CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'I OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. censurano in modo apodittico il vizio di motivazione e la violazione di legge e non si confrontano con l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, la quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e forniscono un adeguato e puntuale riscontro a tutte le prospettazioni difensive sollevate con l'atto di appello (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il