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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 16008/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2022 dalla CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 03/03/2022 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 04/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata in concorso (capo A), rapina aggravata (capo B), tentata estorsione (capo D).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi, con i quali ha eccepito: - vizio di motivazione con travisamento della prova documentale, costituita dal "riconoscimento del debito ed accordo di pagamento" del 19 febbraio 2016 - che definiva il complicato rapporto personale e lavorativo con [OSCURATO:PERSONA], persona offesa - nonché delle dichiarazioni rese dal teste Perego, in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, omesse nella valutazione della corte territoriale (capi A e D); - vizio di motivazione e travisamento delle prove documentali, costituite dalle intercettazioni e dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, che non riscontravano ma, al contrario, smentivano, la ricostruzione fattuale della persona offesa (capo B); - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata derubricazione delle condotte estorsive di cui ai capi A e D in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultando dall'istruttoria espletata l'esistenza di un credito del Gallina nei confronti del Piscitelli e la convinzione di quest'ultimo di essere debitore nei suoi confronti, in ragione anche della confusione patrimoniale fra le società rappresentate e le persone fisiche; - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata derubricazione della rapina di cui al capo B in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di condotta collegata con quella contestata ai capi A e D e, in particolare, con l'inadempimento del Piscitelli; - violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'uso delle armi di cui al capo B, posto che il bastone da baseball era presente solo nel dichiarato della persona offesa, senza alcun riscontro in sede dibattimentale circa l'effettiva potenzialità lesiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente considerate e definite. 3.1 A fronte degli articolati motivi di ricorso - tutti incentrati su una rivalutazione delle acquisizioni istruttorie - deve ribadirsi che resta preclusa in cassazione, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen., ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108).

Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

4. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, risulta immune da censure, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità. 4.1 La corte territoriale, in particolare, riscontrando i motivi di appello (pagine 4 e seguenti), si è soffermata sul riconoscimento di debito sottoscritto dalle parti in data 19 febbraio 2026, fortemente valorizzata dalla difesa per sostenere che l'imputato abbia agito nella convinzione di soddisfare il diritto di credito vantato nei confronti del Piscitelli; sono state evidenziate, in particolare, le ragioni tese ad escludere qualsiasi legittimazione rispetto alla pretesa delle somme di danaro, oggetto dei capi A e D, non solo per la diversità dei soggetti giuridici coinvolti ma anche per la non corrispondenza degli importi (argomenti con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a dedurre a riguardo, in termini del tutto generici, che sussisteva una confusione patrimoniale con le società, situazione estranea al testo del provvedimento impugnato oltre che contraria ai principi civilistici in materia).

Le condotte estorsive - le numerose minacce e le continue richieste di danaro - hanno trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti; anche la rapina si basa sul narrato della persona offesa, ritenuta attendibile, in ragioni anche dei riscontri forniti dalle intercettazioni e dalle immagini del sistema di videosorveglianza, nell'irrilevanza delle letture alternative proposte dalla difesa, che si pongono su un piano meramente congetturale (consegna spontanea del danaro) e che, soprattutto, non inficiano la coerenza logica della motivazione.

Infine, la presenza dell'arma (mazza da baseball con finalità intimidatorie) costituisce ulteriore accertamento in fatto devoluto alla cognizione di merito, fondata sulle dichiarazioni dello stesso Gallina e su quelle del teste Perego, in merito al contenuto delle intercettazioni telefoniche.

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2022 dalla CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 03/03/2022 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 04/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata in concorso (capo A), rapina aggravata (capo B), tentata estorsione (capo D). 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi, con i quali ha eccepito: - vizio di motivazione con travisamento della prova documentale, costituita dal "riconoscimento del debito ed accordo di pagamento" del 19 febbraio 2016 - che definiva il complicato rapporto personale e lavorativo con [OSCURATO:PERSONA], persona offesa - nonché delle dichiarazioni rese dal teste Perego, in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, omesse nella valutazione della corte territoriale (capi A e D); - vizio di motivazione e travisamento delle prove documentali, costituite dalle intercettazioni e dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, che non riscontravano ma, al contrario, smentivano, la ricostruzione fattuale della persona offesa (capo B); - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata derubricazione delle condotte estorsive di cui ai capi A e D in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultando dall'istruttoria espletata l'esistenza di un credito del Gallina nei confronti del Piscitelli e la convinzione di quest'ultimo di essere debitore nei suoi confronti, in ragione anche della confusione patrimoniale fra le società rappresentate e le persone fisiche; - violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata derubricazione della rapina di cui al capo B in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di condotta collegata con quella contestata ai capi A e D e, in particolare, con l'inadempimento del Piscitelli; - violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'uso delle armi di cui al capo B, posto che il bastone da baseball era presente solo nel dichiarato della persona offesa, senza alcun riscontro in sede dibattimentale circa l'effettiva potenzialità lesiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente considerate e definite. 3.1 A fronte degli articolati motivi di ricorso - tutti incentrati su una rivalutazione delle acquisizioni istruttorie - deve ribadirsi che resta preclusa in cassazione, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen., ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108). Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. 4. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, risulta immune da censure, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità. 4.1 La corte territoriale, in particolare, riscontrando i motivi di appello (pagine 4 e seguenti), si è soffermata sul riconoscimento di debito sottoscritto dalle parti in data 19 febbraio 2026, fortemente valorizzata dalla difesa per sostenere che l'imputato abbia agito nella convinzione di soddisfare il diritto di credito vantato nei confronti del Piscitelli; sono state evidenziate, in particolare, le ragioni tese ad escludere qualsiasi legittimazione rispetto alla pretesa delle somme di danaro, oggetto dei capi A e D, non solo per la diversità dei soggetti giuridici coinvolti ma anche per la non corrispondenza degli importi (argomenti con i quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a dedurre a riguardo, in termini del tutto generici, che sussisteva una confusione patrimoniale con le società, situazione estranea al testo del provvedimento impugnato oltre che contraria ai principi civilistici in materia). Le condotte estorsive - le numerose minacce e le continue richieste di danaro - hanno trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti; anche la rapina si basa sul narrato della persona offesa, ritenuta attendibile, in ragioni anche dei riscontri forniti dalle intercettazioni e dalle immagini del sistema di videosorveglianza, nell'irrilevanza delle letture alternative proposte dalla difesa, che si pongono su un piano meramente congetturale (consegna spontanea del danaro) e che, soprattutto, non inficiano la coerenza logica della motivazione. Infine, la presenza dell'arma (mazza da baseball con finalità intimidatorie) costituisce ulteriore accertamento in fatto devoluto alla cognizione di merito, fondata sulle dichiarazioni dello stesso Gallina e su quelle del teste Perego, in merito al contenuto delle intercettazioni telefoniche. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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