CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata da Cora! Nevio, persona soggetta a regime di differimento dell'esècuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter ord.pen. per ragioni di salute, con riguardo alla pena in espiazione di anni 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod.pen. commesso dal 2005 fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale riteneva insussistente la prova sufficiente di un effettivo e sicuro ravvedimento del condannato, non ricavabile né dal provvedimento concessivo della misura alternativa alla quale il Coral era in atto sottoposto, né dalla relazione UEPE aggiornata al 2.10.2020, dalla cui lettura non emergeva un approfondimento della riflessione critica rispetto al reato commesso, con particolare riguardo a una profonda modificazione della personalità e al definitivo ripudio delle precedenti scelte criminali, apparendo il Coral più che altro dispiaciuto per lo stigma derivato dalla condanna ai propri familiari; osservava inoltre l'ordinanza che il profilo relativo alla revisione critica del passato non aveva costituito oggetto di specifica osservazione da parte dell'UEPE, mentre le spese di giustizia conseguenti alla condanna non erano state pagate, né altrimenti estinte, in quanto non ancora quantificate dall'autorità giudiziaria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 176 cod.pen. e chiedendone l'annullamento; lamenta, in particolare, la valutazione illogica e contraddittoria dei contenuti della relazione UEPE, dalla cui lettura emergeva che l'obiettivo perseguito dal condannato era quello di condurre uno stile di vita pienamente rispettoso delle regole in forza di un percorso già avviato nel periodo di detenzione, nel corso del quale il Coral aveva avuto modo di riflettere su tutti gli accadimenti, facendo emergere una serie di consapevolezze anche con riguardo al risarcimento dei danni derivati dai fatti oggetto di condanna; rileva che all'istanza di liberazione condizionale era stato allegato atto di dissociazione del ricorrente recante la data 27.09.2017, avente ad oggetto il definitivo ripudio della pregressa condotta concorsuale, ingiustificatamente non valutato dal Tribunale; lamenta l'omessa considerazione del dato relativo all'insussistenza di (significativi) precedenti penali dei soggetti reperiti in compagnia del Coral 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante fosse stato disposto un rinvio dell'udienza proprio per acquisire i relativi certificati del casellario. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. I vizi di motivazione dedotti dal ricorrente non emergono dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte, per cui il presupposto del sicuro ravvedimento, al quale l'art. 179 cod.pen. subordina la concessione della liberazione condizionale, non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Sez. 1 n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Rv. 265471). In tale ottica, è stato tra l'altro affermato che il mancato pagamento delle spese processuali può fondare un giudizio negativo sulla sussistenza del requisito del sicuro ravvedimento qualora il condannato, pur a fronte dell'inerzia dell'ufficio preposto alla riscossione, abbia omesso di attivarsi per sollecitare la liquidazione di dette spese (Sez. 1 n. 52627 del 14/11/2017, Rv. 271475); e tale dato di fatto - incontroverso nel caso di specie - è stato coerentemente valorizzato dal Tribunale di Sorveglianza, unitamente agli altri elementi tratti dalla relazione UEPE giudicati insufficienti ad attestare una definitiva, e interiorizzata, scelta di revisione critica del proprio trascorso criminale da parte del Coral. Il ricorso, del resto, si limita a sollecitare una più benevola lettura degli elementi addotti a sostegno del beneficio richiesto, che tuttavia riposano essenzialmente su mere dichiarazioni e atti unilaterali dell'interessato (come la redazione di un atto formale di dissociazione dai comportamenti che avevano integrato il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod.pen.) piuttosto che su dati oggettivi idonei a fondare la prova di una effettiva e costante condotta resipiscente, così da non scalfire la tenuta logica della decisione impugnata. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/11/2021