CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.212/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 885/7/2015, depositata in data 3 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento maggior reddito d’impresa - A rt. 3 8 d.P.R. n. 600/1973 - S entenza - motivazione apparente -[OSCURATO:PERSONA] che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] ett a Talo ne l’avviso di accertamento n. TAZ010400528, con il quale veniva rideterminato,ai sensi degli art t . 3 8 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, ai fini I RPEF ed IVA, il reddito p er l’anno d’imposta 2008. Lacontribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione Tributaria Provinciale di Chieti (d’ora in avanti solo CTP) , che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione, da parte del difensore, della copia dell’atto depositata presso la segreteria della CTP. 2. La contribuente interponeva gravame alla C ommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara(d’ora in poi per brevità CTR)chiedendone l’integrale riforma. La CTR, ritenuta l’ammissibilità del ricorso originario, respingeva il gravame, ritenendo non assolto dalla contribuente ‘l’onere probatorio su di lei incombente, non avendo fornito prova adeguata in merito ai fatti posti a fondamento dell’impugnazione’. 3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a du e motiv i . L ’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l a contribuente lamenta l a «violazione di cui agli artt. 360, I° comma, n° 4, c.p.c. e 112 c.p.c.». In particolare, deduce l’omesso esame dei motivi di gravame relativi: i) a ll’errore di calcolo nella ricostruzione del costo del venduto, in quanto eseguita saltando l’anno d’imposta 2007, in violazione del principio della continuità dei valori delle rimanenze di magazzino; ii) all’errore nella indicazione di un valore (triplicato) del costo del venduto; iii) all’attività di verifica, per l’anno 2008, solo parziale, in quanto eseguita solo fino al 12 novembre 2008; iv) all’omesso esame degli accertamenti eseguiti per gli anni precedenti (2005 e 2006), derivanti dal medesimo PVC, in relazione ai quali, per effetto delle contestazioni sollevate dalla contribuente, gli stessi uffici accertatori avevano corretto il calcolo effettuato. Il motivo è fondato. 1.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072). Nella specie la ricorrente ha trascritto nel corpo del ricorso le parti dell’atto di gravame in cui aveva avanzato i motivi supra indicati; la CTR omette qualsiasi decisione sui detti motivi, limitandosi a riportare, dopo un lungo excursussulla legittimità della motivazione dell’avviso di accertamentoper relationem al PVC, a mo’ di esempio, alcune osservazioni sul calcolo delle rimanenze, ritenuto corretto, in quanto fondato ‘sul calcolo medio ponderato attraverso la valutazione delle giacenze, fatture di acquisto’ (pag. 4 della sentenza).2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7, I° comma, L. 212/2000 ed all’ art. 2697 c.c. in relazione a quelle contenute nell’art. 360, n° 3 e n° 5 c.p.c. art 111, II° c. Cost.», denunciando, da un lato, ‘ l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie’ (pag. 20 del ricorso), rilevante ai sensi del n. 3) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e, dall’altro, la motivazione apparente della sentenza gravata, rilevante ai sensi del n. 5) del primo comma dell’art. 360 cit.. 3. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara,in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione allacensura accolt a , e d alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizioin relazione alla censur a accolt a , provvedendo anche a regolare le spese