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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12655/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione che gli ha permesso di asportare armi, munizioni, macchine fotografiche, numerosissimi obiettivi fotografici, orologi e oggetti in oro; Ritenuto che le uniche doglianze proposte riguardano la misura della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 cod. pen. e sono pertanto inammissibili avuto riguardo alla sussistenza della idonea motivazione offerta su detti punti dal giudice di merito nella cui discrezionalità rientra la graduazione della pena (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini st Z DEPOS![OSCURATO:PERSONA] ELLERIAy .

A 5 AP » ;i_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione che gli ha permesso di asportare armi, munizioni, macchine fotografiche, numerosissimi obiettivi fotografici, orologi e oggetti in oro; Ritenuto che le uniche doglianze proposte riguardano la misura della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 cod. pen. e sono pertanto inammissibili avuto riguardo alla sussistenza della idonea motivazione offerta su detti punti dal giudice di merito nella cui discrezionalità rientra la graduazione della pena (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini st Z DEPOS![OSCURATO:PERSONA] ELLERIAy . A 5 AP » ;i_
Sentenza Cassazione n. 12655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris