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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 40519/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto daì Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso la sentenza emessa in data 02/02/2024 dal Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 01/10/2024 dal sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 02/02/2024 il Tribunale di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e utilizzo indebito della carta di credito e della tessera bancomat intestati a [OSCURATO:PERSONA]; per tali illeciti lo condannava alla pena di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previo riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) con riferimento all'art. 648, comma 4, cod. pen.

Osserva il ricorrente che il riconoscimento da parte del Tribunale della attenuante della particolare tenuità del fatto con riferimento al delitto di ricettazione è fondata sul rilievo che le operazioni di prelievo effettuate con le carte ricettate non erano andate a buon fine.

Tale assunto non è corretto poiché - come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - il valore da considerare ai fine della valutazione della diminuente in questione non è quello del supporto materiale dello strumento di pagamento, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del mezzo di impugnazione cd. per saltum proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Ed invero, il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione (Sez. 3 n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulus, Rv. 276047;Sez. 6, n. 34097 del 28/06/2023,Iodice, Rv. 285155 - 01) il quale si converte in appello solo in caso di contestuale gravame dell'imputato che, nel caso di specie, non risulta essere stato proposto.

2. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha dedotto la limitata portata offensiva del delitto di cui all'art.648 cod. pen. dalla circostanza che i tre prelievi di denaro effettuati dall'imputato con la tessera bancomat e la carta di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA], entrambe provento di furto, non fossero andati a buon fine.

Tuttavia, il disvalore della ricettazione di carte di pagamento deve essere valutato in relazione all'utilizzo che è possibile farne in astratto.

Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, moduli in bianco relativi a carte di identità e documenti poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264115; Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194).

Analogamente deve ritenersi con riferimento alla ricettazione di carte di pagamento per le quali viene in rilievo non il valore del supporto cartaceo, ma il potenziale danno derivante dal loro utilizzo seriale (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2023, Della Marchesina, Rv. 283338).

E proprio un utilizzo seriale si palesa in concreto nel caso di specie atteso che l'imputato ha effettuato per ben tre volte prelievi, seppure non andati a buon fine.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla valutazione relativa al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen.

Vertendosi in un caso di ricorso per saltum, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste la quale terrà conto, se del caso, che il giudizio di comparazione, secondo la disciplina dell'art. 69, cod. pen., ha carattere unitario e, pertanto, non è consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (ex multis, Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5 n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto daì Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso la sentenza emessa in data 02/02/2024 dal Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 01/10/2024 dal sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 02/02/2024 il Tribunale di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e utilizzo indebito della carta di credito e della tessera bancomat intestati a [OSCURATO:PERSONA]; per tali illeciti lo condannava alla pena di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, previo riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) con riferimento all'art. 648, comma 4, cod. pen. Osserva il ricorrente che il riconoscimento da parte del Tribunale della attenuante della particolare tenuità del fatto con riferimento al delitto di ricettazione è fondata sul rilievo che le operazioni di prelievo effettuate con le carte ricettate non erano andate a buon fine. Tale assunto non è corretto poiché - come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - il valore da considerare ai fine della valutazione della diminuente in questione non è quello del supporto materiale dello strumento di pagamento, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del mezzo di impugnazione cd. per saltum proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Ed invero, il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione (Sez. 3 n. 31616 del 31/05/2019, Panagiotopoulus, Rv. 276047;Sez. 6, n. 34097 del 28/06/2023,Iodice, Rv. 285155 - 01) il quale si converte in appello solo in caso di contestuale gravame dell'imputato che, nel caso di specie, non risulta essere stato proposto. 2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Il Tribunale ha dedotto la limitata portata offensiva del delitto di cui all'art.648 cod. pen. dalla circostanza che i tre prelievi di denaro effettuati dall'imputato con la tessera bancomat e la carta di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA], entrambe provento di furto, non fossero andati a buon fine. Tuttavia, il disvalore della ricettazione di carte di pagamento deve essere valutato in relazione all'utilizzo che è possibile farne in astratto. Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, moduli in bianco relativi a carte di identità e documenti poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264115; Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194). Analogamente deve ritenersi con riferimento alla ricettazione di carte di pagamento per le quali viene in rilievo non il valore del supporto cartaceo, ma il potenziale danno derivante dal loro utilizzo seriale (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2023, Della Marchesina, Rv. 283338). E proprio un utilizzo seriale si palesa in concreto nel caso di specie atteso che l'imputato ha effettuato per ben tre volte prelievi, seppure non andati a buon fine. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla valutazione relativa al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. Vertendosi in un caso di ricorso per saltum, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste la quale terrà conto, se del caso, che il giudizio di comparazione, secondo la disciplina dell'art. 69, cod. pen., ha carattere unitario e, pertanto, non è consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (ex multis, Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5 n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi
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