Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 12210/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG t eLek roc -t; t'Azi.tm.t.eA i 3 ›-z (n›; îk. ( Zech/J.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in tema di permesso premio, introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si rappresenta che il Massaro è detenuto in forza di titolo che ricomprende il delitto di omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa e non risultano segnali concreti di ravvedimento.

Si precisa inoltre che il reclamo riguarda un provvedimento del MdS del dicembre 2020, antecedente ad altre decisioni di analogo segno che hanno visto sempre respinti i reclami introdotti dal Massaro (anche nel corso del 2022).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa, la motivazione è di mera apparenza e non valuta il corretto comportamento carcerario, l'assenza di prova di contatti con l'ambiente criminale di provenienza e l'esistenza di una lettera di scuse indirizzata ai familiari della vittima.

Non vi sarebbe alcun apprezzamento degli elementi allegati allo scopo di superare la presunzione (ora solo relativa) di pericolosità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico. 3.1 I! Tribunale ha evidenziato che il reclamo ha ad oggetto una decisione del dicembre del 2020, cui hanno fatto seguito altre decisioni parimenti respinte, per assenza di indicatori di effettivo ravvedimento.

Con tale argomento il ricorrente omette il dovuto confronto, aspetto che determina la genericità dell'atto di ricorso.

Va peraltro rilevato che questa Corte di Cassazione con sentenza numero 41327 del 6 luglio 2022 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso una delle decisioni di cui sopra, che riguardano un periodo coincidente (e anche posteriore) a quello qui scrutinato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG t eLek roc -t; t'Azi.tm.t.eA i 3 ›-z (n›; îk. ( Zech/J.0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in tema di permesso premio, introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si rappresenta che il Massaro è detenuto in forza di titolo che ricomprende il delitto di omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa e non risultano segnali concreti di ravvedimento. Si precisa inoltre che il reclamo riguarda un provvedimento del MdS del dicembre 2020, antecedente ad altre decisioni di analogo segno che hanno visto sempre respinti i reclami introdotti dal Massaro (anche nel corso del 2022). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa, la motivazione è di mera apparenza e non valuta il corretto comportamento carcerario, l'assenza di prova di contatti con l'ambiente criminale di provenienza e l'esistenza di una lettera di scuse indirizzata ai familiari della vittima. Non vi sarebbe alcun apprezzamento degli elementi allegati allo scopo di superare la presunzione (ora solo relativa) di pericolosità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico. 3.1 I! Tribunale ha evidenziato che il reclamo ha ad oggetto una decisione del dicembre del 2020, cui hanno fatto seguito altre decisioni parimenti respinte, per assenza di indicatori di effettivo ravvedimento. Con tale argomento il ricorrente omette il dovuto confronto, aspetto che determina la genericità dell'atto di ricorso. Va peraltro rilevato che questa Corte di Cassazione con sentenza numero 41327 del 6 luglio 2022 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso una delle decisioni di cui sopra, che riguardano un periodo coincidente (e anche posteriore) a quello qui scrutinato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 12210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris