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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34590/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26538-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA' CAVOUR, presso la, CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorre.nte - avverso la sentenza n. 329/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26538 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 26538/2020 Rilevato che:

1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata in data 15.7.2020, ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1473/2018, depositata il 2.11.2018, con la quale, in accoglimento della domanda di quest'ultimo - dipendente con la qualifica di panettiere della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di Sani:oro Antonino", dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, il Santoro era stato condannato a versare al dipendente la somma di Euro 8.994,03, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, per una parte del TFR non versato e per le ferie maturate e non godute nel 2011;

2. per la cassazione della sentenza la ditta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie;

3. la proposta del relatore è stata comunic:ata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

4. con il primo motivo articolato si deduce testualmente: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si lamenta che «la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado n. 147:3/2018, ha, di fatto, rigettato, prodromicamente, tutte le eccezioni e richieste formulate da parte appellante senza fornire valide motivazioni a sostegno, .... incorrendo nel macroscopico, ed inspiegabile, errore commesso dal Giudice di primo grado ove non ha tenuto conto di un versamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, di una somma pari ad Euro 5.892,14; somma corrisposta a titolo di indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro»;

5. con il secondo motivo si denunzia testualmente: «Violazione ed errata applicazione della L. 42/2000», per non avere i giudici di seconda istanza tenuto conto del principio «secondo cui i documenti fungono da prova di ciò che viene affermato negli atti di causa» e del fatto che «il ricorrente non poteva richiedere una somma a titolo di ferie non godute e/o emolumenti senza fornire nessun documento a sostegno di tale richiesta»;

6. il primo motivo è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 15.7.2020; inoltre, ai sensi dell'art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili» (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez.

VI, n. 26097/2014); pertanto, in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo sl:ato introdotto il gravame con atto depositato il 10.12.2018;

7. il secondo motivo è inammissibile, in quanto, anche a prescindere dalla genericità della doglianza, la

I. 28 febbraio 2000, n. 42, recante "Disposizioni per disincentivgire l'esodo dei piloti militari", non è pertinente nel caso di specie, in cui si dibatte del mancato versamento da parte del datore di lavoro, titolare di una panetteria, ad un lavoratore, con qualifica di panettiere, di somme a titolo di ferie non godute e di trattenute sul TFR;

8. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

9. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26538-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA' CAVOUR, presso la, CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controficorre.nte - avverso la sentenza n. 329/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26538 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 26538/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata in data 15.7.2020, ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1473/2018, depositata il 2.11.2018, con la quale, in accoglimento della domanda di quest'ultimo - dipendente con la qualifica di panettiere della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di Sani:oro Antonino", dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, il Santoro era stato condannato a versare al dipendente la somma di Euro 8.994,03, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, per una parte del TFR non versato e per le ferie maturate e non godute nel 2011; 2. per la cassazione della sentenza la ditta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie; 3. la proposta del relatore è stata comunic:ata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 4. con il primo motivo articolato si deduce testualmente: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si lamenta che «la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado n. 147:3/2018, ha, di fatto, rigettato, prodromicamente, tutte le eccezioni e richieste formulate da parte appellante senza fornire valide motivazioni a sostegno, .... incorrendo nel macroscopico, ed inspiegabile, errore commesso dal Giudice di primo grado ove non ha tenuto conto di un versamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, di una somma pari ad Euro 5.892,14; somma corrisposta a titolo di indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro»; 5. con il secondo motivo si denunzia testualmente: «Violazione ed errata applicazione della L. 42/2000», per non avere i giudici di seconda istanza tenuto conto del principio «secondo cui i documenti fungono da prova di ciò che viene affermato negli atti di causa» e del fatto che «il ricorrente non poteva richiedere una somma a titolo di ferie non godute e/o emolumenti senza fornire nessun documento a sostegno di tale richiesta»; 6. il primo motivo è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 15.7.2020; inoltre, ai sensi dell'art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili» (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); pertanto, in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo sl:ato introdotto il gravame con atto depositato il 10.12.2018; 7. il secondo motivo è inammissibile, in quanto, anche a prescindere dalla genericità della doglianza, la I. 28 febbraio 2000, n. 42, recante "Disposizioni per disincentivgire l'esodo dei piloti militari", non è pertinente nel caso di specie, in cui si dibatte del mancato versamento da parte del datore di lavoro, titolare di una panetteria, ad un lavoratore, con qualifica di panettiere, di somme a titolo di ferie non godute e di trattenute sul TFR; 8. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 9. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 10. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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