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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17796/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze del 28.11.2018 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, sono state rideterminate la pena principale e le sanzioni accessorie ex art. 216, ultimo comma, I.fall., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella misura di cinque anni di reclusione, la prima, tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ed in pari misura le seconde.

Il reato attiene al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l'imputato era amministratore di fatto ed è consistito, secondo l'imputazione, nel concedere in affitto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita lo stesso giorno della stipula del contratto d'affitto, il ramo d'azienda relativo al locale ristorante sito in Empoli, omettendo di esigerne il corrispettivo

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi distinti.

2.1. La prima eccezione del ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto individuata come base per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, nonostante risultasse che la concreta attività gestoria della società fallita fosse stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica formalmente investita dalla carica, tanto che, nei confronti di costei, è stata formata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2001 dalla Guardia di Finanza di Firenze, e che, in ogni caso, nell'incarico di amministratore si sono succeduti negli anni quattro persone diverse e solo per pochi giorni il ricorrente.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e travisamento della prova, avuto riguardo al dolo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mancando un accertamento sicuro circa la coscienza e volontà di porre in essere la condotta distrattiva e la connessione causale di questa con l'evento del fallimento.

Il ricorrente evidenzia la liceità del contratto di affitto d'azienda con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stipulato, anzi, per superare le difficoltà economiche della fallita, con l'accollo dei debiti da parte della società cessionaria, e la circostanza che l'attività di quest'ultima nella ristorazione non è in realtà mai stata effettivamente realizzata, di qui la mancanza di corrispettivo pagato.

A riprova della buona fede dell'imputato, il ricorso mette in risalto la sua collaborazione totale alle indagini e nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

2.3. Con la terza doglianza il ricorrente rimarca l'erronea interpretazione delle disposizioni in tema di recidiva, riconosciuta sussistente nei suoi confronti con una valutazione solo formale basata sui precedenti penali a suo carico, nonostante la notevole distanza temporale di questi rispetto al reato per cui è processo.

Si evidenzia, altresì, il vizio violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere in considerazione il comportamento collaborativo del ricorrente, che ha permesso agli organi inquirenti di compiere passi importanti nelle indagini.

2.4. Un ultimo motivo di ricorso censura l'erronea applicazione di legge quanto alla determinazione della pena accessoria inflitta, che si ritiene illegale, nonché vizio di omessa motivazione.

Infatti, in seguito alla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ed alla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286- 01, la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta non determina la parallela irrogazione delle pene accessorie ex art. 216

I. fall. in misura fissa decennale, bensì rende il giudice protagonista della loro valutazione, utilizzando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non da compiersi mediante un mero richiamo alla misura della pena principale.

Specificamente, le Sezioni Unite hanno stabilito, con principio generale, ma proprio con riferimento alla questione sollevata rispetto alle pene accessorie fallimentari, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Nel caso del ricorrente, si è omologata la misura delle pene accessorie fallimentari alla pena finale inflitta, senza alcuna motivazione, pur se detta pena principale non corrisponde al disvalore del reato in sé, bensì è frutto dell'aumento conseguente all'applicazione della recidiva: la Corte d'Appello, infatti, nel rideterminare la sanzione in seguito all'esclusione dell'aggravante ex art. 219

I. fall., ha fissato la pena per il delitto in tre anni di reclusione, mentre la misura finale di cinque anni è data, complessivamente, dall'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, che sicuramente non può costituire un parametro valutativo per le pene accessorie.

3. Il PG Giovanni di Leo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, aspecifici e si risolvono in una richiesta diretta al Collegio di rivalutare le prove acquisite dai giudici di merito, senza evidenziare una manifesta illogicità o macroscopica carenza argomentativa della sentenza impugnata, bensì prospettando un'inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, con esito più favorevole al ricorrente.ece Tale formulazione dei motivi di censura è inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex nnultis, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Invero, il primo motivo di ricorso non tiene conto del fatto che entrambe le sentenze di merito hanno con chiarezza individuato il ricorrente nell'amministratore di fatto della fallita, sulla base degli accertamenti della curatela fallimentare (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in particolare): depongono in tal senso, peraltro, evidenti indicatori di fatto di tale qualità, e tra questi, anzitutto, la decisione di ricorrere all'affitto di azienda alla neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da lui stesso controllata, essendone amministratore di diritto, che non ha mai pagato i canoni di affitto previsti; inoltre, i due amministratori di diritto che si sono succeduti nell'incarico (tra loro, [OSCURATO:PERSONA], sulla quale l'imputato cerca di far ricadere la responsabilità gestoria e, di conseguenza, il reato) sono stati indicati come meri "prestanome" dallo stesso curatore e sentiti in dibattimento come testimoni, poiché mai neppure indagati: entrambi hanno riferito di aver svolto funzioni soltanto "formali" su richiesta del ricorrente.

Il secondo motivo di censura si fonda su una prospettiva interpretativa erronea: ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, di talchè i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804).

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, precisamente - a differenza di quanto sembra voler sostenere il ricorso - è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. ancora Sez.

U Passarelli, Rv. 266805).

A fronte di tali assiomi interpretativi, il ricorrente eccepisce circostanze apodittiche relative alla sua aspirazione a risolvere i problemi economici della fallita attraverso la cessione in affitto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ramo d'azienda relativo al locale ristorante sito in Empoli, con accollo dei debiti da parte di quest'ultima: si tratta di circostanze di fatto prive di contestualizzazione concreta, che dimenticano, peraltro, il dato essenziale di aver omesso di esigere il corrispettivo di tale cessione (e non rileva che la società cessionaria non abbia mai preso ad operare) e quello "sintomatico" dell'intento distrattivo che detta società, amministrata dal ricorrente, sia stata costituita lo stesso giorno della stipula del contratto d'affitto.

Autoevidente, poi, la sparizione di beni strumentali dell'attività della fallita di grande importanza economica e "ingombranti" fisicamente (trattandosi di attrezzature per cucine professionali da ristorante).

3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato.

La recidiva nei confronti del ricorrente è stata ritenuta sussistente sulla base di una valutazione ragionata dei precedenti penali, gravi e specifici, che caratterizzano il suo curriculum criminale (bancarotta fraudolenta, uso di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, calunnia).

Tale valutazione è stata considerata espressiva di una propensione e pericolosità sociale peculiari, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, che si richiama agli approdi della Corte costituzionale, nelle sentenze: Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171).

4. L'ultimo motivo di censura è infondato.

L'interessante questione che pone il ricorso, relativa alla legittimità di omologare la misura delle pene accessorie fallimentari alla pena finale inflitta, pur se detta pena principale non corrisponde al disvalore del reato in sé, bensì è frutto dell'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, parte dal presupposto che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio di mancanza di motivazione, presupposto, tuttavia, non esatto.

Effettivamente la Corte d'Appello, nel rideterminare la sanzione in seguito all'esclusione dell'aggravante ex art. 219

I. fall., ha fissato la pena per il delitto in tre anni di reclusione, mentre la misura finale di cinque anni è data, complessivamente, dall'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, aggravante soggettiva che può essere discutibile che possa costituire un parametro valutativo per le pene accessorie: dipende da se si voglia ritenere le pene accessorie un'espressione della valenza oggettiva del reato, intesa come disvalore in sé considerato della (sola) condotta, ovvero esse integrino una sanzione "ulteriore", attraverso la quale l'ordinamento intende porre a carico dell'autore di un delitto in materia fallimentare un "peso afflittivo" maggiorato di ordine complessivo, in cui venga riconnpresa la globale considerazione della sua condotta, avuto riguardo anche ai parametri soggettivi di individualizzazione della pena rispetto alla personalità criminale dell'agente, previsti dall'art. 133 cod. pen..

Tuttavia, nel caso di specie, il sintetico richiamo operato dalla sentenza impugnata agli indicatori di commisurazione della sanzione penale, stabiliti dalla citata disposizione, deve essere combinato all'ampia analisi dedicata alla carica di disvalore della condotta di bancarotta realizzata dall'imputato, alla luce anche del suo comportamento, giudicato complessivamente tanto stigmatizzabile da non essere meritevole del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, pur tenuto conto dei tentativi di collaborazione processuale da lui posti in essere (cfr. pag. 6 del provvedimento d'appello).

Si può desumere, pertanto, dalla combinazione di tali fattori argomentativi, che la Corte d'Appello abbia valutato specificamente la misura delle pene accessorie inflitte al ricorrente, senza che l'omologazione alla pena principale sia sintomatica di un appiattimento sulla sua misura (formata dall'unione del disvalore base, aumentato per la recidiva), ma, piuttosto, descriva l'autonoma valutazione della adeguatezza della misura della sanzione accessoria irrogata.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze del 28.11.2018 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, sono state rideterminate la pena principale e le sanzioni accessorie ex art. 216, ultimo comma, I.fall., per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella misura di cinque anni di reclusione, la prima, tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ed in pari misura le seconde. Il reato attiene al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l'imputato era amministratore di fatto ed è consistito, secondo l'imputazione, nel concedere in affitto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita lo stesso giorno della stipula del contratto d'affitto, il ramo d'azienda relativo al locale ristorante sito in Empoli, omettendo di esigerne il corrispettivo 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. La prima eccezione del ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto individuata come base per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, nonostante risultasse che la concreta attività gestoria della società fallita fosse stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica formalmente investita dalla carica, tanto che, nei confronti di costei, è stata formata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2001 dalla Guardia di Finanza di Firenze, e che, in ogni caso, nell'incarico di amministratore si sono succeduti negli anni quattro persone diverse e solo per pochi giorni il ricorrente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e travisamento della prova, avuto riguardo al dolo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mancando un accertamento sicuro circa la coscienza e volontà di porre in essere la condotta distrattiva e la connessione causale di questa con l'evento del fallimento. Il ricorrente evidenzia la liceità del contratto di affitto d'azienda con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stipulato, anzi, per superare le difficoltà economiche della fallita, con l'accollo dei debiti da parte della società cessionaria, e la circostanza che l'attività di quest'ultima nella ristorazione non è in realtà mai stata effettivamente realizzata, di qui la mancanza di corrispettivo pagato. A riprova della buona fede dell'imputato, il ricorso mette in risalto la sua collaborazione totale alle indagini e nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.3. Con la terza doglianza il ricorrente rimarca l'erronea interpretazione delle disposizioni in tema di recidiva, riconosciuta sussistente nei suoi confronti con una valutazione solo formale basata sui precedenti penali a suo carico, nonostante la notevole distanza temporale di questi rispetto al reato per cui è processo. Si evidenzia, altresì, il vizio violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere in considerazione il comportamento collaborativo del ricorrente, che ha permesso agli organi inquirenti di compiere passi importanti nelle indagini. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso censura l'erronea applicazione di legge quanto alla determinazione della pena accessoria inflitta, che si ritiene illegale, nonché vizio di omessa motivazione. Infatti, in seguito alla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ed alla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286- 01, la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta non determina la parallela irrogazione delle pene accessorie ex art. 216 I. fall. in misura fissa decennale, bensì rende il giudice protagonista della loro valutazione, utilizzando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non da compiersi mediante un mero richiamo alla misura della pena principale. Specificamente, le Sezioni Unite hanno stabilito, con principio generale, ma proprio con riferimento alla questione sollevata rispetto alle pene accessorie fallimentari, che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Nel caso del ricorrente, si è omologata la misura delle pene accessorie fallimentari alla pena finale inflitta, senza alcuna motivazione, pur se detta pena principale non corrisponde al disvalore del reato in sé, bensì è frutto dell'aumento conseguente all'applicazione della recidiva: la Corte d'Appello, infatti, nel rideterminare la sanzione in seguito all'esclusione dell'aggravante ex art. 219 I. fall., ha fissato la pena per il delitto in tre anni di reclusione, mentre la misura finale di cinque anni è data, complessivamente, dall'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, che sicuramente non può costituire un parametro valutativo per le pene accessorie. 3. Il PG Giovanni di Leo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, aspecifici e si risolvono in una richiesta diretta al Collegio di rivalutare le prove acquisite dai giudici di merito, senza evidenziare una manifesta illogicità o macroscopica carenza argomentativa della sentenza impugnata, bensì prospettando un'inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, con esito più favorevole al ricorrente.ece Tale formulazione dei motivi di censura è inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex nnultis, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Invero, il primo motivo di ricorso non tiene conto del fatto che entrambe le sentenze di merito hanno con chiarezza individuato il ricorrente nell'amministratore di fatto della fallita, sulla base degli accertamenti della curatela fallimentare (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in particolare): depongono in tal senso, peraltro, evidenti indicatori di fatto di tale qualità, e tra questi, anzitutto, la decisione di ricorrere all'affitto di azienda alla neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da lui stesso controllata, essendone amministratore di diritto, che non ha mai pagato i canoni di affitto previsti; inoltre, i due amministratori di diritto che si sono succeduti nell'incarico (tra loro, [OSCURATO:PERSONA], sulla quale l'imputato cerca di far ricadere la responsabilità gestoria e, di conseguenza, il reato) sono stati indicati come meri "prestanome" dallo stesso curatore e sentiti in dibattimento come testimoni, poiché mai neppure indagati: entrambi hanno riferito di aver svolto funzioni soltanto "formali" su richiesta del ricorrente. Il secondo motivo di censura si fonda su una prospettiva interpretativa erronea: ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, di talchè i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, precisamente - a differenza di quanto sembra voler sostenere il ricorso - è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. ancora Sez. U Passarelli, Rv. 266805). A fronte di tali assiomi interpretativi, il ricorrente eccepisce circostanze apodittiche relative alla sua aspirazione a risolvere i problemi economici della fallita attraverso la cessione in affitto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ramo d'azienda relativo al locale ristorante sito in Empoli, con accollo dei debiti da parte di quest'ultima: si tratta di circostanze di fatto prive di contestualizzazione concreta, che dimenticano, peraltro, il dato essenziale di aver omesso di esigere il corrispettivo di tale cessione (e non rileva che la società cessionaria non abbia mai preso ad operare) e quello "sintomatico" dell'intento distrattivo che detta società, amministrata dal ricorrente, sia stata costituita lo stesso giorno della stipula del contratto d'affitto. Autoevidente, poi, la sparizione di beni strumentali dell'attività della fallita di grande importanza economica e "ingombranti" fisicamente (trattandosi di attrezzature per cucine professionali da ristorante). 3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato. La recidiva nei confronti del ricorrente è stata ritenuta sussistente sulla base di una valutazione ragionata dei precedenti penali, gravi e specifici, che caratterizzano il suo curriculum criminale (bancarotta fraudolenta, uso di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, calunnia). Tale valutazione è stata considerata espressiva di una propensione e pericolosità sociale peculiari, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, che si richiama agli approdi della Corte costituzionale, nelle sentenze: Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171). 4. L'ultimo motivo di censura è infondato. L'interessante questione che pone il ricorso, relativa alla legittimità di omologare la misura delle pene accessorie fallimentari alla pena finale inflitta, pur se detta pena principale non corrisponde al disvalore del reato in sé, bensì è frutto dell'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, parte dal presupposto che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio di mancanza di motivazione, presupposto, tuttavia, non esatto. Effettivamente la Corte d'Appello, nel rideterminare la sanzione in seguito all'esclusione dell'aggravante ex art. 219 I. fall., ha fissato la pena per il delitto in tre anni di reclusione, mentre la misura finale di cinque anni è data, complessivamente, dall'aumento conseguente all'applicazione della recidiva, aggravante soggettiva che può essere discutibile che possa costituire un parametro valutativo per le pene accessorie: dipende da se si voglia ritenere le pene accessorie un'espressione della valenza oggettiva del reato, intesa come disvalore in sé considerato della (sola) condotta, ovvero esse integrino una sanzione "ulteriore", attraverso la quale l'ordinamento intende porre a carico dell'autore di un delitto in materia fallimentare un "peso afflittivo" maggiorato di ordine complessivo, in cui venga riconnpresa la globale considerazione della sua condotta, avuto riguardo anche ai parametri soggettivi di individualizzazione della pena rispetto alla personalità criminale dell'agente, previsti dall'art. 133 cod. pen.. Tuttavia, nel caso di specie, il sintetico richiamo operato dalla sentenza impugnata agli indicatori di commisurazione della sanzione penale, stabiliti dalla citata disposizione, deve essere combinato all'ampia analisi dedicata alla carica di disvalore della condotta di bancarotta realizzata dall'imputato, alla luce anche del suo comportamento, giudicato complessivamente tanto stigmatizzabile da non essere meritevole del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, pur tenuto conto dei tentativi di collaborazione processuale da lui posti in essere (cfr. pag. 6 del provvedimento d'appello). Si può desumere, pertanto, dalla combinazione di tali fattori argomentativi, che la Corte d'Appello abbia valutato specificamente la misura delle pene accessorie inflitte al ricorrente, senza che l'omologazione alla pena principale sia sintomatica di un appiattimento sulla sua misura (formata dall'unione del disvalore base, aumentato per la recidiva), ma, piuttosto, descriva l'autonoma valutazione della adeguatezza della misura della sanzione accessoria irrogata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris