CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 20/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 20/02/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 07/02/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di rapina (capo A), ricettazione (Capi B ed E), truffa, (Capi C e D), furto aggravato (Capo F). Deduce: 1.1. "Carente e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. risultante dal testo del provvedimento impugnato in merito all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali in ordine al riconoscimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art. 606 lett. e) e b) c.p.p. in relazione ai capi a) e c) d'imputazione - Annullamento della sentenza impugnata".AsS2 Il primo motivo -suddiviso in più paragrafi- si rivolge all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'individuazione fotografica dell'indagato, effettuato in fase investigativa. La difesa sostiene che la corretta lettura dei verbali di udienza, in cui sono raccolte le dichiarazioni dei menzionati testimoni, impongono di "riformulare -in termini negativi- la valutazione di attendibilità delle loro dichiarazioni". A sostegno dell'assunto illustra i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione in tema di individuazione fotografica, al fine di risaltare l'importanza dell'attendibilità dei testimoni; analizza la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. "Carente o comunque manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. risultante dal testo del provvedimento impugnato in merito alla verifica del valore indiziario della prova (con riferimento all'art. 606 lett. e) e b) c.p.p.) in relazione al capo a) dell'imputazione - Annullamento della sentenza impugnata". Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione dei canoni interpretativi di cui all'art. 192, cod.proc.pen. con particolare riferimento alla valutazione dell'attendibilità del riconoscimento effettuato da Mihoryanu e alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti con riguardo al capo A). 1.3. "Manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. risultante dal testo del provvedimento impugnato in merito alla verifica del valore indiziario della prova (con riferimento all'art. 606 lett. e) e b) c.p.p. in relazione al capo c) dell'imputazione - Annullamento della sentenza impugnata". Anche in questo caso il ricorrente lamenta «il vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova, che è come per il capo a), meramente indiziaria». A sostegno dell'assunto vengono illustrati i motivi di gravame al fine di risaltare l'illogicità della motivazione adottata dalla Corte di appello per respingerli. 1.4. "Violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché carente o contraddittoria motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in merito alla verifica del valore indiziario della prova (con riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al capo e) dell'imputazione - Annullamento della sentenza impugnata". Il ricorrente lamenta che «ancora una volta la responsabilità del Ventre si basa esclusivamente su prova indiziaria, ma nuovamente la Corte non motiva adeguatamente in relazione alla stessa». Vengono, dunque, illustrati gli indizi valorizzati dalla Corte di appello al fine di risaltare la mancanza di un'adeguata motivazione circa la loro gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Va rilevato, infatti, come l'intero ricorso contenga doglianze sulla valutazione degli elementi ritenuti a carico dell'imputato, sostenendosi l'inattendibilità dei testimoni, la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi, l'inidoneità probatoria di tali elementi, denunciando sempre la violazione dell'art. 192, cod.proc.pen.. A questo riguardo, si rileva l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2. Le argomentazioni diffusamente esposte nell'impugnazione - conseguentemente- propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 ). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de