CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 2022
Cassazione n. 29900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore Ìms [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, provvedendo sulle richieste del pubblico ministero e di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato l'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, già applicato e la sospensione condizionale della pena applicata con decreto penale di condanna in data 30 luglio 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani e dalle sentenze pronunciate, in data 15 giugno 2005, dal Tribunale di Trani, sezione Andria, e, in data 2 marzo 2006 e 12 giugno 2007, dal Tribunale di Foggia, sezione di Manfredonia, ed ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze di seguito indicate: A) Corte di appello di Bari 3 giugno 2011, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani 30 luglio 2003, Tribunale di Trani - sezione Andria 15 giugno 2005, Tribunale di Foggia - sezione Manfredonia 2 marzo 2006 e 7 dicembre 2007, determinando la pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.200 di multa; B) Tribunale di Trani 23 ottobre 2017 e 14 novembre 2018, Corte di appello di Bari 13 aprile 2021 limitatamente ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., determinando la pena complessiva in anni due e mesi nove di reclusione ed C 800 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione che ha escluso dal riconoscimento della continuazione i reati delle sentenze pronunciate in data 31 marzo 2006 (n. 10 dell'ordine di esecuzione) e 13 aprile 2021 (n. 5 dell'ordine di esecuzione), limitatamente ai reati di lesioni personali e minacce, dalla Corte di appello di Bari. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena per i reati satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato, e va, perciò, respinto. 1. Con riguardo al parziale rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, il primo motivo, che sostiene che anche i reati di tentato omicidio, v commesso il 25 giugno 2004, e di lesioni e minacce, commessi il 27 giugno 2011, sarebbero collegati ai reati di ricettazione e vendita di prodotti con marchio contraffatto, propone argomento di merito in dissenso rispetto alla decisione. Sul punto, il provvedimento impugnato ha motivato facendo riferimento all'estemporaneità di tali condotte, evidentemente scollegate ad una risalente programmazione. Il motivo si pone al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità, sollecitando il collegio ad una revisione del merito della decisione, prospettiva non consentita in questa sede. 2. Il secondo motivo denuncia assenza di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, operata, rispetto a fattispecie omogenee, in misura diversa e anche in termini significativi. Il motivo è infondato. Lo stesso motivo dà atto che il giudice dell'esecuzione ha commisurato gli aumenti di pena in rapporto alla pena inflitta nei giudizi di cognizione, così rendendo evidente il riferimento ai criteri seguiti in quella sede, e comunque rispetto a pene contenute in termini modesti rispetto, in particolare, all'intensità del dolo, alle modalità dei fatti e alla lesione del bene giuridico tutelato, parametri espressamente indicati dal provvedimento impugnato. 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese