CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, incentrato sulla motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa-, sull'attendibilità delle persone offese; sulla qualificazione giuridica della condotta, non è consentito poiché mira ad ottenere una diversa ricostruzione in punto cli fatto della vicenda e un'alternativa valutazione del compendio probatorio, introducendo censure di merito che sfuggono al sindacato di questa Corte e non si confrontano con le argomentazioni rese dai giudici di merito; che alcune di queste censure non erano state dedotte in -nodo specifico con i motivi di appello, incentrati sulla prova dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro tra le persone offese e l'imputato, che legittimamente è stata fondata sulle dichiarazioni delle persone offese; che i giudici di merito hanno al riguardo fatto corretta applicazione dei principi in tema di valutazione della prova dichiarativa e di truffa contrattuale elaborati dalla giurisprudenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbra