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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25483/2026

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nza di riparazione per ingiusta detenzioneavanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1978,avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2026 della Corte d'appello di Catanzaro;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catanzaro, che ha conclusoper l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26 gennaio 2026 la Corte d’appello di Catanzaro haaccolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta adingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 20 gennaio 2017 -data in cui veniva tratto in arresto - al 10 luglio 2018 - data in cui veniva applicatauna misura coercitiva non detentiva, per poi essere definitivamente assoltodall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 giugno2020 (irrev. 18 novembre 2020).1.1.

Più in particolare, la misura cautelare fu applicata per la ritenutasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203,e dall’art. 4 legge 6 marzo 2006, n. 146 (capi A, M ed O).La Corte della riparazione ha escluso – sulla scorta dell’accertamento delgiudice dell’imputazione - che le conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] conSalvatore [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, abbianoavuto un contenuto illecito e, pertanto, che potessero essere utilizzate quale provadi una condotta gravemente colposa, ostativa alla riparazione.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’appello, formulando i seguenti motivi (enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con un unico complesso motivo si deduce violazione di legge e viziodella motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della condotta ostativa allariparazione.Il Procuratore ricorrente lamenta, innanzitutto, l'erronea applicazione dipacifici principi giurisprudenziali, secondo i quali la frequentazione ambigua disoggetti coinvolti in traffici illeciti può prestarsi ad essere oggettivamenteinterpretata come indizio di complicità e, come tale, impedire il riconoscimentodell'indennizzo, specialmente nei casi in cui a tale frequentazione si siaaccompagnato l'utilizzo, nel corso di dialoghi intercettati, di un linguaggio in codicedestinato ad occultare un'attività illecita.Inoltre, con riferimento al reato di cui al capo O) deduce il Procuratorericorrente che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare le conversazionitelefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che soloapparentemente facevano riferimento a «documenti, appartamenti e pecore», equelle intrattenute dal primo con [OSCURATO:PERSONA] che «apparentementeavevano a oggetto argomenti inerenti a pecore, animali, paglia».Il ricorso, in tali dialoghi, a un linguaggio simulato, aveva fatto ritenere, insede cautelare, che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse destinatario della sostanza.In relazione al reato di cui al capo M), invece, il ricorrente osserva che igiudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era attivato per ricevere unapartita di stupefacente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sulla piazza di Milano, ma poil’operazione non era stata portata a termine per un problema del fornitore.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Preliminarmente osserva il Collegio che, contrariamente a quantodedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2 memoria), il ricorso è statotempestivamente proposto.Trattandosi, infatti, di provvedimento emesso in seguito a procedimento incamera di consiglio, il termine per impugnare, pari a 15 giorni, decorre dallanotificazione o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, comma 1, lett. a,e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.), e il suo computo soggiace alla regola generaledi cui all’art. 172 cod. proc. pen.Nel caso in esame la comunicazione dell’ordinanza risale al 24 marzo 2026,e pertanto il deposito del ricorso risulta tempestivo, poiché avvenuto l’8 aprile2026, ovvero alla scadenza del quindicesimo giorno.2.

Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che il Procuratore ricorrente e,ancor prima, i giudici della riparazione, hanno correttamente richiamato il principioper cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali lefrequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento oin procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguatamotivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi dicomplicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità conil provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022,Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 -01).È parimenti consolidato l’insegnamento secondo cui la condizione ostativapuò essere integrata anche dall'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, difrasi in "codice", destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quellaoggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n.44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024,Chaudhri, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954– 01, con conferma della decisione di rigetto in un caso in cui "l'allusività delleconversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamentiprivi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti";Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01).2.1.

Nel caso in esame, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia intrattenutofrequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento –tra cui [OSCURATO:PERSONA] – è circostanza che la Corte della riparazione ha ritenutoaccertata, o comunque non esclusa, in esito al giudizio assolutorio (p. 4ordinanza), come pure si evidenzia in ricorso.Nel provvedimento impugnato si è inoltre sottolineato che talefrequentazione si è concretizzata in «ambigue conversazioni», il cui «contenutoillecito» non risulterebbe essere stato confermato dalla pronuncia assolutoria (p.4 ordinanza).Osserva il Collegio che, così argomentando, il giudice della riparazione haerroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativaall’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici dellacognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare oescludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, ilprovvedimento impugnato.Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione" (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv.203638 – 01; conf., Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263– 01).La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quellaeseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta averificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo,se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersil'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esitodel giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito ilcomportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal richiedente (Sez.

U, n.32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma nonl'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi alriconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte chela sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientementeprovate (cfr., Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione,secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti“accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontariadel soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errorel'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01).Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condottoall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare (prima), ed all’assoluzione delRondinelli (poi), i giudici della riparazione si sono invece limitati ad affermare chequelle «ambigue conversazioni», già valorizzate dal Giudice per le indaginipreliminari perché ritenute espressive del coinvolgimento del richiedente neltraffico di sostanze stupefacenti, non si prestano a essere interpretate come indizidi complicità tali da porsi in relazione concausale con il provvedimento restrittivo,senza peraltro indicarne le ragioni concrete, se non richiamandone l’irrilevanza aifini del giudizio sulla responsabilità penale.2.2.

Come rileva inoltre il Procuratore generale presso la Corte d’appello,muovendo una specifica censura al provvedimento impugnato (pp. 3 e 4 ricorso),in relazione al reato di cui al capo M) la pronuncia assolutoria ha accertato che icontatti ebbero effettivamente un oggetto illecito, e che il proposito di portare atermine la transazione non si concretizzò (pp. 489 – 492 sentenza assolutoria, cuirinvia lo stesso provvedimento impugnato).Pertanto, anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non resistealle censure del ricorrente: muovendo dai fatti accertati, o comunque non esclusi,dal giudice dell’imputazione — ossia dalle intese preliminari dirette allarealizzazione della transazione illecita di cui al capo M) — la Corte della riparazioneavrebbe dovuto verificare se, alla luce dei ricordati principi, la condotta delRondinelli abbia o meno contribuito, con efficacia sinergica, all’emissione delprovvedimento cautelare.3.

L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte d’appello di Catanzaro, che si atterrà ai principi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di CatanzaroCosì deciso in Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza di riparazione per ingiusta detenzioneavanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1978,avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2026 della Corte d'appello di Catanzaro;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catanzaro, che ha conclusoper l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 gennaio 2026 la Corte d’appello di Catanzaro haaccolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta adingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 20 gennaio 2017 -data in cui veniva tratto in arresto - al 10 luglio 2018 - data in cui veniva applicatauna misura coercitiva non detentiva, per poi essere definitivamente assoltodall'addebito con sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 giugno2020 (irrev. 18 novembre 2020).1.1. Più in particolare, la misura cautelare fu applicata per la ritenutasussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203,e dall’art. 4 legge 6 marzo 2006, n. 146 (capi A, M ed O).La Corte della riparazione ha escluso – sulla scorta dell’accertamento delgiudice dell’imputazione - che le conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] conSalvatore [OSCURATO:PERSONA], soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, abbianoavuto un contenuto illecito e, pertanto, che potessero essere utilizzate quale provadi una condotta gravemente colposa, ostativa alla riparazione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’appello, formulando i seguenti motivi (enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico complesso motivo si deduce violazione di legge e viziodella motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della condotta ostativa allariparazione.Il Procuratore ricorrente lamenta, innanzitutto, l'erronea applicazione dipacifici principi giurisprudenziali, secondo i quali la frequentazione ambigua disoggetti coinvolti in traffici illeciti può prestarsi ad essere oggettivamenteinterpretata come indizio di complicità e, come tale, impedire il riconoscimentodell'indennizzo, specialmente nei casi in cui a tale frequentazione si siaaccompagnato l'utilizzo, nel corso di dialoghi intercettati, di un linguaggio in codicedestinato ad occultare un'attività illecita.Inoltre, con riferimento al reato di cui al capo O) deduce il Procuratorericorrente che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare le conversazionitelefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che soloapparentemente facevano riferimento a «documenti, appartamenti e pecore», equelle intrattenute dal primo con [OSCURATO:PERSONA] che «apparentementeavevano a oggetto argomenti inerenti a pecore, animali, paglia».Il ricorso, in tali dialoghi, a un linguaggio simulato, aveva fatto ritenere, insede cautelare, che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse destinatario della sostanza.In relazione al reato di cui al capo M), invece, il ricorrente osserva che igiudici di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era attivato per ricevere unapartita di stupefacente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] sulla piazza di Milano, ma poil’operazione non era stata portata a termine per un problema del fornitore.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Preliminarmente osserva il Collegio che, contrariamente a quantodedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (p. 2 memoria), il ricorso è statotempestivamente proposto.Trattandosi, infatti, di provvedimento emesso in seguito a procedimento incamera di consiglio, il termine per impugnare, pari a 15 giorni, decorre dallanotificazione o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, comma 1, lett. a,e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.), e il suo computo soggiace alla regola generaledi cui all’art. 172 cod. proc. pen.Nel caso in esame la comunicazione dell’ordinanza risale al 24 marzo 2026,e pertanto il deposito del ricorso risulta tempestivo, poiché avvenuto l’8 aprile2026, ovvero alla scadenza del quindicesimo giorno.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che il Procuratore ricorrente e,ancor prima, i giudici della riparazione, hanno correttamente richiamato il principioper cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali lefrequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento oin procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguatamotivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi dicomplicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità conil provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022,Denaro, Rv. 282565 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 -01).È parimenti consolidato l’insegnamento secondo cui la condizione ostativapuò essere integrata anche dall'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, difrasi in "codice", destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quellaoggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n.44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024,Chaudhri, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954– 01, con conferma della decisione di rigetto in un caso in cui "l'allusività delleconversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamentiprivi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti";Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01).2.1. Nel caso in esame, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia intrattenutofrequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento –tra cui [OSCURATO:PERSONA] – è circostanza che la Corte della riparazione ha ritenutoaccertata, o comunque non esclusa, in esito al giudizio assolutorio (p. 4ordinanza), come pure si evidenzia in ricorso.Nel provvedimento impugnato si è inoltre sottolineato che talefrequentazione si è concretizzata in «ambigue conversazioni», il cui «contenutoillecito» non risulterebbe essere stato confermato dalla pronuncia assolutoria (p.4 ordinanza).Osserva il Collegio che, così argomentando, il giudice della riparazione haerroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativaall’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici dellacognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare oescludere la colpa grave, risultato a cui immotivatamente giunge, invece, ilprovvedimento impugnato.Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv.203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263– 01).La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quellaeseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta averificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo,se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersil'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esitodel giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito ilcomportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal richiedente (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).L'autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma nonl'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi alriconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte chela sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientementeprovate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione,secondo cui il giudice dell'equa riparazione deve valutare se certi comportamenti“accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontariadel soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errorel'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n.11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01).Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condottoall’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare (prima), ed all’assoluzione delRondinelli (poi), i giudici della riparazione si sono invece limitati ad affermare chequelle «ambigue conversazioni», già valorizzate dal Giudice per le indaginipreliminari perché ritenute espressive del coinvolgimento del richiedente neltraffico di sostanze stupefacenti, non si prestano a essere interpretate come indizidi complicità tali da porsi in relazione concausale con il provvedimento restrittivo,senza peraltro indicarne le ragioni concrete, se non richiamandone l’irrilevanza aifini del giudizio sulla responsabilità penale.2.2. Come rileva inoltre il Procuratore generale presso la Corte d’appello,muovendo una specifica censura al provvedimento impugnato (pp. 3 e 4 ricorso),in relazione al reato di cui al capo M) la pronuncia assolutoria ha accertato che icontatti ebbero effettivamente un oggetto illecito, e che il proposito di portare atermine la transazione non si concretizzò (pp. 489 – 492 sentenza assolutoria, cuirinvia lo stesso provvedimento impugnato).Pertanto, anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non resistealle censure del ricorrente: muovendo dai fatti accertati, o comunque non esclusi,dal giudice dell’imputazione — ossia dalle intese preliminari dirette allarealizzazione della transazione illecita di cui al capo M) — la Corte della riparazioneavrebbe dovuto verificare se, alla luce dei ricordati principi, la condotta delRondinelli abbia o meno contribuito, con efficacia sinergica, all’emissione delprovvedimento cautelare.3. L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte d’appello di Catanzaro, che si atterrà ai principi sopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di CatanzaroCosì deciso in Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
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