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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 49290/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto in contestazione e li ha condannati alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.

2. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto impugnazione gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore.

Con una prima richiesta (rubricata "mancata assoluzione") i ricorrenti insistono per una pronuncia assolutoria, deducendo l'assenza di prova circa la loro responsabilità per la condotta in contestazione.

Con la seconda richiesta (rubricata "pena eccessiva") domandano che la pena venga contenuta nei minimi edittali.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. L'impugnazione, intestata come atto di appello e indirizzata al giudice di secondo grado, è stata qualificata dal Tribunale di Asti come ricorso per cassazione.

La decisione è corretta, posto che: - in difetto di statuizioni civili, a norma dell'art. 37, d.

Igs. n. 274 del 2000 la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione; - «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve !imitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023 P., Rv. 285134; conf. a Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01 che si pongono dichiaratamente in linea con Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Ry. 220221 e Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336 la quale assegnava valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" nella scelta del mezzo di impugnazione, con un'eco tralatizia in alcune decisioni Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945).6.

Le censure proposte sono generiche, poiché difettano della specifica indicazione dei motivi e, in ogni caso, le doglianze coltivate sono estranee al novero di quelle consentite dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 7.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurc 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto in contestazione e li ha condannati alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. 2. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto impugnazione gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore. Con una prima richiesta (rubricata "mancata assoluzione") i ricorrenti insistono per una pronuncia assolutoria, deducendo l'assenza di prova circa la loro responsabilità per la condotta in contestazione. Con la seconda richiesta (rubricata "pena eccessiva") domandano che la pena venga contenuta nei minimi edittali. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. I ricorsi sono inammissibili. 5. L'impugnazione, intestata come atto di appello e indirizzata al giudice di secondo grado, è stata qualificata dal Tribunale di Asti come ricorso per cassazione. La decisione è corretta, posto che: - in difetto di statuizioni civili, a norma dell'art. 37, d. Igs. n. 274 del 2000 la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione; - «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve !imitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023 P., Rv. 285134; conf. a Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01 che si pongono dichiaratamente in linea con Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Ry. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336 la quale assegnava valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" nella scelta del mezzo di impugnazione, con un'eco tralatizia in alcune decisioni Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945).6. Le censure proposte sono generiche, poiché difettano della specifica indicazione dei motivi e, in ogni caso, le doglianze coltivate sono estranee al novero di quelle consentite dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurc 3.000,00 in favore della Cassa de
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