CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05608/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di quest'ultinno e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309/90, loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Cela, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena, determinata partendo da una pena base di anni nove di reclusione, oltre alla multa, difforme da quella inflitta per lo stesso fatto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. II) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, dpr 309/90, nonostante lo stesso abbia collaborato attivamente fornendo nome e cognome di colui per il quale aveva trasportato sostanza stupefacente. III) Vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di cui al capo B) di imputazione, in quanto delle due l'una: o il Cela aveva reso dichiarazioni credibili e meritevoli dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cit., oppure no e pertanto avrebbe dovuto essere mandato assolto dal reato di cui al capo B), frutto unicamente delle sue dichiarazioni auto-accusatorie. IV) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. V) Vizio di motivazione in ordine all'eccessività dell'aumento operato ex art.81 cod. pen. per il reato di cui al capo B) di imputazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, nella parte in cui la Corte territoriale non ha accolto l'eccezione difensiva in merito alla mancata notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per omessa notifica al difensore del coimputato). Quest'ultima udienza era stata fissata ex art. 23-bis, comma 4, d.lgs. n. 137/2020 e non vi era stata richiesta di trattazione in presenza. Tuttavia, il rinvio al 25.5.2021 non è stato comunicato al [OSCURATO:PERSONA] né al suo difensore, violandone i diritti di difesa.II) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. III) Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente all'aggravante contestata e/o mancata esclusione della recidiva. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena irrogata al Cela e per il rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il primo motivo, in punto di pena, è privo di pregio, poiché la motivazione offerta dalla Corte di appello per partire da una pena base di anni nove di reclusione non è manifestamente illogica e la differenza con quella irrogata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha trovato plausibile spiegazione nella circostanza che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta più "defilata" rispetto a quella del Cela, in relazione alla condotta criminosa loro ascritta. 3. Il secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, non considera che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, rilevando che la collaborazione offerta dal prevenuto è stata solo parziale e generica, come tale inidonea ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione dei responsabili. Al riguardo, la motivazione offerta dalla Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica, dovendosi qui ribadire che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385 - 01), come nel caso. 4. Il terzo motivo, in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente per il reato di cui al capo B) di imputazione, è manifestamente infondato: non vi è nessuna contraddizione nell'aver ritenuto credibili le dichiarazioni (parzialmente collaborative) rese dal Cela, da una parte, e nell'averlo condannato per il reato di cui al capo B), sulla base delle sue dichiarazioni auto-accusatorie, in quanto tali dichiarazioni, pur ritenute credibili, non sono state ritenute sufficienti ad integrare l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cit. 5. Il quarto motivo, in ordine al mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, trattandosi di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, come nel caso: i giudici territoriali al riguardo hanno ritenuto ostativi la particolare gravità del fatto e le modalità dell'azione, trattandosi di un rilevante quantitativo di droga (8 kg.), indicativo dell'inserimento del Cela in un giro internazionale di spaccio di stupefacenti di buona qualità (il principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata era pari al 77%). 6. Anche il quinto motivo, in ordine all'asserita eccessività dell'aumento di pena operato ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo B) di imputazione, è inammissibile, in quanto sviluppa generiche censure di merito a fronte, peraltro, di un aumento minimo della pena detentiva, pari a mesi sei di reclusione. 7. Al rigetto del ricorso proposto dal Cela consegue per legge la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato, in relazione al primo motivo, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge, poiché la Corte territoriale ha errato nel non accogliere l'eccezione difensiva in merito alla mancata notifica al difensore del ricorrente (e al ricorrente stesso) del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di rinvio dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per omessa notifica al difensore del coimputato). Tale ultima udienza era stata fissata ex art. 23-bis, comma 4, d.lgs. n. 137/2020 e non vi era stata richiesta di trattazione in presenza. 9. La censura coglie nel segno, laddove sostiene che il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere comunicato alle parti interessate, potendo le stesse, in ipotesi, chiedere per tale udienza la trattazione orale, visto che il rapporto processuale non si era ancora instaurato, stante l'omessa notifica della prima udienza al difensore del coimputato. Difatti, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici 4 e giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Rv. 283534 - 01). È dunque fondata la censura proposta dal ricorrente, posto che l'omessa comunicazione del rinvio al difensore del [OSCURATO:PERSONA] integra una evidente nullità a regime intermedio, per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. In essa rimangono assorbiti i restanti motivi di ricorso. 10. Conseguentemente, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito individuato in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto al pagament