CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 1969
Cassazione n. 38201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OIK5KIS) nato il 14/09/1969 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il20 giugno 2023, il Tribunale di Milano, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, a seguitodella sentenza n. 40 del 2019 dellaCorte Costituzionale, la rideterminazione dell'aumento di pena inflitto con la sentenzadel G .i.p. del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2016 limitatamente ai delittisatellite giudicati con la sentenza del G .i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014(pari ad anni 2 di reclusione). A ragione della decisione osservava che l'aumento di pena inflitto per la continuazione in relazione ai delitti contestati nella sentenza GIP Tribunale di Milano del 14 luglio 2014, doveva essere determinato tenendo conto , ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., soltanto della misura della pena base previstaper il delitto più grave (non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità), aumentata fino al triplo, avendo perso rilevanza i limiti di pena previst i dalle rispettive normeincriminatrici in relazione ai reati satellite. Con sentenza del 30 gennaio 2024, la Corte di cassazione sezione prima, adita dal condannato, ritenendo necessaria una « rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinatadalla pronuncia costituzionale » , ha annullato la predetta ordinanza disponendo un nuovo giudizio « …onde addivenire, trattandosi di operazione discrezionalerimessa al giudice di merito, alla rideterminazione dell'entità degli aumentioperati, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., limitatamente ai reatisatellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti. » . 2. Con ordinanza del19 settembre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando insede di rinvio ed in accoglimento dell ’ ista nza del condannato , ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2016, quantificando in complessivi anni 1 di reclusione ed euro3.000 di multa l ’ aumento a titolo di continuazione relativo ai delitti satellite giudicati con sentenzadel G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014. Con sentenza del 2 dicembre 2024,la Corte di cassazio ne ha annullato anche il secondo provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione , osservando che , in violazionedel « principio affermato dalle Sezioni unite Pizzone, secondo cui, in tema di reatocontinuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite » il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio si era limitato«a indicare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato complessivamente peri reati satellite, senza tuttavia specificare nulla rispettoalle ragioni di tali determinazioni con riguardo a ciascuno di tali reati, se nonil generico e perciò insufficiente richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.». 3. Con l’ordinanzain data 22 maggio 2025, impugn a ta in questa sede , il Tribunale, in esito al secondo giudizio di rinvio, ha rigettato l’istanza. Dopo avere premesso che l’impugnazione riguarda va solo la misura dell'aumento a titolo di continuazioneper il reato satellite di cui a lla sentenza del G.i.p.del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 e che erano , invece, coperte dal giudicato le pene relative ai reatioggetto della sentenza del G . i . p . del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2016, il Tribunale evidenziava che l’ aumento di pena era stato determinato correttamente dal giudice della co gnizio ne in anni 3 di reclusione, ridotti ad anni2 per la diminu ente di cui all’ a rt. 442 cod. proc. pen., sulla pena base di anni 9, quindi in un range compatibile con i limiti edittali dell'articolo 73d.P.R. n. 309 del 1990come risultanti dall'intervento della Consulta (anni sei di reclusione). Rilevava altresì che anche gli aumenti a t i tol o di continuazioneper gli ulteriori reati satellite erano stati determinati correttamente. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del dife nsore avv. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo con cui lamenta inosservanza degli artt.623 lett a) e 627 , comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il [OSCURATO:PERSONA] de l rinvio uniformato ad entrambe le pronunce della Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunalenon solo ha completamente disatteso il principio di diritto fissato dall’ultima sentenza di annullamento, ma ha altresì rimesso in discussione lequestioni di diritto già decise da entrambe le sentenze di annullamento in punto di sopravvenuta illegalità per l'aumento di pena in continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014e sopravvenuta necessità di rideterminare e motivare tale aumento con riferimento a ciascuno di essi. Anziché ripercorrere il calcolo della pena ed il percorso motivazionale della sentenza G.i.p. del 14 dicembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto individuare in modo distinto e congruamente motivare il trattamento sanzionatorio relativo aciascuno dei reati satellite. L'ordinanza impugnata , invece, ha continuato a quantificare in un anno di reclusione l’aumento per i reati satellite di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014,senza motivare la misura della pena per ogni violazione posta in continuazionecon il risultato finale che la pena inflitta per i fatti contestatinella sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014, considerati sia individualmente sia nel loro complesso, continua ad essereproporzionalmente ed ingiustamente più deteriore (anni 1 di reclusione) rispetto al reato satellite contestato al capo b) della sentenza del Tribunale di Milano del 14 dicembre 2016,nonostante la pari gravità . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, come evidenziato anche dal Procuratoredi questa Corte nelle sue conclusioni, non si è uniformato alprincipio di diritto f i ssato nella sentenzadi annullamento del 2 dicembre 2024 in conformità a quanto statuito da Sez.Un. n. 47127del 24/06/2021 , Pizzone, Rv. 282269 – 01 , in forza del quale il giudice, ancheadito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. « nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». L’ordinanza impugnatasi è, infatti, limitata ad avallare, ritenendolo corrett a e non più modificabile, la quantificazione delcomplessivo aumento di penaa titolo di continuazionecompiuto del G.i.p. del Tribunale di Milano nella sentenza in data 14 dicembre 2016,con riferimento a tutti i reati satellite, compresi, quindi, quelli giudicati dalla sentenzadel G.i.p. del Tribunale di Milano del 14 luglio 2014 , del tutto trascurando che questa Corte con la sentenzadi annullamento del 30 gennaio 2024aveva imposto la « rideterminazione dell'entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti. »e che la sentenza di annullamento del 2 dicembre 2024 aveva imposto,non solo l’individuazione dei singoli aumenti correlati a tutti i reati satellite,ma anche la loro specifica giustificazione , in applicazione d ei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,così da far comprendere le ragioni poste a fondamento d ell a determinazionedi pene diverse per ogni singola violazione . Per di più,il Tribunale nel rigettare l ’ istanz a e, p er l ’ effetto , confermare la pena complessiva per il reato continuato inflitta dalla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2016(pari ad anni 8 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa), ha illegittimamentepeggiorato il trattamento sanzionatorio determinatodall’ordinanza del 19 settembre 2024, che aveva quantificato la pena detentivacomplessiva in anni 7 di reclusione . Non avendo il pubblico ministero proposto ricorso per cassazione con riferimento alla pena detentiva,l’annullamento su questo specifico pu nto è stato disposto i n accoglimento del ricorso del condannato , con la conseguente impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] delrinvio di modificarlo in pei us . 2. Si impone,in definitiva, l’annullamento dell ’ ordina nza impugnata con rinv io al Tribunale di Milano , che , nell ’ osservanza di tutti i principi sin qui rich iamat i, provvederàa colmare le individuate alcune motivazionali. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di