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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11666/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha assolto l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere l'assoluzione nel merito — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a M rosini a [OSCURATO:PERSONA]! 3 0 MA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., ha assolto l'imputato perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere l'assoluzione nel merito — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a M rosini a [OSCURATO:PERSONA]! 3 0 MA
Sentenza Cassazione n. 11666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris