CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2023
Cassazione n. 49747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CMILz19 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello; letto le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di cassare la decisione impugnata, conclusioni ribadite con memoria del 09/10/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste con provvedimento del 18/08/2023 ha rigettato l'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, al fine di ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari, evidenziando le ripetute e pregresse violazioni della misura cautelare del divieto di dimora e la condotta carceraria tenuta a seguito della applicazione della misura. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. In particolare, è stato dedotto vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La motivazione della Corte di appello con la quale è stata negata la concessione degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico si basa esclusivamente sulle precedenti violazioni del divieto di dimora e sul comportamento carcerario, elementi non sufficienti. Il giudice aveva il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive, mentre sul punto la motivazione è completamente omessa. Non si desume da dove emergerebbe il pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la conversione in appello del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere. Tuttavia, avverso tale tipologia di provvedimenti, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello previsto dall'art. 310 cod.proc.pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2 cod.proc.pen. può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2 cod.proc.pen., contro i provvedimenti concernenti lo status IThertatis non altrimenti impugnabili. Deve essere conseguentemente essere applicato il disposto di cui all'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Cos