CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20901/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione circa l'estensione degli effetti delle violazioni anche ai semestri non inficiati da nessuna infrazione, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che la condotta posta in essere in data 10 settembre 2021, consistita in un'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] con una falce, con danneggiamento in più punti dell'autovettura del medesimo, è di estrema gravità e chiaramente dimostrativa del fatto che Bevilacqua non ha mai intrapreso seriamente un percorso di recupero sociale su cui è fondato il godimento del beneficio della liberazione anticipata; e che tale condotta e le evasioni del 7 maggio 2021 e del 21 marzo 2023 non possono che incidere negativamente sulla valutazione dei tre semestri in esame (26.8.2021 - 26.2.2023), non lontani dai fatti trasgressivi commessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20