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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1984

Cassazione n. 04660/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 64-ter cod. pen., denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto pienamente provata la condotta delittuosa dell’odierna ricorrente, la quale ha messo a disposizione dei correi la propria carta ricaricabile al fine di consentire l’ottenimento dell’ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3-5 della sentenza impugnata); che la censura attinente alla particolare tenuità del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 64-ter cod. pen., denunciando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto pienamente provata la condotta delittuosa dell’odierna ricorrente, la quale ha messo a disposizione dei correi la propria carta ricaricabile al fine di consentire l’ottenimento dell’ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3-5 della sentenza impugnata); che la censura attinente alla particolare tenuità del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris