CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1971
Cassazione n. 40004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, in data 13/02/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 23/12/2015 - capo A- e art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso iI30/12/2016 - capo B 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, .c.o.n• p2.>. 12 Vl deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e)Yrn relazione all'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale con riferimento al superamento della soglia di punibilità e in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato, in data 31/10/2025, memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso non ravvisandosi cause di inammissibilità dello stesso con riguardo a tutti i motivi devoluti. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13/02/2025, in camera di consiglio in assenza delle parti, ed è stata comunicata via pec al difensore in pari data (come afferma il difensore ricorrente) e il ricorso per cassazione è stato depositato in data 14/07/2025. Ora il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544) comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544/ comma 2 cod.proc.pen., senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, scadeva al 30/03/2025. Il ricorso per cassazione, depositato in data 14/04/2025 è, dunque, tardivo, non essendo applicabile il disposto di cui all'art. 585 comma 1-bis cod.proc.pen.. In tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598- bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terruso, Rv. 288449 - 01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 - 01).Ai sensi dell'art. 591 / comma 1/ lett. C)/ cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro