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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 15690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Catania che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del medesimo con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 7 d.l. n. 152/91 contestati al prevenuto.

2. Ricorre per cassazione il difensore dello Scrivano, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza impugnata riprodotto la stessa motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame nel 2017, senza adeguatamente valutare l'aspetto temporale, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2015.

Non vengono indicati fatti concreti, sintomo dell'attuale pericolo di reiterazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le censure genericamente prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26988401).3.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore.

Il richiamo alla motivazione della precedente ordinanza di riesame è stato effettuato solo al fine di sottolineare la gravità dei fatti posti in essere dallo Scrivano, indicativi del suo notevole spessore criminale, in quanto coinvolto nel traffico di grossi quantitativi di cocaina e avente rapporti stabili con soggetti di elevata caratura criminale, nell'ambito della criminalità mafiosa catanese.

In tale prospettiva, il Tribunale, con valutazione non illogica, ha ritenuto non percorribile una rivisitazione delle esigenze cautelari sulla base delle circostanze rappresentate dalla difesa, attinenti al mero decorso del tempo, alla collaborazione con la giustizia del correo e alla mera prospettazione di un diverso contesto territoriale.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA],Jére stensore [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 7:'I,TNZIO O CirdDIZRRIO h-e atio Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Catania che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del medesimo con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 7 d.l. n. 152/91 contestati al prevenuto. 2. Ricorre per cassazione il difensore dello Scrivano, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza impugnata riprodotto la stessa motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame nel 2017, senza adeguatamente valutare l'aspetto temporale, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2015. Non vengono indicati fatti concreti, sintomo dell'attuale pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le censure genericamente prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26988401).3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha puntualmente valutato la persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore. Il richiamo alla motivazione della precedente ordinanza di riesame è stato effettuato solo al fine di sottolineare la gravità dei fatti posti in essere dallo Scrivano, indicativi del suo notevole spessore criminale, in quanto coinvolto nel traffico di grossi quantitativi di cocaina e avente rapporti stabili con soggetti di elevata caratura criminale, nell'ambito della criminalità mafiosa catanese. In tale prospettiva, il Tribunale, con valutazione non illogica, ha ritenuto non percorribile una rivisitazione delle esigenze cautelari sulla base delle circostanze rappresentate dalla difesa, attinenti al mero decorso del tempo, alla collaborazione con la giustizia del correo e alla mera prospettazione di un diverso contesto territoriale. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA],Jére stensore [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 7:'I,TNZIO O CirdDIZRRIO h-e atio Visto l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sente
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