CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania; Ritenuto che i motivi dei rispetti ricorsi - vizio di motivazione per Aiello; violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 62-bis cod. pen., sulla mancata esclusione della recidiva e sulla entità della pena ex art. 133 cod. pen. per Bonaccorso; vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per Volpe - non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il