CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44279/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, contemporaneamente, persona offesa del reato di lesioni di cui era imputato nel medesimo processo lo stesso Sinopoli, assolto in primo e secondo grado dal reato "reciproco" - sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ebbene, sicuramente è costruito secondo le citate, inammissibili direttrici di censura "in fatto" il primo motivo formulato dal ricorrente, volto a contestare il significato delle prove raccolte nel corso del giudizio di merito nei suoi confronti, nella sua qualità anche di persona offesa dal reato commesso da Sinopoli, coimputato assolto, del quale chiede la condanna agli effetti civili. Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza le ragioni di colpevolezza del ricorrente. 1.1. Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la difesa ha richiamato l'incensuratezza del ricorrente ed il suo buon comportamento processuale, evidenziando che insistere sulla gravità del fatto commesso e delle lesioni provocate sarebbe illogico da parte del giudice. Tuttavia, uno dei parametri di giudizio fondamentali ex art. 133 cod. pen. è proprio collegato alle modalità dell'azione ed alla gravità della condotta, che diviene sintomatica anche dell'intensità del dolo: il giudizio della Corte d'Appello è, quindi, privo di illogicità manifeste e impedisce il sindacato del giudice di legittimità di fronte ad una valutazione che, se adeguatamente motivata, rimane prerogativa del giudice di merito. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il