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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 39122/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 18/03/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 195 comma 4 cod. proc. pen. in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante (secondo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen. (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Va evidenziato in premessa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Ciò premesso, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di doglianze in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate.

Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Invero, sul primo, terzo e quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha chiarito come l'Haida, alla guida del veicolo di provenienza furtiva, risultava sprovvisto sia delle chiavi che dei documenti che ne comprovassero il possesso legittimo né era in grado di giustificarne la detenzione.

Da qui, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, l'integrazione del reato di ricettazione.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla presenza di numerose pregresse condanne per resistenza, ( lesioni, porto d'armi, sostituzione di persona, violazione di domicilio, furto, rapina e ricettazione.

Infine, il secondo motivo, risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente divieto di scrutinabilità.

La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancanza di prova sia in ordine al delitto presupposto sia in ordine alla riconducibilità dell'alterazione alla mano dell'imputato la cui dichiarazione resa alla polizia giudiziaria risulta inutilizzabile ex art. 63 cod. proc. pen. nonché al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 18/03/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 250 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 195 comma 4 cod. proc. pen. in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante (secondo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen. (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo). Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato in premessa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di doglianze in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate. Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Invero, sul primo, terzo e quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha chiarito come l'Haida, alla guida del veicolo di provenienza furtiva, risultava sprovvisto sia delle chiavi che dei documenti che ne comprovassero il possesso legittimo né era in grado di giustificarne la detenzione. Da qui, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, l'integrazione del reato di ricettazione. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla presenza di numerose pregresse condanne per resistenza, ( lesioni, porto d'armi, sostituzione di persona, violazione di domicilio, furto, rapina e ricettazione. Infine, il secondo motivo, risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente divieto di scrutinabilità. La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello nel quale erano state proposte censure solo con riferimento alla mancanza di prova sia in ordine al delitto presupposto sia in ordine alla riconducibilità dell'alterazione alla mano dell'imputato la cui dichiarazione resa alla polizia giudiziaria risulta inutilizzabile ex art. 63 cod. proc. pen. nonché al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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