CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 06959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 8 aprile 2021, ha applicato al medesimo su richiesta delle parti, ex art. 444, cod.proc.pen., la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa in relazione a delitti di furto in abitazione ed utilizzo indebito di carta di pagamento, a lui contestati come commessi in Anzio il 1 dicembre 2017, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; la pena concordata é stata determinata a titolo di continuazione con i reati oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, emessa all'esiti di giudizio abbreviato e riformata dalla Corte d'appello genovese: il vincolo della continuazione é stato riconosciuto dall'organo giudicante e la pena suddetta é stata conseguentemente applicata a tale titolo. Nell'unico motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, l'Olivieri si duole, in estrema sintesi, della misura della pena applicatagli, sensibilmente più elevata di quella che la Corte d'appello di Genova aveva indicato per i due reati-satellite in allora contestati, in relazione ai quali, una volta individuata la violazione più grave, era stata stabilita per ciascun ulteriore furto e per ogni indebito utilizzo di carte di pagamento la pena di 15 giorni di reclusione ed € 75,00 di multa; di tal che la pena oggi applicata risulta pari al doppio di quella irrogata, sempre a titolo di continuazione, dalla Corte ligure. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti. Si ricorda infatti che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Invero, posto che non sono in discussione né la corretta espressione della volontà dell'imputato, né questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto o alla correlazione fra richiesta e sentenza, può unicamente esaminarsi il profilo riguardante l'illegalità della pena: illegalità che, tuttavia, non sussiste, atteso che il giudizio sulla determinazione quantitativa dell'aumento di pena a titolo di continuazione espresso nel processo celebratosi con diverso rito a Genova é autonomo e non vincola il giudice successivo (al quale l'odierno ricorrente ha chiesto una pena diversa, sempre a titolo di aumento per la continuazione); semmai deve osservarsi che, se é vero che - stando alla prospettazione del ricorrente - la pena per la violazione più grave era stata determinata in tre anni di reclusione e 1.050 euro di multa, e che all'Olivieri é contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il trattamento sanzionatorio praticato all'Olivieri a titolo di aumento per la continuazione risulta di molto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato previsto dalla legge. Occorre infatti richiamarsi all'aumento minimo per la continuazione per reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai quali l'art. 81, comma 4, cod.pen. stabilisce che l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4726 del 20/01/2021, Casati, Rv. 280875). Di tal che, nei riguardi dell'odierno ricorrente, deve osservarsi che gli aumenti per la continuazione applicati all'esito di ambedue i processi sono risultati largamente inferiori a quelli stabiliti nel minimo dalla legge. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. Il Consigliere stensore La Presidente ( usepp avich) (PatrTiAiOi Piccialli DEPOSITATOr CANCELERI A ogg, ......i 2,5? l ..................