CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08696/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 1 e 2 L. Fall.; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cuie il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita, lamentando un travisamento della prova, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 18-23 del provvedimento impugnato); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15 ge