2023 RG, udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il regolamento di competenza é stato richiesto d'ufficio dal Tribunale di Verona, con ordinanza del 17/19.2.2024, nel procedimento n.7176/2023 RG, dopo la riassunzione in quella sede, da parte della [OSCURATO:PERSONA] SPA (d'ora in poi per brevità NEI) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi per brevità AFS), del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2192/2023 RG del Tribunale di Firenze, che era stato introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA contro la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Firenze per il pagamento di € 108.824,69, a titolo di corrispettivo per servizi di movimentazione merci e facchinaggio di cui alla fattura n. 666 del 31.7.2022, sulla base del contratto di appalto concluso dalle parti il 23.12.2020, a seguito dell'emissione e comunicazione alle parti dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, che aveva declinato la propria competenza su quel procedimento, per ragioni di connessione, a favore del Tribunale di Verona, concedendo il termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione davanti a quest'ultimo; rilevato che il Tribunale di Verona già in sede di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., a seguito della riassunzione, ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio della propria incompetenza a decidere la causa riassunta, in ragione della competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Firenze a decidere sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e che dopo che la AFS aveva aderito ai rilievi officiosi sull'incompetenza del Tribunale di Verona, e la NEI si era rimessa alle valutazioni del giudicante, ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza; considerato che la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], in data 25/[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso, mentre la NEI e la AFS non hanno depositato scritti difensivi; premesso che tra le stesse parti sono pendenti davanti al Tribunale di Verona: 1) il procedimento n. 5593/2022 RG, promosso dalla AFS nei confronti della NEI per l'accertamento della nullità di quattro contratti di appalto di servizi di movimentazione merci e facchinaggio e per prestazioni accessorie presso il magazzino di [OSCURATO:PERSONA] via Guascogna 6, e di Sona, via dell'Industria 6, conclusi dalla AFS con la [OSCURATO:SOCIETA] (poi NEI) per contrarietà alle disposizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e di cui all'art. 9 della L. n. 192 del 8.6.1998, contratti distinti da quello del 23.12.2020 posto a base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze; 2) il procedimento n. 8500/2022 RG (riunito al precedente per connessione), relativo all'opposizione proposta dalla NEI avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona a favore della AFS a titolo di corrispettivo per servizi di movimentazione merci e facchinaggio presso il magazzino di Sona, via dell'Industria 6, sulla base del contratto di appalto concluso dalla AFS con la [OSCURATO:SOCIETA] (poi NEI) il 29.11.2019; 3) il procedimento n. 585/2023 RG (riunito al procedimento n.5593/2022 RG per connessione), relativo all'opposizione proposta dalla NEI avverso altro decreto ingiuntivo emesso sempre dal Tribunale di Verona a favore della AFS a titolo di corrispettivo per altri servizi di movimentazione merci e facchinaggio presso il magazzino di Sona, via dell'Industria 6, sulla base del contratto di appalto concluso dalla AFS con la [OSCURATO:SOCIETA] (poi NEI) il 29.11.2019; rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2192/2023 RG del Tribunale di Firenze, la parte opponente NEI non ha avanzato domande riconvenzionali, essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza per connessione del Tribunale di Firenze a favore del Tribunale di Verona, davanti al quale erano pendenti i tre procedimenti sopra indicati, tra i quali la causa preventivamente introdotta n. 5993/2022 RG, relativa alle nullità di altri contratti di appalto, ritenuta di carattere principale, a richiedere in subordine la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., e ad opporre in compensazione al credito oggetto di ingiunzione, i controcrediti che le sarebbero derivati dai pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatrice AFS quale responsabile solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003; considerato che il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha declinato la propria competenza a pronunciarsi sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Firenze per ragioni di connessione, senza peraltro provvedere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto e sulle spese processuali con la seguente motivazione: "va ritenuto che il rapporto di debito- credito tra le odierne parti in causa sia unitario, proprio alla luce della identità oggettiva e soggettiva dei contraenti nonché del carattere continuativo e unitario delle prestazioni, incidenti non solo sull'aspetto organizzativo, in primis logistico ma anche contributivo, retributivo, assicurativo di talché per vagliare la fondatezza della odierna pretesa monitoria non potrebbe prescindersi anche dalla declaratoria di validità dei precedenti contratti – unitariamente considerati – da cui la medesima origina, per chiare ragioni di connessione oggettiva, soggettiva e funzionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 40 c.p.c."; rilevato che il Tribunale di Verona ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la possibilità di modificare per ragioni di connessione la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che é necessariamente lo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, affermando che nel caso di domanda riconvenzionale dell'opponente eccedente la competenza del giudice dell'opposizione, quest'ultimo deve separare le cause, trattenere quella di opposizione, per la quale ha una competenza funzionale ed inderogabile, e rimettere l'altra al giudice superiore (Cass. sez. un. 18.7.2001 n. 9769), e menzionando nello stesso senso l'ordinanza di questa Corte n. 8693 del 17.3.2022; considerato che i rilievi del Tribunale di Verona sono fondati, in quanto a prescindere dalla ravvisabilità di ragioni di connessione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 2192/2023 RG ed i giudizi riuniti pendenti davanti al Tribunale di Verona n. 5593/2022 RG, n.8500/2022 RG e n. 585/2023 RG, peraltro relativi a contratti di appalto di servizi riconducibili nei loro effetti alle parti, diversi da quello invocato davanti al Tribunale di Firenze, occorre considerare che quello della connessione é un criterio di modificazione della competenza, e non di radicamento originario della stessa, criterio che per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 19.5.2023 n. 13828; Cass. 2.3.2023 n. 6232; Cass. 5.12.2022 n. 35661; Cass.17.3.2022 n. 8693; Cass. 8.8.2017 n. 19738; Cass. 5.7.2001 n.6351; Cass. sez. un. 8.3.1996 n. 1835, e con riferimento alle frequenti ipotesi in cui il Giudice di Pace dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione all'appartenenza per valore della domanda riconvenzionale dell'opponente, si sia spogliato per connessione dell'intera causa ed erroneamente anche della competenza funzionale ed inderogabile per l'opposizione a decreto ingiuntivo, che deve invece trattenere previa separazione Cass. n. 16454/2015; Cass. n. 10384/2008; Cass. n. 18824/2004) non può intaccare la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che avendo per la fase introduttiva carattere lato sensu impugnatorio, é necessariamente lo stesso giudice (inteso come ufficio giudiziario) che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, e quindi nel caso del procedimento n.2192/2023 RG del Tribunale di Firenze, lo stesso Tribunale di Firenze; rilevato che le situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. non incidono, infatti, sulla competenza del giudice investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poichè essa ha carattere funzionale e inderogabile, essendo il relativo procedimento disciplinato come un giudizio di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e di tipo sostanzialmente impugnatorio nella parte in cui è diretto a contestare il provvedimento monitorio, sia nei profili di rito, sia in quelli di merito e considerato che su tali conclusioni non incidono le disposizioni contenute nell'art. 40 c.p.c. che, se confrontate con la lettura tradizionale dell'art. 31 e ss., non consentono alcuna deroga alle competenze tradizionalmente considerate funzionali, nè l'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle cosiddette incompetenze forti in ogni stato e grado (vedi in tal senso Cass. 9.11.2016 n.22806; Cass.n.17383/2015; Cass. n. 6476/2005; Cass. n.8165/2003; Cass.n.629/2003); considerato che perfino ove ravvisi un difetto di competenza originario, e non sopravvenuto per ragioni di connessione, del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, dovendo pronunciarsi sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto, viziato da nullità per incompetenza, perché comunque dotato di una competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione (vedi in tal senso Cass. 22.5.2015 n. 10563; Cass.11.7.2006 n. 15720), proseguendo poi il giudizio di merito nella sede individuata come competente come mero giudizio ordinario di cognizione (vedi in tal senso Cass. 7.3.2024 n. 6125; Cass. ord.22.12.2021 n. 41230); ritenuto conclusivamente che in accoglimento del regolamento di competenza per conflitto negativo sollevato dal Tribunale di Verona, vada quindi affermata la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Firenze a pronunciarsi sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'originario procedimento n. 2192/2023 RG del Tribunale di Firenze, dando termine di tre mesi dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione di quel giudizio ad opera della parte più diligente davanti al Tribunale di Firenze, mentre nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di regolamento di competenza per essere stato lo stesso promosso d'ufficio dal Tribunale di Verona P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il regolamento di competenza d'ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze a pronunciarsi sull'opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'originario procedimento n. 2192/2023 RG del Tribunale di Firenze, dando termine di tre mesi dalla comunicazione di questa