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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30755/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazionedella pena per il reato di rapina di cui al capo b), è manifestamente infondatoperché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così comerisulta dalle pag. 9-10 della sentenza impugnata laddove si chiarisce che la penabase di anni 7 di reclusione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, èstata quantificata non facendo riferimento al minimo edittale della corniceindividuata dall'art. 628, quarto comma, cod. pen., bensì, tenuto correttamenteconto del concorso di circostanze bilanciabili e non bilanciabili, facendoriferimento alla cornice edittale di cui al comma 3, determinando la pena inmisura di poco superiore al minimo per le ragioni indicate;Rilevato dunque che il motivo di ricorso è meramente reiterativo di questionigià correttamente affrontate e risolte dai Giudici di appello;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazionedella pena per il reato di rapina di cui al capo b), è manifestamente infondatoperché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così comerisulta dalle pag. 9-10 della sentenza impugnata laddove si chiarisce che la penabase di anni 7 di reclusione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, èstata quantificata non facendo riferimento al minimo edittale della corniceindividuata dall'art. 628, quarto comma, cod. pen., bensì, tenuto correttamenteconto del concorso di circostanze bilanciabili e non bilanciabili, facendoriferimento alla cornice edittale di cui al comma 3, determinando la pena inmisura di poco superiore al minimo per le ragioni indicate;Rilevato dunque che il motivo di ricorso è meramente reiterativo di questionigià correttamente affrontate e risolte dai Giudici di appello;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris