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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07682/2026

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SENTENZAsul ricorso 31290 – 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente e controricorrente incidentale -controavv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suostudio, rappresentato e difeso da sé stesso e, giusta procura in calceNumero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , con indicazione degliindirizzi pec;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso l’ordinanza n. 1922/2019 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENNICCOLA che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo delricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;lette le memorie delle parti.1.

Con ricorso proposto ex art. artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14d.lgs. 150/2011, notificato in data 9/2/2018, la Banca di CreditoCooperativo di Milano soc. coop. ha convenuto in giudizio, dinnanzi alTribunale di Monza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizioneal decreto ingiuntivo n. 18/2018 da lui ottenuto nei suoi confronti perl’importo di euro 50.718,62, oltre interessi, a titolo di compensiprofessionali.[OSCURATO:PERSONA] ha allegato che l’avvocato opposto aveva svolto in suofavore attività di difesa in numerosi giudizi e che, in data 11/4/2013,era stata con lui stipulata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di SestoSan Giovanni (in lei successivamente fusa), una convenzione tariffariain sostituzione di ogni precedente accordo, con cui, in particolare, alpunto 3.1, era stato previsto che, per le attività svolte in attuazionedella Convenzione, al legale sarebbero stati riconosciuti «i compensicalcolati sulla base dei parametri riportati negli allegati»; in data29/4/2015, la convenzione era stata corretta con la previsione diapplicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014.Ric. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -2-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per quel che qui ancora rileva, la Banca ha eccepito pure lacarenza dei presupposti di liquidità della pretesa, l’illegittimofrazionamento del credito, l’errata quantificazione del compensospettante e l’ingiustificato riconoscimento degli interessi moratori.Costituendosi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, in ogni caso, laclausola delle convenzioni allegate violava l’art. 13 bis della leggeprofessionale forense, derogando, con i parametri fissati negli allegati,all’equo compenso e alla misura dei corrispettivi fissati dal d.m. n.55/2014.3.

Con ordinanza del 7 febbraio 2019, depositata il 12 agosto2019, registrata quale sentenza n. 1922/2019, il Tribunale di Monza harevocato il decreto ingiuntivo n. 18/2018, ha rideterminato l’importodovuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri di cui ald.m. n. 55/2014 e ha, in conseguenza, condannato la Banca di CreditoCooperativo di Milano - società cooperativa al pagamento della sommadi euro 17.744,26.3.1.

Per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto che le clausoledella convenzione del 2013, relative alla determinazione dei compensi,si ponessero in contrasto con l’art. 13 bis della legge n. 247 del31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forensee, in quanto presuntivamente vessatorie, fossero nulle; ha applicato,pertanto, per la liquidazione, i criteri di cui al d.m. 55/2014.In merito al quantum, il Tribunale ha osservato che non eranodovuti ulteriori compensi né per l’attività di iscrizione ipotecaria, né perle trascrizioni dei pignoramenti; per le richieste di insinuazione alpassivo dei fallimenti, non risultando alcuna previsione di un parametronel d.m. 55/14, ha ritenuto congrui i compensi stabiliti dalle parti nellaconvenzione, liquidando in tal misura il relativo importo; infine, inordine all’intervento in una procedura esecutiva, ha ritenuto l’attivitàRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -3-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026di natura giudiziale e liquidato, perciò, i compensi in applicazione deirelativi parametri medi, tenendo conto dei valori del credito azionato.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza, la Banca di CreditoCooperativo di Milano - società cooperativa ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinquemotivi, a cui la Banca ricorrente ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.La causa è stata trattata in pubblica udienza.Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del solosecondo motivo del ricorso principale con rigetto del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve esaminarsi, nel rispetto dell’ordine logicodi trattazione, il primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’avv.Galvagno ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,165, 641 e 702 bis cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011,per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito allaimprocedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto iscrittaa ruolo tardivamente e per aver rigettato l’eccezione di inammissibilitàdell’opposizione perché proposta con atto di citazione, invece che conricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di40 giorni per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione.

Invero, osserva che ildecreto ingiuntivo è stato notificato il 3 gennaio 2018, mentrel’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta il 13 febbraio successivo e quindiun giorno dopo la scadenza; in particolare, il ricorrente ha rimarcatoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di introduzionedella causa di opposizione con citazione anziché con ricorso può essereRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -4-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026sanato soltanto se l’atto di citazione sia depositato in cancelleria entroil termine perentorio di 40 giorni dalla notifica a controparte.1.1.

Il motivo è infondato.

Per il combinato disposto degli artt. 28della l.n. 794 del 1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del2011, l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzioneottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini delpagamento degli onorari e delle spese dovute è da reputarsi comunqueutilmente esperita, se proposta con atto di citazione anziché con ricorsoex art. 702 bis cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quandola citazione sia stata comunque notificata entro il termine dei quarantagiorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, comeprescritti dall'art. 641 cod. proc. civ.

In tale evenienza, ai sensi dell'art.4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali eprocessuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono allastregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamenteprescelto (Cass. Sez. 2 n. 8045 del 21/03/2023; Sez. 2, n. 24069 del26/09/2019).2.

Con il primo motivo di ricorso principale, la Banca di CreditoCooperativo di Milano ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. per non avere ilTribunale riconosciuto che le plurime azioni giudiziarie avviate, tutterelative ad un unico rapporto professionale, configurano un’ipotesi diabusivo frazionamento del credito, posto in essere in violazione deiprincipi di correttezza, buona fede contrattuale e del giusto processo.Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna ragione idonea agiustificare una richiesta di tutela processuale frazionata e non sarebbestato allegato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], né sarebbe stato evidenziato dalTribunale di Monza, un interesse meritevole di una tutela processualefrazionata implicante la presentazione di venticinque ricorsi per decretoRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -5-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026ingiuntivo, con conseguente inutile moltiplicazione dell’attivitàgiudiziale e dei costi e delle spese legali.2.1.

Il motivo è infondato.Il Tribunale ha escluso l’abusivo frazionamento del credito egiustificato, al contrario, la proposizione di azioni separate,considerando che ciascun ricorso monitorio era stato proposto per unapluralità di cause con connotazioni omogenee o comunque connesse eche un eventuale simultaneus processus delle decine di praticheavrebbe richiesto l’esame di una notevolissima mole di documenti,rendendo particolarmente difficoltosa la difesa, con il prevedibileeffetto di rendere meno celere la realizzazione del credito (pag. 4dell’ordinanza, ultimo capoverso e pag. 5).Così decidendo, il Collegio di merito ha correttamente applicato iprincipi stabiliti da questa Corte, secondo cui è ammissibile ilfrazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale delcreditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica competeal giudice di merito: in particolare, non è consentito al creditore di unadeterminata somma di denaro, dovuta in forza di un «unico rapportoobbligatorio», proporre plurime richieste giudiziali di adempimento eanche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, seppurerelativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esserproposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capoad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o,comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo; non così accade,tuttavia, se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamentevalutabile alla tutela processuale frazionata quale quello sussistentenella fattispecie e, cioè, un obiettivo aggravio nella realizzazione delcredito sia per l’attore che per il convenuto in ipotesi di unica azione(Cass. Sez.

U, n. 4090 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 17893 delRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -6-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/202606/07/2018; Sez. 2, n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2, n. 25480 del31/08/2023).3.

Con il secondo motivo, la Banca ricorrente ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 77 Cost. e degli artt. 10e 11 delle preleggi, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 1 della l.n.172/2017 e dell’art. 15 della l. n. 400/1988, per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto la nullità delle pattuizioni previste nellaConvenzione dell’11 aprile 2013 in riferimento alla disciplina in materiadi equo compenso ex art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012,recante la riforma dell’ordinamento professionale forense, applicandolaretroattivamente.Più in particolare, la ricorrente ha rilevato, da un canto, chel’avvocato avrebbe rinunciato a tutti i mandati in data 16 novembre2017 e, d’altro canto, che l’art. 13 bis è stato introdotto, in sede diconversione, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e, perciò,successivamente alla data di rinuncia ai mandati, sicché non potevaessere applicato retroattivamente quale limite dei compensi.3.1.

Con il terzo motivo, la Banca ha quindi prospettato, inriferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, l’anteriorità dellacessazione di ogni attività di difesa da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispettoall’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di equo compenso.3.2.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine lamentato, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 11 delle disposizionisulla legge in generale per avere il Tribunale erroneamente attribuitoefficacia retroattiva al nuovo art. 13 bis della legge professionaleforense, ritenendolo già introdotto dal d.l. n. 148 del 16 ottobre 2017.Ric. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -7-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/20264.

I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.L’art. 13 bis, abrogato, dal 20/5/2023, dall’art. 12 della legge 21aprile 2023 n. 49, specificamente prevedeva, al comma 3, che leconvenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associatao societaria, delle attività esclusive di avvocato in favore di impresebancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nellecategorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, comedefinite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6maggio 2003, si presumessero unilateralmente predisposte dalleimprese suddette (salva prova contraria); poi, ai commi 4 e 5, avevaindividuato quali vessatorie le clausole delle suddette convenzioni chedeterminassero, anche in ragione della non equità del compensopattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;equo era, quindi, il compenso che corrispondesse ai requisiti,concorrenti e non alternativi, indicati al secondo comma e, cioè, chefosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, alcontenuto e alle caratteristiche della prestazione e fosse altresìconforme ai parametri determinati dai decreti ministeriali per la sualiquidazione.Nel testo originario, il comma 9 dell’articolo prevedeva pure che«l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausoledelle convenzioni di cui al comma 1 [fosse] proposta, a pena didecadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delleconvenzioni medesime»; questa limitazione temporale è statasuccessivamente eliminata con l’art. 1, comma 487, della l. n. 205 del2017, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2018.La norma, pertanto, prevedeva una disciplina tutta peculiareperché individuava l’avvocato quale possibile contraente debole datutelare, sicché non era certamente applicabile retroattivamente alleRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -8-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026convenzioni già stipulate, in difetto di una disposizione transitoria, exart. 11 delle preleggi, né aveva finalità di interpretazione autentica, inmancanza di espressa previsione in tal senso e dei presupposti diincertezza applicativa di norme anteriori (Cass. Sez. 1, n. 7904 del17/04/2020).Diversamente non rileva, come invece sostenuto dall’avvocatocontroricorrente, la riportata eliminazione, nel comma 9 dell’articolo,del limite temporale di proposizione dell'azione di nullità, perché questamodifica comunque presuppone che la convenzione di cui deve esserescrutinata la nullità sia temporalmente assoggettabile alla norma.In fatto, è dunque incontestato, tra le parti, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] harinunciato a tutti i suoi incarichi in data 16 novembre 2017, con ciòconcludendo tutta la sua attività difensiva: a tale data, diversamenteda quanto ritenuto dal Tribunale, l’art. 13 bis non era ancora entratoin vigore, in quanto è stato introdotto dall’art. 19 quaterdecies dellalegge di conversione n. 148/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.In conseguenza, la norma è stata erroneamente applicata alleprestazioni già cessate a tale data e sul punto l’ordinanza impugnatadeve essere cassata.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimentoal n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza per omessapronuncia sulla sua domanda di applicazione della Convenzionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a far data dalla sua stipula, anziché dal 30 giugno 2014,per essere stata sottoscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] che in lei era stata poi fusa.4.1.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, motivando il rigettodell’eccezione di incompetenza, a pag. 3 dell’ordinanza, ha affermatoche la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eraRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -9-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026«soggetto distinto ed autonomo rispetto all’attuale opponente», sicchéle clausole di quel testo non erano «di per sé applicabili ai rapporti trale parti di questo giudizio» e che in ogni caso era stato sottoscritto, indata 29/4/2015, un «accordo liquidatorio» con cui «l’opponente el’opposto avevano richiamato tale convenzione», ma «il richiamo eralimitato ai criteri di liquidazione dei compensi, posto che le parti sierano unicamente impegnate “ad applicare le tariffe di cui allaconvenzione del 11/04/2013 con avvocati fiduciari della BCC di SestoSan Giovanni, predisposta da BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e fermerestando le modifiche e le integrazioni contenute nella lettera del12/06/13”, senza un riferimento alle restanti clausole o allaconvenzione globalmente intesa».

Pertanto, come peraltro rilevatodalla stessa ricorrente e riportato nella premessa in fatto, laconvenzione era stata comunque corretta con la previsione diapplicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014.Questa motivazione, allora, avrebbe dovuto essere censurataspecificamente, indicando per quali violazioni in diritto e per quali datinon esaminati in fatto risulti erronea la ricostruzione dei rapporti tra leodierne parti del giudizio.6.

Con il sesto motivo, la Banca ha sostenuto, in riferimento al n. 4del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la nullità dell’ordinanzaper omessa pronuncia sulla sua domanda di dichiarazione dell’avvenutaestinzione di alcune obbligazioni di pagamento, per essere gli importifatturati dall’avvocato e poi pagati non quali meri acconti ma come saldidell’intero debito e per essere stati considerati soltanto quattro deisette pagamenti già effettuati e dimostrati, relativi alle fatture n.15/16, 22/16 e 23/16.6.1.

Il motivo è assorbito in senso improprio (cfr. sulla nozione diassorbimento proprio e improprio, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013),Ric. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -10-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026per effetto dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e dellarideterminazione del credito che ne conseguirà in rinvio.7.

Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimentoal n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e dell’art. 4 d.lgs.n. 231/2002 per averla il Tribunale erroneamente condannata allacorresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal quartocomma dell’art. 1284 cod. civ. e, cioè, il saggio degli interessi legaliprevisto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelletransazioni commerciali, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivoopposto: secondo la Banca, invece, per principio consolidato di questaCorte (e in particolare è invocata quale precedente la sentenza n.2431/2011), nelle controversie fra avvocato e cliente, il debitorepotrebbe essere ritenuto in mora soltanto dopo la liquidazione deldebito e quindi dopo l’emissione dell’ordinanza che conclude ilprocedimento.7.1.

Il motivo è infondato.

Per principio ormai consolidatosisuccessivamente alla sentenza invocata a sostegno della censura, nelcaso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi perprestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gliinteressi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messain mora, coincidente con la data della proposizione della domandagiudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e nonanche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da partedel giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cuiall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la morasoltanto perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misurainferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 6 - 2, n.8611 del 16/03/2022; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022).Ric. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -11-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/20268.

Con il secondo motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. edell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale consideratol’efficacia di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute neldecreto ingiuntivo n. 1395/18 del Tribunale di Monza sulla validità edefficacia di una precedente convenzione stipulata fra il ricorrente e laBanca di [OSCURATO:PERSONA] negli anni ’90.

Richiamando alcunepronunce della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.13916/06 e Cass. n. 22465/2018), il ricorrente incidentale ha invocatoil principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti nonsoltanto sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioniche ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico e ciò accade anche per il decreto ingiuntivo di condanna alpagamento di una somma di denaro che, in mancanza di opposizioneo quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquistaefficacia di giudicato non soltanto in ordine al credito azionato, maanche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazionedella relativa domanda in altro giudizio.8.1.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha accertato l’avvenutaconclusione, tra le parti, nel 2013, di una nuova convenzione con cuile parti hanno predeterminato il contenuto degli incarichi professionalie il loro compenso e di un successivo accordo, nel 2015, che ne hafissato la data di applicazione; gli incarichi per cui è giudizio, seppuredistinti, si iscrivono nell’ambito dell’unico rapporto unitario in sensofattuale e storico/fenomenologico come disciplinati da questi accordi.In questo quadro fattuale, allora, per invocare un giudicato esternocontrastante il ricorrente incidentale aveva l’onere, in osservanza delprincipio di autosufficienza che governa il ricorso dinnanzi a questaRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -12-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026Corte, di riprodurre il testo integrale del decreto non opposto,asseritamente idoneo a rendere indiscutibilmente operante laprecedente e più antica convenzione dei primi anni del 1990; in difetto,la dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. non è riscontrabile daquesta Corte perché non risulta il contenuto del precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione o applicazione (v.

Cass. Sez. 2,n. 15737 del 23/06/2017; Sez.

L, n. 5508 del 08/03/2018).9.

Con il terzo motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] haprospettato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362 e s.e 2233 cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenutocomunque valida ed esistente fra le parti la convenzione del 2013,sebbene avesse ritenuto la nullità della clausola 3.1 per violazione dellagaranzia dell’equo compenso; avrebbe dovuto, invece, riscontrata lanullità, applicare la Convenzione stipulata nel 1994 e, in conseguenza,i parametri al tempo vigenti, invece di quelli previsti dal d.m. n.55/2014.Per altro profilo, l’avvocato ha sostenuto che l’accordo del 2015fosse unicamente diretto a regolare le attività svolte nelle cause di cuiall’allegato elenco e non tutti gli incarichi affidatigli.Inoltre, con riferimento alla convenzione del 2013, il ricorrente harappresentato che nessun accordo poteva comunque ritenersiconcluso, perché le modifiche da lui proposte non sono mai stateaccettate dalla controparte; in conseguenza, tutte le comunicazioniintercorse avrebbero dovuto essere considerate semplici trattative eciò perché un'accettazione non conforme alla proposta originariaequivale a una nuova proposta e, perciò, richiede una nuovacontrapposta accettazione per la conclusione del negozio.10.

Con il quarto motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] halamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.Ric. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -13-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunaleerroneamente applicato la convenzione del 2013 senza considerare chele integrazioni e modifiche di cui alla sua missiva del 12 giugno 2013non erano mai state accettate, sicché non risultava concluso nessunaccordo.

Con un secondo profilo, in riferimento al n. 5 del primo commadell’art. 360 cod. proc. civ. ha poi sostenuto l’omessa e insufficientemotivazione della decisione sul punto per non essere stata consideratala mancata conclusione della convenzione del 2013 per le modifichecontenute nella lettera del 12 giugno 2013 che costituiva nuovaproposta.10.1.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente sono fondati neilimiti di seguito precisati.Come ha riportato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto lo schemadi convenzione tariffaria, il difensore aveva richiesto modifiche ritenuteirrinunciabili e non approvate se non con la successiva convenzione del2015; quindi, anziché sottoscrivere l’accordo senza riserve, il ricorrenteaveva formulato una controproposta che la banca avrebbe dovutoaccettare espressamente e per iscritto per la conclusione dell’accordo:questa accettazione, tuttavia, non risulta riportata nella pronuncia,sicché effettivamente era preclusa, in difetto di accordo, l’applicazionedelle previsioni tariffarie a tutte le pratiche curate dal ricorrente nonricadenti nell’ambito della successiva convenzione che contemplava leLa Corte di merito ha ritenuto perfezionate due diverseconvenzioni, stipulate nel 2013 e nel 2015, osservando che l’adesionealla prima di esse da parte del difensore era pacifica e non contestata,ma omettendo di accertare se e quando fosse stata sottoscritta.In tal modo, come correttamente dedotto dal difensore, non haconsiderato che, ex ultimo comma dell’art. 2233 cod. civ., i pattiRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -14-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensiprofessionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (Cass.717/2023; Cass. 15563/2022; Cass. n. 24213/2021; Cass.11597/2015), non potendo valere un’ipotetica non contestazione, népotendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dalcontenuto di quello successivo, concluso il 29/4/2015, che ne avevaesteso la regolazione economica alle pratiche espletate dopo il30/6/2014.In altri termini, non risulta dalla sentenza prova di un accordovincolante che disciplinasse il compenso di tutti gli incarichi, anche seanteriori al 30/6/2014; anche in tal senso l’ordinanza impugnata deveessere cassata.10.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., deld.m. n. 55/2014, e dell’art. 13 bis della legge professionale forensecosì come introdotto dal d.l. 148/2017 per avere il Tribunalerideterminato l’importo dovuto violando i principi in materia di equocompenso.Il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di liquidare icompensi secondo i valori di cui al d.m. 55/2014, andando ben al disotto dei minimi tariffari.11.

Il motivo è assorbito in senso proprio in conseguenzadell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorsoprincipale e del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, perché ilTribunale dovrà provvedere a rideterminare i compensi spettantiindividuando la Convenzione intercorsa tra le parti o, in difetto, latariffa applicabile.12.

Per le ragioni esposte, il ricorso principale è accoltolimitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, rigettati il primo e ilRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -15-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026settimo e dichiarato inammissibile il quinto; il ricorso incidentale èinvece accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettato il primoe dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto; l’ordinanzaimpugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio al Tribunale di Monzain diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorsoprincipale, rigettati il primo e il settimo e dichiarato inammissibile ilquinto; accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, rigettatoil primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 20 febbraio 2025.Il Consigliere rel. est.

Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2019 n. 31290 sez.

S2 - ud. 20-2-2025 -16-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 31290 – 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente e controricorrente incidentale -controavv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suostudio, rappresentato e difeso da sé stesso e, giusta procura in calceNumero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , con indicazione degliindirizzi pec;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso l’ordinanza n. 1922/2019 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENNICCOLA che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo delricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;lette le memorie delle parti.1. Con ricorso proposto ex art. artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14d.lgs. 150/2011, notificato in data 9/2/2018, la Banca di CreditoCooperativo di Milano soc. coop. ha convenuto in giudizio, dinnanzi alTribunale di Monza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizioneal decreto ingiuntivo n. 18/2018 da lui ottenuto nei suoi confronti perl’importo di euro 50.718,62, oltre interessi, a titolo di compensiprofessionali.[OSCURATO:PERSONA] ha allegato che l’avvocato opposto aveva svolto in suofavore attività di difesa in numerosi giudizi e che, in data 11/4/2013,era stata con lui stipulata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di SestoSan Giovanni (in lei successivamente fusa), una convenzione tariffariain sostituzione di ogni precedente accordo, con cui, in particolare, alpunto 3.1, era stato previsto che, per le attività svolte in attuazionedella Convenzione, al legale sarebbero stati riconosciuti «i compensicalcolati sulla base dei parametri riportati negli allegati»; in data29/4/2015, la convenzione era stata corretta con la previsione diapplicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014.Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -2-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per quel che qui ancora rileva, la Banca ha eccepito pure lacarenza dei presupposti di liquidità della pretesa, l’illegittimofrazionamento del credito, l’errata quantificazione del compensospettante e l’ingiustificato riconoscimento degli interessi moratori.Costituendosi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, in ogni caso, laclausola delle convenzioni allegate violava l’art. 13 bis della leggeprofessionale forense, derogando, con i parametri fissati negli allegati,all’equo compenso e alla misura dei corrispettivi fissati dal d.m. n.55/2014.3. Con ordinanza del 7 febbraio 2019, depositata il 12 agosto2019, registrata quale sentenza n. 1922/2019, il Tribunale di Monza harevocato il decreto ingiuntivo n. 18/2018, ha rideterminato l’importodovuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri di cui ald.m. n. 55/2014 e ha, in conseguenza, condannato la Banca di CreditoCooperativo di Milano - società cooperativa al pagamento della sommadi euro 17.744,26.3.1. Per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto che le clausoledella convenzione del 2013, relative alla determinazione dei compensi,si ponessero in contrasto con l’art. 13 bis della legge n. 247 del31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forensee, in quanto presuntivamente vessatorie, fossero nulle; ha applicato,pertanto, per la liquidazione, i criteri di cui al d.m. 55/2014.In merito al quantum, il Tribunale ha osservato che non eranodovuti ulteriori compensi né per l’attività di iscrizione ipotecaria, né perle trascrizioni dei pignoramenti; per le richieste di insinuazione alpassivo dei fallimenti, non risultando alcuna previsione di un parametronel d.m. 55/14, ha ritenuto congrui i compensi stabiliti dalle parti nellaconvenzione, liquidando in tal misura il relativo importo; infine, inordine all’intervento in una procedura esecutiva, ha ritenuto l’attivitàRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -3-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026di natura giudiziale e liquidato, perciò, i compensi in applicazione deirelativi parametri medi, tenendo conto dei valori del credito azionato.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza, la Banca di CreditoCooperativo di Milano - società cooperativa ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinquemotivi, a cui la Banca ricorrente ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.La causa è stata trattata in pubblica udienza.Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del solosecondo motivo del ricorso principale con rigetto del ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve esaminarsi, nel rispetto dell’ordine logicodi trattazione, il primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’avv.Galvagno ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art.360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,165, 641 e 702 bis cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011,per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito allaimprocedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto iscrittaa ruolo tardivamente e per aver rigettato l’eccezione di inammissibilitàdell’opposizione perché proposta con atto di citazione, invece che conricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di40 giorni per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Invero, osserva che ildecreto ingiuntivo è stato notificato il 3 gennaio 2018, mentrel’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta il 13 febbraio successivo e quindiun giorno dopo la scadenza; in particolare, il ricorrente ha rimarcatoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di introduzionedella causa di opposizione con citazione anziché con ricorso può essereRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -4-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026sanato soltanto se l’atto di citazione sia depositato in cancelleria entroil termine perentorio di 40 giorni dalla notifica a controparte.1.1. Il motivo è infondato. Per il combinato disposto degli artt. 28della l.n. 794 del 1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del2011, l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzioneottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini delpagamento degli onorari e delle spese dovute è da reputarsi comunqueutilmente esperita, se proposta con atto di citazione anziché con ricorsoex art. 702 bis cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quandola citazione sia stata comunque notificata entro il termine dei quarantagiorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, comeprescritti dall'art. 641 cod. proc. civ. In tale evenienza, ai sensi dell'art.4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali eprocessuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono allastregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamenteprescelto (Cass. Sez. 2 n. 8045 del 21/03/2023; Sez. 2, n. 24069 del26/09/2019).2. Con il primo motivo di ricorso principale, la Banca di CreditoCooperativo di Milano ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. per non avere ilTribunale riconosciuto che le plurime azioni giudiziarie avviate, tutterelative ad un unico rapporto professionale, configurano un’ipotesi diabusivo frazionamento del credito, posto in essere in violazione deiprincipi di correttezza, buona fede contrattuale e del giusto processo.Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna ragione idonea agiustificare una richiesta di tutela processuale frazionata e non sarebbestato allegato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], né sarebbe stato evidenziato dalTribunale di Monza, un interesse meritevole di una tutela processualefrazionata implicante la presentazione di venticinque ricorsi per decretoRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -5-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026ingiuntivo, con conseguente inutile moltiplicazione dell’attivitàgiudiziale e dei costi e delle spese legali.2.1. Il motivo è infondato.Il Tribunale ha escluso l’abusivo frazionamento del credito egiustificato, al contrario, la proposizione di azioni separate,considerando che ciascun ricorso monitorio era stato proposto per unapluralità di cause con connotazioni omogenee o comunque connesse eche un eventuale simultaneus processus delle decine di praticheavrebbe richiesto l’esame di una notevolissima mole di documenti,rendendo particolarmente difficoltosa la difesa, con il prevedibileeffetto di rendere meno celere la realizzazione del credito (pag. 4dell’ordinanza, ultimo capoverso e pag. 5).Così decidendo, il Collegio di merito ha correttamente applicato iprincipi stabiliti da questa Corte, secondo cui è ammissibile ilfrazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale delcreditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica competeal giudice di merito: in particolare, non è consentito al creditore di unadeterminata somma di denaro, dovuta in forza di un «unico rapportoobbligatorio», proporre plurime richieste giudiziali di adempimento eanche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, seppurerelativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esserproposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capoad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o,comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo; non così accade,tuttavia, se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamentevalutabile alla tutela processuale frazionata quale quello sussistentenella fattispecie e, cioè, un obiettivo aggravio nella realizzazione delcredito sia per l’attore che per il convenuto in ipotesi di unica azione(Cass. Sez. U, n. 4090 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 17893 delRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -6-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/202606/07/2018; Sez. 2, n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2, n. 25480 del31/08/2023).3. Con il secondo motivo, la Banca ricorrente ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 77 Cost. e degli artt. 10e 11 delle preleggi, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 1 della l.n.172/2017 e dell’art. 15 della l. n. 400/1988, per avere il Tribunaleerroneamente ritenuto la nullità delle pattuizioni previste nellaConvenzione dell’11 aprile 2013 in riferimento alla disciplina in materiadi equo compenso ex art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012,recante la riforma dell’ordinamento professionale forense, applicandolaretroattivamente.Più in particolare, la ricorrente ha rilevato, da un canto, chel’avvocato avrebbe rinunciato a tutti i mandati in data 16 novembre2017 e, d’altro canto, che l’art. 13 bis è stato introdotto, in sede diconversione, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e, perciò,successivamente alla data di rinuncia ai mandati, sicché non potevaessere applicato retroattivamente quale limite dei compensi.3.1. Con il terzo motivo, la Banca ha quindi prospettato, inriferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, l’anteriorità dellacessazione di ogni attività di difesa da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispettoall’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di equo compenso.3.2. Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine lamentato, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 11 delle disposizionisulla legge in generale per avere il Tribunale erroneamente attribuitoefficacia retroattiva al nuovo art. 13 bis della legge professionaleforense, ritenendolo già introdotto dal d.l. n. 148 del 16 ottobre 2017.Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -7-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/20264. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.L’art. 13 bis, abrogato, dal 20/5/2023, dall’art. 12 della legge 21aprile 2023 n. 49, specificamente prevedeva, al comma 3, che leconvenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associatao societaria, delle attività esclusive di avvocato in favore di impresebancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nellecategorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, comedefinite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6maggio 2003, si presumessero unilateralmente predisposte dalleimprese suddette (salva prova contraria); poi, ai commi 4 e 5, avevaindividuato quali vessatorie le clausole delle suddette convenzioni chedeterminassero, anche in ragione della non equità del compensopattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;equo era, quindi, il compenso che corrispondesse ai requisiti,concorrenti e non alternativi, indicati al secondo comma e, cioè, chefosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, alcontenuto e alle caratteristiche della prestazione e fosse altresìconforme ai parametri determinati dai decreti ministeriali per la sualiquidazione.Nel testo originario, il comma 9 dell’articolo prevedeva pure che«l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausoledelle convenzioni di cui al comma 1 [fosse] proposta, a pena didecadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delleconvenzioni medesime»; questa limitazione temporale è statasuccessivamente eliminata con l’art. 1, comma 487, della l. n. 205 del2017, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2018.La norma, pertanto, prevedeva una disciplina tutta peculiareperché individuava l’avvocato quale possibile contraente debole datutelare, sicché non era certamente applicabile retroattivamente alleRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -8-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026convenzioni già stipulate, in difetto di una disposizione transitoria, exart. 11 delle preleggi, né aveva finalità di interpretazione autentica, inmancanza di espressa previsione in tal senso e dei presupposti diincertezza applicativa di norme anteriori (Cass. Sez. 1, n. 7904 del17/04/2020).Diversamente non rileva, come invece sostenuto dall’avvocatocontroricorrente, la riportata eliminazione, nel comma 9 dell’articolo,del limite temporale di proposizione dell'azione di nullità, perché questamodifica comunque presuppone che la convenzione di cui deve esserescrutinata la nullità sia temporalmente assoggettabile alla norma.In fatto, è dunque incontestato, tra le parti, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] harinunciato a tutti i suoi incarichi in data 16 novembre 2017, con ciòconcludendo tutta la sua attività difensiva: a tale data, diversamenteda quanto ritenuto dal Tribunale, l’art. 13 bis non era ancora entratoin vigore, in quanto è stato introdotto dall’art. 19 quaterdecies dellalegge di conversione n. 148/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.In conseguenza, la norma è stata erroneamente applicata alleprestazioni già cessate a tale data e sul punto l’ordinanza impugnatadeve essere cassata.5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimentoal n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza per omessapronuncia sulla sua domanda di applicazione della Convenzionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a far data dalla sua stipula, anziché dal 30 giugno 2014,per essere stata sottoscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] che in lei era stata poi fusa.4.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, motivando il rigettodell’eccezione di incompetenza, a pag. 3 dell’ordinanza, ha affermatoche la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eraRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -9-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026«soggetto distinto ed autonomo rispetto all’attuale opponente», sicchéle clausole di quel testo non erano «di per sé applicabili ai rapporti trale parti di questo giudizio» e che in ogni caso era stato sottoscritto, indata 29/4/2015, un «accordo liquidatorio» con cui «l’opponente el’opposto avevano richiamato tale convenzione», ma «il richiamo eralimitato ai criteri di liquidazione dei compensi, posto che le parti sierano unicamente impegnate “ad applicare le tariffe di cui allaconvenzione del 11/04/2013 con avvocati fiduciari della BCC di SestoSan Giovanni, predisposta da BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e fermerestando le modifiche e le integrazioni contenute nella lettera del12/06/13”, senza un riferimento alle restanti clausole o allaconvenzione globalmente intesa». Pertanto, come peraltro rilevatodalla stessa ricorrente e riportato nella premessa in fatto, laconvenzione era stata comunque corretta con la previsione diapplicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014.Questa motivazione, allora, avrebbe dovuto essere censurataspecificamente, indicando per quali violazioni in diritto e per quali datinon esaminati in fatto risulti erronea la ricostruzione dei rapporti tra leodierne parti del giudizio.6. Con il sesto motivo, la Banca ha sostenuto, in riferimento al n. 4del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la nullità dell’ordinanzaper omessa pronuncia sulla sua domanda di dichiarazione dell’avvenutaestinzione di alcune obbligazioni di pagamento, per essere gli importifatturati dall’avvocato e poi pagati non quali meri acconti ma come saldidell’intero debito e per essere stati considerati soltanto quattro deisette pagamenti già effettuati e dimostrati, relativi alle fatture n.15/16, 22/16 e 23/16.6.1. Il motivo è assorbito in senso improprio (cfr. sulla nozione diassorbimento proprio e improprio, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013),Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -10-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026per effetto dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e dellarideterminazione del credito che ne conseguirà in rinvio.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimentoal n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e dell’art. 4 d.lgs.n. 231/2002 per averla il Tribunale erroneamente condannata allacorresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal quartocomma dell’art. 1284 cod. civ. e, cioè, il saggio degli interessi legaliprevisto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelletransazioni commerciali, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivoopposto: secondo la Banca, invece, per principio consolidato di questaCorte (e in particolare è invocata quale precedente la sentenza n.2431/2011), nelle controversie fra avvocato e cliente, il debitorepotrebbe essere ritenuto in mora soltanto dopo la liquidazione deldebito e quindi dopo l’emissione dell’ordinanza che conclude ilprocedimento.7.1. Il motivo è infondato. Per principio ormai consolidatosisuccessivamente alla sentenza invocata a sostegno della censura, nelcaso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi perprestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gliinteressi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messain mora, coincidente con la data della proposizione della domandagiudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e nonanche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da partedel giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cuiall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la morasoltanto perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misurainferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 6 - 2, n.8611 del 16/03/2022; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022).Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -11-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/20268. Con il secondo motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. edell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale consideratol’efficacia di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute neldecreto ingiuntivo n. 1395/18 del Tribunale di Monza sulla validità edefficacia di una precedente convenzione stipulata fra il ricorrente e laBanca di [OSCURATO:PERSONA] negli anni ’90. Richiamando alcunepronunce della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.13916/06 e Cass. n. 22465/2018), il ricorrente incidentale ha invocatoil principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti nonsoltanto sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioniche ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico e ciò accade anche per il decreto ingiuntivo di condanna alpagamento di una somma di denaro che, in mancanza di opposizioneo quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquistaefficacia di giudicato non soltanto in ordine al credito azionato, maanche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso,precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazionedella relativa domanda in altro giudizio.8.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha accertato l’avvenutaconclusione, tra le parti, nel 2013, di una nuova convenzione con cuile parti hanno predeterminato il contenuto degli incarichi professionalie il loro compenso e di un successivo accordo, nel 2015, che ne hafissato la data di applicazione; gli incarichi per cui è giudizio, seppuredistinti, si iscrivono nell’ambito dell’unico rapporto unitario in sensofattuale e storico/fenomenologico come disciplinati da questi accordi.In questo quadro fattuale, allora, per invocare un giudicato esternocontrastante il ricorrente incidentale aveva l’onere, in osservanza delprincipio di autosufficienza che governa il ricorso dinnanzi a questaRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -12-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026Corte, di riprodurre il testo integrale del decreto non opposto,asseritamente idoneo a rendere indiscutibilmente operante laprecedente e più antica convenzione dei primi anni del 1990; in difetto,la dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. non è riscontrabile daquesta Corte perché non risulta il contenuto del precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione o applicazione (v. Cass. Sez. 2,n. 15737 del 23/06/2017; Sez. L, n. 5508 del 08/03/2018).9. Con il terzo motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] haprospettato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362 e s.e 2233 cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenutocomunque valida ed esistente fra le parti la convenzione del 2013,sebbene avesse ritenuto la nullità della clausola 3.1 per violazione dellagaranzia dell’equo compenso; avrebbe dovuto, invece, riscontrata lanullità, applicare la Convenzione stipulata nel 1994 e, in conseguenza,i parametri al tempo vigenti, invece di quelli previsti dal d.m. n.55/2014.Per altro profilo, l’avvocato ha sostenuto che l’accordo del 2015fosse unicamente diretto a regolare le attività svolte nelle cause di cuiall’allegato elenco e non tutti gli incarichi affidatigli.Inoltre, con riferimento alla convenzione del 2013, il ricorrente harappresentato che nessun accordo poteva comunque ritenersiconcluso, perché le modifiche da lui proposte non sono mai stateaccettate dalla controparte; in conseguenza, tutte le comunicazioniintercorse avrebbero dovuto essere considerate semplici trattative eciò perché un'accettazione non conforme alla proposta originariaequivale a una nuova proposta e, perciò, richiede una nuovacontrapposta accettazione per la conclusione del negozio.10. Con il quarto motivo incidentale, [OSCURATO:PERSONA] halamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -13-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunaleerroneamente applicato la convenzione del 2013 senza considerare chele integrazioni e modifiche di cui alla sua missiva del 12 giugno 2013non erano mai state accettate, sicché non risultava concluso nessunaccordo. Con un secondo profilo, in riferimento al n. 5 del primo commadell’art. 360 cod. proc. civ. ha poi sostenuto l’omessa e insufficientemotivazione della decisione sul punto per non essere stata consideratala mancata conclusione della convenzione del 2013 per le modifichecontenute nella lettera del 12 giugno 2013 che costituiva nuovaproposta.10.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente sono fondati neilimiti di seguito precisati.Come ha riportato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto lo schemadi convenzione tariffaria, il difensore aveva richiesto modifiche ritenuteirrinunciabili e non approvate se non con la successiva convenzione del2015; quindi, anziché sottoscrivere l’accordo senza riserve, il ricorrenteaveva formulato una controproposta che la banca avrebbe dovutoaccettare espressamente e per iscritto per la conclusione dell’accordo:questa accettazione, tuttavia, non risulta riportata nella pronuncia,sicché effettivamente era preclusa, in difetto di accordo, l’applicazionedelle previsioni tariffarie a tutte le pratiche curate dal ricorrente nonricadenti nell’ambito della successiva convenzione che contemplava leLa Corte di merito ha ritenuto perfezionate due diverseconvenzioni, stipulate nel 2013 e nel 2015, osservando che l’adesionealla prima di esse da parte del difensore era pacifica e non contestata,ma omettendo di accertare se e quando fosse stata sottoscritta.In tal modo, come correttamente dedotto dal difensore, non haconsiderato che, ex ultimo comma dell’art. 2233 cod. civ., i pattiRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -14-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensiprofessionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (Cass.717/2023; Cass. 15563/2022; Cass. n. 24213/2021; Cass.11597/2015), non potendo valere un’ipotetica non contestazione, népotendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dalcontenuto di quello successivo, concluso il 29/4/2015, che ne avevaesteso la regolazione economica alle pratiche espletate dopo il30/6/2014.In altri termini, non risulta dalla sentenza prova di un accordovincolante che disciplinasse il compenso di tutti gli incarichi, anche seanteriori al 30/6/2014; anche in tal senso l’ordinanza impugnata deveessere cassata.10. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., deld.m. n. 55/2014, e dell’art. 13 bis della legge professionale forensecosì come introdotto dal d.l. 148/2017 per avere il Tribunalerideterminato l’importo dovuto violando i principi in materia di equocompenso.Il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di liquidare icompensi secondo i valori di cui al d.m. 55/2014, andando ben al disotto dei minimi tariffari.11. Il motivo è assorbito in senso proprio in conseguenzadell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorsoprincipale e del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, perché ilTribunale dovrà provvedere a rideterminare i compensi spettantiindividuando la Convenzione intercorsa tra le parti o, in difetto, latariffa applicabile.12. Per le ragioni esposte, il ricorso principale è accoltolimitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, rigettati il primo e ilRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -15-Numero registro generale 31290/2019Numero sezionale 595/2025Numero di raccolta generale 7682/2026Data pubblicazione 30/03/2026settimo e dichiarato inammissibile il quinto; il ricorso incidentale èinvece accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettato il primoe dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto; l’ordinanzaimpugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio al Tribunale di Monzain diversa composizione, anche per le spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorsoprincipale, rigettati il primo e il settimo e dichiarato inammissibile ilquinto; accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, rigettatoil primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 20 febbraio 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -16-
Decreto Cassazione n. 07682/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris